di Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani
Il Sole 24 Ore, 6 aprile 2025
Il rapporto fra difensore e difeso ha natura negoziale e fiduciaria. Ciò significa che ciascuno è libero in qualunque momento di farlo cessare. È diventata una notizia il fatto che il difensore di una persona arrestata con l’accusa di avere ucciso una ragazza ha comunicato che intende rinunciare al mandato, dopo avere assistito il proprio cliente durante l’udienza di convalida e l’interrogatorio di garanzia. Qualche giornale ha affiancato nel titolo il dato della confessione del ragazzo con quello dell’abbandono della difesa da parte del legale. Questo accostamento ha prodotto una ridda di commenti sui social network da parte di chi applaudiva la scelta dell’avvocato di lasciare l’incarico, interpretandola come una presa di distanza dal fatto di reato o addirittura come una censura sulla persona del proprio cliente, come a dire: “rinuncio al mandato perché chi ha commesso un fatto talmente odioso non merita di essere difeso”.
Naturalmente, le cose non stanno così. Come pure è stato da pochi precisato, il legale incaricato dalla famiglia ha deciso di non seguire più la vicenda, stando a quanto si è compreso, perché è un civilista e quindi è specializzato in una materia diversa da quella di cui si tratta, ovvero quella penale.
D’altra parte, vale a questo punto forse la pena puntualizzare un principio e qualche regola. Anzitutto la obbligatoria presenza nel processo penale di una difesa tecnica per l’imputato. Nel corso dei processi alle Brigate Rosse ai difensori era revocato il mandato, con la minaccia a quelli nominati d’ufficio di non assumere la difesa. Il gesto aveva un significato politico: il rifiuto di sottoporsi alla giustizia di uno Stato la cui autorità i terroristi non riconoscevano. La Corte costituzionale ritenne che la presenza del difensore fosse non soltanto un diritto per la persona accusata, ma anche uno strumento per garantire il buon funzionamento di un meccanismo complicato come il processo penale, effetto che è di interesse generale. Il presidente dell’ordine degli avvocati di Torino, Fulvio Croce, assunse la difesa d’ufficio di molti e per questo fu ucciso.
Il rapporto fra difensore e difeso, invece, ha natura negoziale e fiduciaria. Ciò significa che ciascuno è libero in qualunque momento di farlo cessare. Più precisamente, il difensore di fiducia può non accettare o rinunciare al mandato anche senza una “giusta causa”. Quello d’ufficio, invece - indicato dallo Stato tra coloro che sono iscritti in appositi elenchi, quando la parte non vi ha provveduto - ha l’obbligo di prestare la propria assistenza e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
La libertà che contraddistingue l’attività professionale, tuttavia, “figlia” della indipendenza del professionista, non deve pregiudicare il buon funzionamento del processo e deve limitare al massimo le proprie conseguenze eventualmente negative sul cliente. Per questa ragione, ad esempio, la non accettazione dell’incarico produce effetti non appena comunicata all’assistito e all’autorità giudiziaria, mentre la rinuncia al mandato non fa venire meno l’obbligo della prestazione professionale finché non ne è nominato un altro di fiducia o d’ufficio.
È preciso dovere deontologico, poi, quello di assumere soltanto incarichi per cui si dispone di un bagaglio professionale adeguato. Non stupisce, quindi, la rinuncia al mandato da parte di chi non ritiene di possedere una formazione nella materia oggetto della causa.
Insomma, per tornare al fatto di cronaca, non è mai un giudizio negativo sul fatto di cui è accusato il cliente a determinare la rinuncia al mandato o il suo rifiuto. L’avvocato è chiamato a curare gli interessi del proprio cliente usando gli strumenti della logica e del diritto; non è un fiancheggiatore che condiziona la propria opera alla intima adesione al fatto commesso dall’imputato. Se la sua sensibilità è urtata dalla condotta di cui si dovrebbe occupare, l’avvocato fa bene a non assumere la difesa, non perché il cliente non la merita, ma perché, viceversa, non merita un legale che lasciasse condizionare la propria prestazione professionale dalla emotività.
Un altro cambio di difensore ha fatto poi notizia in questi giorni. Un ministro della Repubblica, infatti, ha nominato a processo in corso un secondo penalista, proprio in prossimità dell’udienza. E questi ha chiesto e ottenuto un rinvio per prendere conoscenza degli atti e svolgere il proprio compito in modo consapevole e bene informato. A prescindere dalla specificità del caso, si tratta di accadimenti piuttosto frequenti nelle aule di giustizia. Di regola, una richiesta di rinvio viene accettata, tranne qualora sia assente qualunque menomazione all’esercizio effettivo del diritto di difesa e se sorge quindi il sospetto che cambi di difensore siano condotte meramente dilatorie per ritardare la celebrazione del processo. Ma ciò lo può comprendere solo il giudice del caso, certo non i due scrivani di queste poche righe.











