di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 13 febbraio 2024
Ddl Nordio: abuso d’ufficio, traffico di influenze, o il tentativo di liofilizzare le cronache, rischiano di non far vedere la norma che affida le misure cautelari non più a un gip ma a tre giudici. E anche l’assenza di norma transitoria sulla nuova prescrizione metterà a rischio gli obiettivi del Pnrr.
Una norma varata (nel ddl Nordio sul processo penale martedì 13 febbraio al voto del Senato), e una norma invece omessa (nella riforma Pittalis della prescrizione sinora approvata dalla Camera), mostrano una differenza nel modo di procedere tra le due ere del centrodestra. Nella stagione berlusconiana, alla macchina della giustizia veniva per legge pacchianamente staccata la batteria o bucata una ruota, allo scopo dichiarato di non far arrivare a sentenza i processi riguardanti il premier e le sue aziende.
L’attuale maggioranza usa invece un’altra tecnica: riga la carrozzeria della macchina giudiziaria, per calamitare polemiche ad esempio attorno al punteruolo che incide via dal codice il reato di abuso d’ufficio o alla lametta che si illude di ritagliare le intercettazioni fuori dalle cronache giudiziarie, e però intanto sotto questa cortina fumogena sdrucisce le cinghie del motore e versa il liquido dei lavacristalli nel serbatoio dell’olio, ponendo le condizioni affinché il già scalcinato veicolo giudiziario qualche curva più avanti si fermi del tutto, e per giunta in apparenza per colpe che i cittadini-passeggeri tenderanno ad accollare ai magistrati-piloti.
Nel ddl Nordio, infatti, l’attenzione tutta consumata sull’abuso d’ufficio abolito, sul traffico di influenze ridimensionato, o sull’ennesimo tentativo di liofilizzare le cronache giudiziarie, rischia di non vedere in tempo il colpo del ko in arrivo: la norma che affida le decisioni sulle misure cautelari in carcere non più a un gip ma, previo interrogatorio dell’arrestando, a un collegio di tre giudici. Infiocchettato con una argomentazione stile banchetto dei coni di gelato (“three is megl che one”, e pazienza se per affibbiare in abbreviato 20 anni a uno scafista basta il giudice monocratico), il nuovo sistema zavorrerebbe fino ad appiedarla la macchina giudiziaria: la mancanza di 1.650 magistrati su 10.630 (che il saldo fra entrate dei tre concorsi già bandìti e uscite dei pensionamenti non avrà fatto in tempo a migliorare tra soli due anni, termine di posposto vigore della norma), combinata alle vigenti regole sulle incompatibilità che impediscono a giudici che abbiano preso decisioni incidentali su un fascicolo di trattarli poi in altre fasi, produrrà una conseguenza aritmetica: in quasi tutte le sedi (non solo in quelle medio-piccole) non ci saranno abbastanza giudici con cui formare sia le nuove terne giudicanti gli arresti, sia le già esistenti e mantenute terne giudicanti i ricorsi degli arrestati nei Tribunali del Riesame, sia le successive terne giudicanti i processi. Un’equazione irrisolvibile, a meno di spostare nel penale giudici civili a decidere gli arresti, ironica eterogenesi dei fini per chi si riempie la bocca di “garanzie”.
Lo sanno il ministro-magistrato e i senatori-avvocati che caldeggiano la misura. Così come ben sanno ciò che invece non si può pretendere intuisca la maggior parte dei cittadini in tema di prescrizione dei reati. E cioè che, se (come nell’altra legge in approvazione) si cambiano di nuovo per la quarta volta in 6 anni le regole di calcolo delle date della prescrizione, le scelte sono solo due: o il Parlamento fa una norma transitoria che regoli nel tempo la successione di leggi talune applicabili retroattivamente agli imputati perché più favorevoli e talaltre invece no, oppure (ed è l’attuale non-scelta di governo e maggioranza) la conseguenza sarà che i giudici, specie delle Corti d’Appello, e i cancellieri, ancor più sotto organico delle toghe (22% di vuoti che diventano 30% al Nord), di ogni processo dovranno andare a tirar fuori il faldone cartaceo per capire quale legge applicare a quale imputato con quale effetto di calcolo della prescrizione su quale delle imputazioni. Il che, per ingrippare e rendere ancor più instabile la macchina giudiziaria, sarà persino più efficace, benché assai meno visibile, di un diktat berlusconiano che 20 anni fa avesse imposto per decreto un maxi rallentamento dei ruoli di udienza dei processi.
Residua allora un dubbio: ma la retorica degli obiettivi del Pnrr - e cioè la durata dei processi da ridurre entro il 2026 per non perdere i miliardi dati dall’Europa - vale soltanto quando serve a giustificare normative eccezionali per bypassare controlli ordinari a forza di “commissari straordinari” e “unità di missione”?










