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di Fabio Ferrara e Federico Vianelli (Componenti Giunta Unione Camere Penali)

 

Il Garantista, 27 marzo 2015

 

L'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento giuridico sta per avverarsi: una gran bella notizia. Una delle battaglie condotte dall'Unione delle Camere Penali Italiane, unitamente ad associazioni umanitarie, per far sì che l'Italia compisse un ulteriore salto di qualità nel campo della tutela dei diritti umani sembra stia per approdare. Una norma di civiltà che dovrebbe contraddistinguere la "qualità" di uno Stato di diritto: con essa si fissa il limite invalicabile dell'integrità e dell'incolumità fisica, psichica e morale di un individuo affidato, per motivi di giustizia od altro, alla custodia dello Stato.

Dunque una buona notizia. Dal retrogusto un po' amaro, che provocherà anche qualche imbarazzo. Infatti, ciò che lascia insoddisfatti nel testo di legge che sta per essere varato alla Camera è che il delitto di tortura viene delineato come reato comune, aggravato qualora sia commesso da un pubblico ufficiale, e non, invece, come un reato proprio di chi esercita una funzione pubblica, come da sempre richiesto dall'Ucpi. Tale differenza non è di poco conto, poiché quel che dovrebbe essere espressamente sanzionato dalla legge è il fatto della violenza, sia fisica sia morale, esercitata sulla persona che si trova nelle mani dello Stato, in quanto assoggettato all'autorità statale e alla sua custodia. Del resto, è proprio la Convenzione dell'Onu che ha determinato quale debba essere il bene giuridico tutelato dalla normativa contro la tortura: "il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate".

E che il reato di tortura debba delinearsi come "reato proprio" lo si ricava anche dalla lettera dell'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, laddove al comma 2, lett. e) essa viene definita come la condotta consistente nella inflizione volontaria di "gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati".

Ed una interpretazione costituzionalmente orientata nella elaborazione normativa della nuova fattispecie penale avrebbe potuto trarre ispirazione dall'art. 13 comma 4 della Costituzione che vieta ogni "violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà". Questo il dato più rilevante, al di là di alcuni aspetti di carattere più squisitamente tecnico-giuridico. Siffatte osservazioni erano state puntualmente raffigurate dall'Unione delle Camere Penali Italiane in sede di audizione parlamentare.

Peccato: se non verranno apportate correzioni si sarà persa l'occasione per conferire, nell'ambito dell'ordinamento statuale, alle condotte di violenza fisica o morale commesse dal pubblico ufficiale nei confronti della persona affidata alla sua custodia, il particolare e specifico disvalore di cui è portatrice una simile condotta. Si è detto anche degli imbarazzi, provocati dalle evidenti ipocrisie, che tale normativa inevitabilmente porterà con sé, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento andranno a convivere discipline contrastanti sul piano della tutela dei diritti della persona: da un lato la previsione del delitto di tortura; dall'altro la previsione del regime del cd. 41 bis, da più parti definito come la "tortura democratica". Ed ancora, il permanere di una situazione carceraria che è assimilabile, sotto molti aspetti, alla tortura.

Non sono mancati moniti e condanne anche da parte della Cedu. In più occasioni le condizioni detentive nelle carceri italiane sono state additate come inumane e degradanti. La situazione è rimasta tuttavia pressoché invariata. Degno di nota il report del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 2013 che, proprio con riferimento al regime del cd. 41 bis, riscontrava che lo stesso determina una vera e propria forma di isolamento che, se applicata per lunghi periodi, può causare effetti dannosi tanto di natura psicologica che di natura fisica. Con la conseguenza che le modalità di esecuzione della pena finiscono per arrecare al detenuto un disagio ingiustificatamente superiore a quel livello di afflizione già intrinseco alla detenzione stessa e trasmodano in una vera e propria tortura.

Una condizione quella italiana che pone il nostro Paese in una posizione scomoda e forse per certi versi persino ridicola (se non ci fosse nulla per cui ridere!) anche sul piano internazionale. Basti pensare che la Magistratura americana è giunta a negare l'estradizione richiesta dall'Italia, sulla base della considerazione che il regime carcerario cd. del 41 bis presenta caratteristiche che costituiscono una forma di tortura e, come tale, viola la Convenzione dell'Onu.

Da un lato i proclami, dall'altro le inumane condizioni dei detenuti nelle carceri italiane, come del resto sottolineato da papa Francesco in occasione della recente visita al carcere di Poggioreale ove ha affermato che "i carcerati troppo spesso sono tenuti in condizioni indegne della persona umana, e dopo non riescono a reinserirsi nella società".

La buona notizia è allora il fatto che la legge, fortemente voluta dall'Unione delle Camere Penali Italiane, che introduce il delitto di tortura, possa diventare il mezzo o comunque il primo passo per eliminare le storture e gli abusi che in campo giudiziario ancora, purtroppo, ammorbano il nostro Paese.