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di Giovanni Negri

 

Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2015

 

Via libera sì, ma con paletti che rendono un po' meno discrezionale la valutazione del giudice. La commissione Giustizia della camera ha approvato ieri il parere messo a punto dal relatore e responsabile giustizia del Partito democratico, David Ermini, sul decreto legislativo messo a punto dal Governo che introduce l'archiviazione per tenuità del fatto. L'assenso al provvedimento è subordinato ad alcune condizioni che, oltre al contenuto tecnico, hanno un'evidente intenzione tranquillizzante rispetto ai timori avanzati da forze politiche come Lega Nord di ampia depenalizzazione. Il decreto prevede la possibilità di archiviazione, nel caso di reati sanzionati con pena massima fino a 5 anni, quando sono presenti due condizioni: la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Così, la presidente della Commissione, Donatella Ferranti (Pd) osserva che "su questo decreto si è fatta una propaganda allarmistica del tutto infondata e strumentale, in realtà non ha nulla a che fare con la depenalizzazione o l'impunità di delitti gravi. I reati di allarme sociale, dallo stalking alle truffe reiterate ai pensionati, dai maltrattamenti in famiglia al furto aggravato o ai maltrattamenti di animali, continueranno a essere perseguiti e puniti.

Anzi, proprio perché l'archiviazione per particolare tenuità del fatto consentirà di non disperdere energie e risorse in processi su fatti minimi, gli uffici giudiziari - sottolinea Ferranti - potranno concentrarsi sui delitti che mettono davvero a repentaglio la sicurezza dei cittadini per arrivare in tempi ragionevoli alla pronuncia di sentenze di merito senza incorrere nella tagliola della prescrizione".

Nel dettaglio, il parere nella determinazione di un pacchetto di condizioni, muove dalla considerazione che il parametro "della modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo". Per questa ragione, oltre ai tradizionali criteri sul potere discrezionale del giudice, articolo 133 primo comma del Codice penale, il parere chiarisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare leggerezza in una serie di casi: l'avere agito per motivi abietti o futili, l'avere utilizzato sevizie o avere agito con crudeltà o "in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età".

Spostando poi l'attenzione dalla condotta al soggetto, allora il parere osserva, considerando determinante l'occasionalità della condotta ai fini della non punibilità, che il comportamento è abituale quando l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure ha commesso altri reati della stessa indole anche se ogni fatto, considerato isolatamente, è di particolare tenuità. Inoltre, fuori dal perimetro di applicazione dell'istituto, dovrebbero essere, secondo il parere, tutte le fattispecie di reato che hanno per oggetto condotte "plurime, abituali e reiterate". È il caso, per esempio, dello stalking e dei maltrattamenti in famiglia. Oppure, a maggior ragione, dell'omicidio colposo.

Non tra le condizioni, ma "solo" tra le osservazioni, il parere prevede che tra i motivi di reclamo possa esserne inserito uno di merito con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa a fare valere il proprio dissenso sulla decisione di archiviazione. E sulle proposte del parere arriva l'apertura del sottosegretario alla Giustizia Cosimo ferri che sottolinea come l'esclusione esplicita dei reati più gravi sia già allo studio.