di Gabriele Ventura
Italia Oggi, 9 marzo 2015
Processo civile telematico ancora schiavo della carta. Dagli atti introduttivi, per i quali non c'è obbligo dell'online, al sistema di tassazione che costringe gli uffici a tornare al cartaceo nella fase di trasmissione di atti e sentenze all'Agenzia delle entrate, alla possibilità, per i giudici, di utilizzare sempre la carta tranne che per i decreti ingiuntivi, fino all'utilizzo troppo frequente, sempre da parte dei giudici, delle eccezioni all'online previste per legge.
Se da un lato, infatti, gli ultimi dati diffusi dal ministero della giustizia sul processo civile telematico, aggiornati al 31 gennaio scorso, mostrano una accelerazione decisiva dei depositi telematici da parte di avvocati e magistrati, soprattutto nel primo mese dopo l'entrata in vigore definitiva del Pct, il 31 dicembre 2014. Dall'altro i problemi, in questa prima fase, di certo non mancano: dal punto di vista tecnologico, gli avvocati denunciano spesso difficoltà di collegamento. Addirittura, a Bologna, a causa di un problema di sistema a livello ministeriale, risulta che i documenti depositati telematicamente nei procedimenti avanti al tribunale non vengano acquisiti dalla Corte d'appello, sebbene risultino correttamente visibili e acquisiti.
Per non parlare del recente provvedimento del tribunale di Milano, che ha condannato la parte assistita da un avvocato che non ha depositato la copia di cortesia (in formato cartaceo) al pagamento di una multa di cinque mila. Ma vediamo meglio lo stato dell'arte del processo civile telematico.
I numeri. Il ministero della giustizia ha diffuso i dati del processo civile telematico che riguardano il periodo 1° febbraio 2014-31 gennaio 2015, da cui emerge che le comunicazioni telematiche sono state attivate in tutti i tribunali e le corti d'appello. Nel 2014, sono state consegnate più di 12,8 milioni di comunicazioni, per un risparmio stimato pari a oltre 44 milioni di euro. Vengono consegnati ogni mese, in media, circa 1,2 milioni di depositi telematici a valore legale, da parte di avvocati e professionisti. Inoltre, sono stati ricevuti più di 1,5 milioni di atti, di cui 273.195 ricorsi per decreto ingiuntivo, 1,18 milioni di atti endoprocedimentali e 88.536 atti introduttivi.
A gennaio 2015, invece, primo mese dall'entrata in vigore definitiva del pct, sono stati depositati 383.911 atti telematici, il 105% in più rispetto a dicembre e il 500% in più rispetto a giugno 2014. Sono stati inoltre 121.950 i professionisti univoci che hanno depositato almeno un atto (+26% rispetto a novembre), di cui 102.612 avvocati. Sempre nel mese di gennaio, via Arenula ha registrato un aumento di quasi 20 mila avvocati (+23%) rispetto a dicembre e di quasi 60 mila rispetto a luglio (+141%). I depositi telematici da parte di magistrati, invece, sono stati pari a 1,72 milioni di provvedimenti, di cui 507.770 verbali di udienza e 149.553 sentenze.
I giudici (o i Got) che da inizio 2014 hanno depositato almeno un provvedimento sono invece 3.766. A gennaio 2015, si è registrato un aumento di 348 magistrati e Got rispetto a dicembre (+10%), 903 rispetto a luglio (+31%). Criticità. Il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli avvocati non mancano di segnalare al ministero della giustizia le criticità legate al processo civile telematico, riscontrate dagli avvocati. In particolare, l'Ordine degli avvocati di Milano, ai primi di febbraio, ha segnalato al tribunale e, di concerto con questo, alla direzione del ministero, una serie di criticità, che riguardano le categorie investimenti, normativa e tecnologia.
