di Corrado Augias
La Repubblica, 27 marzo 2023
Dall’Inquisizione alle leggi speciali contro il terrorismo una riflessione sull’errore di cancellare, come proposto dalla destra, una norma di civiltà. Per la quale l’Italia ha dato il suo contributo.
La proposta di abolire il reato di tortura, avanzato dalla destra, è di allarmante gravità in sé e per l’ordine mentale e storico dalla quale è scaturita. Il reato di tortura è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2017, prevede (art. 613 bis c.p.): la reclusione da 4 a 10 anni per chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza.
La motivazione della proposta è che il timore di commettere un reato potrebbe ostacolare un comportamento energico, a volte necessario, da parte degli inquirenti. La preoccupazione può trovare nella pratica un suo fondamento. Ricordo che qualche anno fa il celebre avvocato Alan Dershowitz - noto liberal - nel suo saggio Terrorismo (Carocci) ammetteva che una “pressione fisica” in casi estremi e sporadici potrebbe essere legalizzata con l’emissione di un “mandato di tortura” da parte del giudice. Questo, per esempio, nel caso di un terrorista che non voglia rivelare dove ha nascosto una bomba che, esplodendo, ucciderebbe molte persone. Si tratterebbe dunque di violare un principio considerato intangibile, in nome di un’urgente e superiore necessità.
Se si considera la storia si vede però che nemmeno la tortura è servita a far parlare filosofi, dissidenti, ribelli. Celebre il caso di Tommaso Campanella (1601) che, torturato per 36 ore consecutive, non aprì bocca. Uscendo dalla sala dei tormenti incapace di reggersi sulle gambe, disse a chi lo sorreggeva: «Che si pensavano che io era coglione, che voleva parlare?».
Gli aspetti più preoccupanti della proposta sono quelli storici e umanistici. Su quelli puramente giuridici, tra l’altro, non avrei sufficiente competenza. L’abolizione della tortura come strumento istruttorio o d’indagine s’è potuto compiere solo dopo un lungo e lento processo. Tra gli infiniti casi cito i tribunali dell’inquisizione che applicavano la tortura a sospetti casi di stregoneria o d’eresia. Giordano Bruno fu ripetutamente torturato prima del rogo; Galileo venne spinto all’abiura dalla minaccia di “tormenti”. L’Italia però è anche la terra dove il rifiuto della tortura è stato affermato con maggior vigore e lucidità.
C’è un celebre precedente storico. Nel 1630 a Milano una donna accusò un certo Guglielmo Piazza d’aver sparso unguenti mortiferi sulle case. Sotto tortura lo sventurato si confessò colpevole, anzi indicò nel barbiere Giangiacomo Mora il suo complice. La casa di Mora venne demolita al suo posto sorse una colonna con iscritta l’esecuzione della pena: «Martoriati prima con rovente tenaglia e tronca la mano destra… alla ruota intrecciati, dopo sei ore scannati, poscia abbrusciati… confiscati gli averi e gettate le ceneri nel fiume». Verri ne prese spunto per condannare supplizi del genere, fu però Manzoni nella sua Storia della colonna infame a condannare “quel gran male” individuandone le cause nella rabbia: «Resa spietata da una lunga paura, e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavan di sfuggirle di mano».
Beccaria, tra i massimi esponenti dell’illuminismo italiano arrivò a teorizzare quale dovesse essere l’atteggiamento dello Stato di fronte ai delitti dei suoi cittadini: prevenire e non reprimere. Rendere la sanzione proporzionata al reato e limitata nel tempo. Riabilitare e non punire. Scrisse tra l’altro: «Parmi un assurdo che le leggi che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e che per allontanare i cittadini dall’assassinio ne ordinino uno pubblico».
Una delle conquiste della modernità è aver reso lo Stato, geniale astrazione istituzionale, unico a poter esercitare legittimamente la violenza. Ci sono voluti secoli perché il principio si affermasse, quasi altrettanti perché il potere dello Stato e i diritti degli individui trovassero un reciproco temperamento.
Ho citato alcuni spaventosi casi del passato ben sapendo che violenze di quel genere sono oggi rare anche se non del tutto scomparse come dimostrano casi singoli (Stefano Cucchi) o collettivi (Genova 2001, caserma di Bolzaneto). L’interesse, l’inquietudine, che la proposta suscita è nel dare dura concretezza all’aggettivo reazionario spesso lanciato come un vago improperio. In senso tecnico linguistico esso indica esattamente: chi è favorevole al ripristino di un assetto sociale e politico storicamente superato.











