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www.camera.it, 25 marzo 2015

 

Cosi il guardasigilli Andrea Orlando, intervenendo alla Camera dei Deputati nella discussione del disegno di legge che modifica il codice penale in materia di prescrizione del reato.

Sono consapevole del fatto che la prescrizione non si determina soltanto nell'ambito del processo, però noi dobbiamo tener conto, ragionando anche dei tempi del processo, se la prescrizione così com'è attualmente costruita non sia oggettivamente un incentivo ad allungare il processo. Così com'è costruita oggi la prescrizione, per una fetta consistente di casi, costituisce un incentivo ad utilizzare il rito principale ed evitare di utilizzare i riti alternativi, perché, nel sistema di convenienze definito dal processo, è relativamente meno conveniente utilizzare i riti alternativi, perché c'è sempre la possibilità di utilizzare questa possibilità di chiudere il processo in questo modo.

Per cui il fatto che un numero consistente di processi si estingua durante le indagini non è una buona ragione per non affrontare, invece, il tema dei reati che si estinguono all'interno del processo. Certo, questo consiglierebbe, come il Governo ha fatto, di affrontare questo tema nell'ambito complessivo della riforma del processo. La Commissione ha deciso, credo anche sulla base di una considerazione di carattere generale, cioè il fatto che c'erano molti provvedimenti che intervenivano sul tema della prescrizione, di stralciare questo elemento, questo tema della prescrizione dalla riforma complessiva del processo.

È una scelta che, naturalmente, ci complica la lettura di questo provvedimento, perché non ci consente di metterlo in relazione con le altre cose che stanno venendo avanti e che la presidente Ferranti ricordava: cioè, non ci consente di coordinare questo con gli interventi che devono incidere sulla ragionevole durata del processo; non ci consente di leggerlo, quindi, alla luce dei tempi del processo e anche alla luce della modifica delle pene che, nel frattempo, stanno intervenendo su alcuni tipi di reato. È una possibilità che sarà riservata alla Pag. 49seconda lettura di questo testo normativo, a cui competerà il compito di tener conto di quanto in Commissione e alla Camera si sarà fatto sul fronte dei tempi del processo, della riforma del processo penale, e a quanto sarà successo sulla definizione complessiva del catalogo delle pene per quanto attiene una serie di reati.

Però, detto tutto questo, respingo l'accusa di aumentare in modo irragionevole e senza un disegno di insieme i tempi della prescrizione e, quindi, di allungare di conseguenza i tempi del processo. Noi partiamo dal tentativo di trovare un equilibrio tra la pretesa punitiva dello Stato e la ragionevole durata del processo e decidiamo che sospendiamo la prescrizione nel momento in cui si determina una corroborazione della pretesa punitiva con una condanna di primo grado. La pretesa punitiva dello Stato viene rafforzata da una condanna di primo grado, sulla base di questo si consente di procedere ulteriormente nel processo; così vale anche per il passaggio in Cassazione.

Da questo punto di vista, onorevole Colletti, la risposta a quel suo collega che le poneva il tema del condannato in primo grado per truffa, lei l'avrebbe avuta, perché, certo, se in due anni non si riesce a condannare uno per truffa, un problema del sistema esiste, ma, sicuramente, non ci sarebbe stato quel caso che lei citava, per cui l'imminente decorrere del termine di prescrizione impediva la possibilità di portare avanti il processo ed arrivare alla condanna.

Non abbiamo allungato e non sono stati allungati i tempi della prescrizione per alcuni reati per ragioni di esecrazione di quel tipo di reato. Questo allungamento è dovuto alla particolare natura di quei reati. Non abbiamo scelto perché riteniamo più grave la corruzione propria e la corruzione in atti giudiziari rispetto ad altri tipi di reati contro la pubblica amministrazione.

La scelta è dovuta al fatto che quel tipo di reato si basa su un patto corruttivo che emerge, spesso, molto dopo il momento in cui questo patto si è concluso. Da questo punto di vista, c'è una corrispondenza con una scelta che lo stesso Parlamento ha fatto quando ha deciso di allungare i tempi di prescrizione, per esempio, nell'ambito dei reati ambientali, reati che, al di là del giudizio che gli si può dare nella Pag. 50gerarchia dell'esecrazione sociale, della riprovazione sociale, sono però reati che, oggettivamente, emergono molto tempo dopo rispetto al momento in cui vengono commessi.

Questa è la scelta che sta alla base di questo testo e questa è la scelta per cui io credo che il provvedimento che stiamo affrontando - con l'esigenza di quel coordinamento che richiamavo, cioè di tener conto di che cosa si farà sul fronte delle modifiche per il raggiungimento di obiettivi sulla ragionevole durata del processo e tenendo conto delle modifiche di pena che interverranno - dovrà essere coordinato con questi altri aspetti. Ma se lo giudichiamo oggi, credo che costituisca un segnale positivo e non un elemento di allungamento del processo, ma, e lo ripeto, ma - e su questo vorrei spendere l'ultimo minuto del mio intervento - è uno strumento attraverso il quale si ridà vigore al percorso dei riti alternativi.

Da questo punto di vista, però, inviterei i parlamentari che dicono che questo intervento allunga i tempi del processo ad essere conseguenti quando si parla di riti alternativi e non, invece, tutte le volte, porre poi la questione del perché c'è il beneficio nel rito alternativo. I riti alternativi sposano uno spirito utilitaristico: si fa uno sconto, perché si realizza più rapidamente la pretesa punitiva dello Stato. Teniamo insieme questi due aspetti, perché questo è un aspetto di carattere fondamentale.

Trovo poi singolare, e mi avvio a concludere, che i gruppi politici che invitano costantemente a un'estensione dell'ambito del diritto penale - è là che si misura quando esiste o meno la pretesa punitiva dello Stato - poi, invece, in qualche modo siano disponibili ad accettare l'idea che il semplice decorrere del tempo sia l'arbitro del fatto che quella pretesa punitiva deve durare o meno. Se vogliamo discutere seriamente di quale sia il modo più efficace di contrastare gli illeciti allora discutiamo del perimetro del diritto penale, non dei tempi nei quali si prescrive un reato, perché una volta che lo Stato ha detto che quel comportamento deve essere sanzionato come un reato ha detto una cosa che non può essere smentita semplicemente perché si arrende di fronte al fatto che il tempo passa e non c'è più niente da fare.