A partire dal fatto che gli avvocati segnalano difficoltà di collegamento al sistema giustizia in determinati orari, dovuti probabilmente a picchi di richieste. Anche il flusso di comunicazioni via Pec subisce temporanei ritardi, a causa del sovraccarico di richieste che si crea in alcuni orari della giornata. Dal punto di vista della normativa, invece, segnala Filippo Pappalardo, referente processo telematico degli ordini della Lombardia, è necessario "introdurre una norma che autorizzi a priori il deposito telematico di tutti gli atti relativi al rito ordinario del contenzioso civile, delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi.
In quest'ottica sarebbe poi opportuna una disciplina che consenta il deposito degli atti telematici con una separazione per "rito" invece che per giurisdizione subordinando l'avvio della facoltatività o dell'obbligatorietà a una decisione del presidente dell'ufficio da prendere di concerto con gli ordini forensi". Inoltre, va regolamentato il sistema di pagamento di copie, marche e contributi "recuperando lo spirito del Contributo unificato quale unica voce di spesa del processo e rendendo obbligatorio il flusso telematico, prevedendo la possibilità di allargare a breve termine il novero dei prestatori di servizi", afferma Pappalardo.
Dal punto di vista tecnologico, invece, secondo l'Ordine di Milano, bisogna uniformare Reginde (Registro generale degli indirizzi elettronici Pec del ministero con tutti i dati degli avvocati) e Ini-Pec, prevedendo per entrambi un registro cronologico che certifichi le variazione di indirizzo tempo per tempo effettuate da ciascun soggetto. "In generale", conclude Pappalardo, "il processo civile telematico sconta il fatto che la procedura, con tutti i suoi attori protagonisti, ha ancora un legame fortissimo con la carta o, per meglio dire, con il supporto della carta. Avere ancora fuori dall'obbligo telematico tutti gli atti introduttivi del processo, di per sé produce carta. Gestire carta è un costo per tutti. Gli uffici non possono destinare tutte le risorse al telematico proprio perché il cartaceo esiste".
In slalom tra decreti e prassi, di Antonio Ciccia
In rodaggio il processo civile telematico. Tra decreti ministeriali, protocolli dei singoli tribunali e sentenze altalenanti, il deposito elettronico di atti e documenti si perde in una selva di regole giuridiche, di prassi e di cortesia, in cui non è sempre facile districarsi.
L'avvocato farà bene a cadenzare la sua attività, tenendosi ampi margini per poter fronteggiare gli imprevisti che non mancano mai. Se il quadro normativo base è omogeneo, la possibilità di una applicazione più o meno estesa della trasmissione telematica dipende anche dalla struttura tecnologica dei singoli uffici giudiziari. Molto dipende anche dalla predisposizione degli operatori a lavorare con gli strumenti telematici.
In realtà convivono in misura più o meno ampia sia il processo telematico sia il tradizionale processo cartaceo. Ci sono giudici che compilano il verbale sulla piattaforma informatica e l'avvocato, tornato, in studio se lo legge dal suo computer; ma ci sono giudici che lo scrivono a mano (anche se poi viene scansionato e inserito nel fascicolo elettronico). Ci sono tribunali in cui si chiede agli avvocati di nominare i fi le in modo che descrivano il contenuto e altri tribunali in cui legali e magistrati uniscono le loro forze per stampare gli atti.
Ma vediamo come trovare il bandolo della matassa. Decreti. Il processo civile telematico non funziona allo stesso modo in tutti i tribunali. Bisogna, quindi, controllare se e per quali atti è obbligatorio o facoltativo il deposito telematico. Se per gli atti successivi a quelli introduttivi la norma obbliga al deposito telematico, la situazione per gli atti introduttivi è a macchia di leopardo. Quindi, una memoria in corso di causa o una comparsa conclusionale vanno depositati in modalità telematica con la posta elettronica certificata.
Un atto di citazione o una comparsa di costituzione e risposta, invece, possono essere depositati telematicamente. Ma solo se c'è un decreto autorizzativo del ministero della giustizia appositamente adottato per la singola sede giudiziaria. Per conoscere le regole in uso nel singolo tribunale si può consultare il portale del ministero della giustizia (http://pst.giustizia. it/pst/). In particolare bisogna accedere alla sezione dedicata alle informazioni sui servizi telematici attivi presso i singoli uff ci giudiziari.
