di Michele Passione (Avvocato)
Il Garantista, 22 aprile 2015
Fate presto, fate bene! L'Aula del Senato ha ricominciato l'esame del Ddl sulla tortura, dopo l'approvazione del testo modificato alla Camera lo scorso 9 aprile. Com'è noto, in seguito alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo dello scorso 7 aprile, nel ricorso Cestaio contro Italia, il dibattito tra i Deputati si è improvvisamente (?) concluso, consegnando a Palazzo Madama per la lettura finale un articolato che, in teoria, dovrebbe costituire una risposta all'ennesima bocciatura del nostro Paese dinanzi alla Corte "Edu".
Davanti ai giudici di Strasburgo, è bene ricordarlo, per i fatti di Genova pendono ancora i ricorsi Azzolina ed altri contro Italia, il cui esito appare scontato. Nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento sono state abolite l'inclusione dei trattamenti inumani e degradanti tra quelli oggetto di incriminazione. Si è previsto che la condotta debba avvenire intenzionalmente, ed altresì con le finalità specificamente indicate. Si è opportunamente chiarito che anche una sola condotta costituisce atto di tortura. Si è significativamente intervenuti sul versante della prescrizione. Sono novità da salutare con favore, che avevamo richiesto a gran voce, frutto del lavoro svolto dalla commissione Giustizia di Montecitorio. Le buone notizie, però, finiscono qui. Vediamo.
La Camera ha testardamente mantenuto la previsione del reato comune e a forma vincolata (violenza o minaccia), che lascia del tutto scoperte le più moderne forme di tortura (solo per fornire degli esempi: lasciare senza cibo; lasciare nudi e al freddo; tenere sempre accesa, o sempre spenta, la luce nei luoghi di detenzione; mettere la musica ad altissimo volume; costringere a posture innaturali, età). Inoltre, la fattispecie si presenta pericolosamente foriera di sovrapposizioni con altre disposizioni previste dalla Legge (si pensi ai maltrattamenti, di cui all'articolo 572 del Codice penale).
Il professor Ferrando Mantovani, che chi scrive considera il proprio maestro, sostiene a ragione che ogni fattispecie penale deve presentare il massimo della chiarezza e tipicità, senza inseguire la realtà con confuse disposizioni di dettaglio, poiché questa è sempre più varia e mutevole rispetto alle previsioni del Legislatore; è sufficiente leggere la trascrizione dei lavori parlamentari per rendersi conto di quanto sia stato inascoltato il monito nel dibattito in Aula, impregnato di demagogia e pressapochismo giuridico. Quanto alla condotta del Pubblico ufficiale, prevista come mera circostanza aggravante (bilanciabile con qualsivoglia attenuante), essa richiama "i fatti dì cui al primo comma", commessi "con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio".
Appare dunque evidente come il richiamo "ai fatti", e non alla mera condotta dell'ipotesi base, impedisca di ritenere punibile l'azione di forze di polizia, ove commessa prima che le vittime del reato siano poste "nelle mani dello Stato" (ad esempio, con l'arresto); stupisce dunque che sia stato affermato (come si può leggere a pagina 4 della trascrizione dei lavori alla Camera) dalla presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti che "nei fatti commessi dal pubblico ufficiale vediamo bene che ci rientrano tutti ì noti fatti che oggi la Corte europea caratterizza come tortura".
Non è così; come sa bene l'onorevole Ferranti, il fatto di reato comprende tutto ciò che lo connota, ivi comprese le caratteristiche della persona offesa ed i rapporti che la legano all'autore del delitto. Entrambe le norme, al dunque, presentano non poche aporie, evidenti frutto di compromesso giuridico ("le larghe intese"), che le rendono per molti versi inapplicabili. In questi giorni molto si è scritto, e da più parti, sul testo in esame. In particolare, si è sostenuto che l'Italia sarebbe obbligata a mutuare la definizione del reato da quella prevista dalla Convenzione del 1984, che al contrario lascia liberi gli Stati nel normare come credono la fattispecie, che pure deve essere introdotta.
Ancora: l'opinione di chi ha sostenuto che il Giudice nazionale potrebbe estendere la portata del reato alla definizione offerta sul punto dalla Corte europea non è condivisibile, poiché si tratterebbe di analogia in malam partem, che nulla ha a che fare con il rispetto dell'articolo 117 comma 1 della Costituzione, tanto più alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, secondo la quale il Giudice comune è tenuto al rispetto delle interpretazioni della Convenzione avanzate dalla Corte Edu solo laddove risultino "consolidate".
Proseguendo nell'esame del testo, si nota che è stata inserita la disposizione (presente per vero anche nella Convenzione) per la quale l'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti deve assurgere a livello ulteriore di sofferenza per poter essere sanzionata (diversamente da quanto più volte affermato dalla Corte di Strasburgo, che non distingue tra atti legittimi o meno in subiecta materia, quando essi provochino comunque sofferenze acute).
Nel testo ora tornato all'esame del Senato manca del tutto l'insieme di regole previste dalla Convenzione (articoli 2, 10 e 11) per prevenire gli illeciti, dalla formazione del personale di polizia, civile, militare, medico (Bolzaneto docet) al sistema di identificazione degli agenti, né risultano soddisfatte le ragioni per le quali sono stati proposti i ricorsi contro l'Italia per i fatti della Diaz e Bolzaneto.
Di più. Si è mantenuta la bizzarra previsione (con un raddoppio della pena originariamente prevista) per la quale l'istigazione è punita solo nei confronti dei pubblici ufficiali; per la morte non voluta si è prevista la pena superiore a quella dell'omicidio volontario (con evidenti profili di incostituzionalità), e si è mantenuta la pena dell'ergastolo per chi cagiona volontariamente la morte, un'altra occasione persa per mondare l'Ordinamento da un istituto indecente come la pena perpetua.
Speriamo ancora che il Senato sappia rimediare a questi errori. Un Paese che legifera sempre e soltanto sull'onda della emergenza (di volta in volta, una tragedia, una condanna "dell'Europa", una calamità naturale, una sapiente campagna mediatica, debitamente alimentata a fini elettorali) è un Paese che ha smesso dì pensare al bene comune. A chi ancora ritiene che "l'ottimo è nemico del bene" possiamo solo obiettare che così facendo continueremo a pensare che "nessuno è Stato".










