di Massimo Krogh
Il Mattino, 6 settembre 2019
Ho letto sul Mattino un interessante commento di Carlo Nordio ("Programma così generico che sembra un oroscopo"), ove, nell'analisi dei gravi problemi che affliggono il Paese in tema di giustizia, si osserva, circa il processo penale, che per abbreviarne la durata occorrerebbe una radicale depenalizzazione o quantomeno l'introduzione della discrezionalità dell'azione penale in luogo della sua obbligatorietà.
Condivido pienamente, ritenendo entrambe le cose necessarie per tentare di dare una immagine reale del processo penale, oggetto di molte riforme, purtroppo sempre peggiorative del suo funzionamento. Vi sono stati, in passato, provvedimenti di depenalizzazione, uno molto ampio del 1959, rimasti peraltro senza effetti reali perché contrastati dall'introduzione di nuove figure di reato, nell'uso del diritto penale quale strumento supplente delle carenze, disfunzioni e inefficienze amministrative, in un clima di giustizialismo che saliva da gente spaventata.
A proposito di nuove figure di reato, introdotte nel tempo più recente, vanno ricordati il traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), vale a dire lo sfruttamento o il vanto di relazioni con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per ottenere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, e il depistaggio (art. 375 c.p.), ostacolo o sviamento delle indagini nel processo penale da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. Entrambe queste nuove figure di reato appaiono superflue e solo veicolo di possibili lentezze e confusioni. Sia il traffico di influenze, ove è punibile anche il soggetto pubblico concorrente, che il depistaggio avrebbero potuto trovare la sanzione già in altre ipotesi di reati esistenti (corruzione, abuso di ufficio con aggravamento di pena ...). A me sembra che bisognerebbe frenare l'intervento della giustizia.
Una società sottoposta al governo del giudice rivela una insufficienza culturale collettiva deprimente, e per altro verso esprime una sottomissione incompatibile con una corretta visione della democrazia, ove i poteri dello Stato devono incontrarsi in un giusto equilibrio ed essere immuni da possibili reciproche interferenze. Sulla richiesta di giustizia bisogna intervenire, non dimenticando che in democrazia la funzione della giustizia e soprattutto del diritto penale è residuale; la vitalità delle regole ed il controllo sul loro rispetto è compito della pubblica amministrazione, insomma della cosa pubblica in generale.
Il controllo di legalità da parte della magistratura è insostituibile, ma il potere giudiziario deve mantenersi nei suoi confini evitando di divenire strapotere. In Italia, qualche rischio c'è per la persistente unità di carriera giudici/Pm che in qualche modo comprime il contraddittorio turbando l'equilibrio dei poteri statuali. Nello stesso ambito interno del percorso giudiziario può notarsi una certa prevalenza del potere d'accusa che ha reso dominante la fase delle indagini su quella giudicante; difatti è la prima, anche in sede mediatica, a farsi vedere nei suoi effetti, rispetto alla seconda che svanisce nel buio dei tempi.
Non può sfuggire che la sovrabbondanza dei processi, che costringe la giustizia ad uno stallo intollerabile, è in buona parte dovuta all'obbligatorietà dell'azione penale, il cui esercizio è affidato ad un pubblico ministero non separato ma in carriera unica con il giudice, con gli effetti che derivano da una contiguità poco compatibile con il concetto di parità delle parti. L'esercizio dell'azione penale non è obbligatorio nell'area della Common Law, alla quale, con la scelta dell'88 del rito processuale accusatorio, l'Italia ha aderito.
Peraltro, il nostro Paese, contraddittoriamente, mantiene un caposaldo del rito inquisitorio, quale è l'esercizio obbligatorio dell'azione penale, pur avendo scelto il rito processuale accusatorio. Non è la sola contraddizione che ci contraddistingue, d'altra parte la durata dei processi è sotto gli occhi.