Seguendo il percorso guidato si sceglie il distretto di Corte d'appello e poi l'ufficio e si arriva alla pagina che contiene l'elenco dei servizi telematici: dalle comunicazioni telematiche, ai depositi telematici distinti per tipo di procedimento (esecuzioni, fallimentare, volontaria, giurisdizione, lavoro, processo ordinario ecc.). Sempre da questa posizione si possono conoscere le possibilità di consultazione dei fascicoli delle cause, suddivisi nei vari registri (contenzioso civile, esecuzioni, procedure concorsuali, e così via).
Il dettaglio dei servizi di deposito è descritto nei decreti ministeriali in cui si individuano i depositi telematici aventi valore legale. Per esempio, il decreto per il contenzioso civile ordinario del tribunale di Ivrea del 24 novembre 2014 dispone l'attivazione della trasmissione come documento informatico "di tutti gli atti introduttivi di qualsiasi processo civile comunque denominato"; il tribunale di Catanzaro, per effetto del decreto 11 aprile 2014, ammette la trasmissione telematica di comparsa di risposta, comparsa conclusionale e memoria di replica, memorie autorizzate dal giudice e questo, per esempio, nei procedimenti di ingiunzione, nel contenzioso civile e nei procedimenti di lavoro.
La norma di riferimento è l'art. 16 bis del decreto legge 179/2012, il cui primo comma prevede che in tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. La circolare del ministero della giustizia del 28 ottobre 2014 ha spiegato che dal 30 giugno 2014 le cancellerie devono accettare qualsiasi atto endoprocessuale depositato in via telematica. La stessa circolare spiega che è necessario un provvedimento ministeriale per l'abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio.
Nel caso in cui si proceda a deposito telematico in una sede non abilitata, sarà, però, il giudice a dover decidere sulla regolarità del deposito (e si arriva a esiti contrastanti); mentre le cancellerie devono, comunque, procedere all'acquisizione dei documenti. Protocolli. I tribunali si sono dotati di protocolli sul processo civile telematico, approvati d'intesa con gli avvocati. Si tratta di documenti che individuano prassi da seguire per una maggiore efficienza del sistema.
Anche qui il deposito di atti e documenti è da conformare a regole non cogenti, ma che integrano la procedura da seguire. Sul sito www.jusdicere.it è possibile consultare i protocolli tribunale per tribunale. Si tratta di vademecum con indicazioni pratiche per il deposito e anche per le cosiddette copie di cortesia, e cioè copie cartacee che, pur non avendo valore legale, sono inserite nei fascicoli per una maggiore comodità.
A Roma si prevede che le copie di cortesia siano inserite in una busta, contrassegnata con i dati delle parti e della causa, e imbucate in un cassetto del magistrato. A Milano il protocollo raccomanda una numerazione standard dei documenti (sempre due cifre, con lo "zero" davanti ai numeri da 1 a 9) e preferisce che, nelle scansioni di documenti con più pagine, si antepongano quelle che contengono l'informazione rilevante (così da evitare di leggersi tutto un lunghissimo fi le per arrivare al punto specifico); stessa accortezza si ritrova nel protocollo del tribunale di Firenze, in cui si chiede di ingrandire la parte del documento che interessa e di inserirla in un file separato, per una migliore fruibilità del testo soprattutto se l'originale è scritto in piccolo (si pensi a minuscole condizioni di un contratto concluso con formulari).
A Foggia ci si preoccupa del nome "parlante" dei fi le dei documenti, raccomandando agli avvocati, quando si deposita un atto telematico, di inserire nella denominazione del fi le che apparirà al cancelliere e poi sulla scrivania del giudice, la natura dell'atto e per i documenti di assegnare un nome descrittivo del contenuto. A Bologna avvocati e magistrati si sono accordati per le stampe delle memorie istruttorie con: i legali forniscono carta, toner e stampanti e i magistrati si impegnano a stamparsi da soli le comparse conclusionali e ad autolimitarsi nella richiesta di stampe agli avvocati.









