di Andrea R. Castaldo
Il Sole 24 Ore, 3 aprile 2015
Del famoso programma di Ferdinando II di Borbone "Feste, farina e forca", il Governo dimentica i primi due e applica l'ultimo. È quanto emerge dal Ddl licenziato al Senato e in viaggio alla Camera per la definitiva approvazione. Infatti, l'insieme di disposizioni in tema di reati contro la pubblica amministrazione, le associazioni mafiose e il falso in bilancio trova il denominatore comune nel generalizzato aumento delle pene e nella complessiva severità repressiva. L'equazione tra inasprimento delle pene e diminuzione dei reati è però tutt'altro che certa e comunque non automatica come si vorrebbe far credere. Del resto, fin quando la riforma delle leggi penali consisterà nell'inseguire gli umori dell'opinione pubblica, sedandoli con l'illusione del diritto penale come panacea di ogni male, i nodi che asfissiano la legalità quotidiana saranno impossibili da sciogliere. Beccaria già ammoniva sull'illusoria efficacia general-preventiva della pena, se limitata alla sola fase della minaccia e non alla sua applicazione concreta. E uno degli aspetti critici del nostro sistema penale è la tensione dialettica tra due poli contrapposti, che si elidono a vicenda: da un lato, la finalità rieducativa della pena, costituzionalmente imposta, e dunque un diritto penitenziario a essa informato, che ha reso meno afflittiva la sanzione detentiva e incerta nella reale durata; dall'altro, l'implementazione del catalogo dei reati, alcuni dal dubbio sapore offensivo e il generalizzato ricorso al carcere, specie in occasione di emergenze sociali.
Nel falso in bilancio le contraddizioni vengono a galla. Il nuovo reato abbandona il pregresso meccanismo della perseguibilità a querela, della distinzione tra pericolo e danno e abolisce la punibilità condizionata al superamento di soglie. In luogo di ciò, viene disegnata una macrodistinzione tra società quotate e non, con inevitabile ripercussione sulla dosimetria sanzionatoria (3-8, 1-5 anni di reclusione).
La struttura del fatto tipico è invece simile: per evitare la condivisibile preoccupazione che ricada nel perimetro penale ogni comunicazione sociale, anche senza valenza offensiva, la riforma si preoccupa di introdurre una serie di paletti in funzione di anticorpi. Si richiede così la "rilevanza" dell'esposizione di fatti materiali falsi o della loro omissione se imposta dalla legge e concernente la situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Ancora, la falsa notizia deve possedere l'idoneità concreta all'induzione in errore del terzo, rimarcandosi l'effettiva fraudolenza. Fanno da cerniera nella medesima direzione gli interventi sull'elemento psicologico; la condotta dovrà essere "consapevolmente" falsa (precisazione per la verità pleonastica) occorrerà il dolo specifico del fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
La prova di quest'ultimo non sarà però affatto scontata: poiché per la sussistenza del reato non è necessario il raggiungimento di tale risultato, l'accertamento dello scopo dell'azione sarà pressoché impossibile da dimostrare, trattandosi dell'introiezione psicologica del reo. Alle luci (soffuse) si contrappongono numerose ombre. Infatti, l'arricchimento della fattispecie quanto ai requisiti indispensabili per la tipicità consegna come riflesso condizionato un ampio potere in capo al pm e al giudice. Saranno costoro a dover decidere, esercitandosi in complessi ragionamenti tecnici, sulla definitiva offensività.
Se si aggiunge che per le società quotate la cornice di pena comporta il ricorso alle intercettazioni telefoniche, è facile immaginare come si assisterà a una vera e propria fishing expedition, dove la ricerca dell'eventuale falso in bilancio sarà il pretesto per l'esame della governance e delle politiche aziendali. Col timore che la divulgazione delle intercettazioni riguardi dati sensibili e possa persino cagionare turbative al mercato. Si pensi per gli istituti di credito alla valutazione delle partite incagliate o in sofferenza o, sul fronte omissivo, alla mancata segnalazione di indicatori di dissesto patrimoniale, per comprendere appieno la portata dirompente di un eccesso di discrezionalità.
Non da ultimo, analoghe preoccupazioni si registrano sull'introduzione dell'attenuante per fatti di lieve entità e soprattutto della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, la cui tecnica legislativa scadente si somma alla scarsa comprensione dei parametri ulteriori che il giudice dovrà utilizzare.










