di Grazia Longo
La Stampa, 27 aprile 2015
Responsabilità civile delle toghe, i giudici evitano il rischio paralisi dei processi: in caso di richiesta di risarcimento danni la sostituzione non è obbligatoria.
Gli ultrà del garantismo e il partito "anti giudici" resteranno delusi. Un primo stop alla nuova legge sulla responsabilità civile dei giudici arriva dalla Corte di Cassazione: la ricusazione di un magistrato, nonostante sia stata avanzata richiesta di risarcimento danni, non è automatica. Una sentenza che farà da apripista contro ogni strumentalizzazione per cercare di ottenere la sostituzione di magistrati giudicanti ritenuti troppo scomodi. Ma anche un modo per evitare lungaggini processuali a dismisura.
Gli Ermellini sono intervenuti in merito al ricorso di un avvocato, sotto processo a Pordenone, che aveva chiesto la ricusazione di un giudice nei confronti del quale aveva iniziato l'azione risarcitoria per "colpa professionale". Il caso è emblematico perché, al di là della vicenda specifica, sancisce un precedente di cui si dovrà tenere conto in tutte le future cause. La sentenza della Sesta sezione penale della Suprema Corte - presidente Stefano Agrò, relatore Carlo Citterio, fissa infatti due paletti insormontabili, due massime di diritto che influenzeranno le prossime richieste di ricusazione. Punto primo, si esclude che il magistrato nei confronti del quale un imputato avanzi domanda risarcitoria possa mai essere considerato "un debitore" dal momento che la domanda non è "diretta" ma è proposta nei confronti dello Stato.
Punto secondo, si scarta l'ipotesi di ricusazione "automatica" del magistrato la cui condotta professionale sia stata oggetto di una domanda di risarcimento. Il verdetto della Cassazione "disinnesca" il rischio di paralisi dei processi e quello di ricusazioni a pioggia e impedisce che la nuova legge, in vigore dallo scorso 19marzo, possa essere usata dagli imputati per cambiare addirittura sede processuale usando come una clava la rimessione per "legittimo sospetto".
Ma veniamo alla sentenza pilota. L'avvocato di Pordenone è stato chiamato alla sbarra per rispondere del furto, dalla cancelleria del gip, del suo verbale di sommarie informazioni e una lettera del pm. Uno dei documenti scomparsi venne poi recuperato, nel corso di una perquisizione, proprio nel suo studio. L'avvocato si difese sostenendo che era stata la cancelliera ad avergli consegnato senza richiesta la copia di quegli atti.
Il suo studio venne posto sotto sigilli e per "una poi riconosciuta erronea lettura del verbale di perquisizione", il tribunale del riesame protrasse il sequestro che invece andava annullato. L'annullamento fu poi attuato, ma l'errore c'era stato. E per questo errore il legale ha chiesto il risarcimento dei danni ai tre giudici del riesame, uno dei quali è ancora titolare del suo caso. L'avvocato ha sostenuto che "non è mai giusto un processo in cui il giudice è anche debitore della persona che deve giudicare, tanto più se proprio per danni cagionati alla vittima alla sua mercé nell'ambito dello stesso processo".
Ma la Cassazione ha fatto naufragare ogni sua speranza: "Il magistrato la cui condotta professionale sia stata oggetto di una domanda risarcitoria" non "assume mai la qualità di debitore di chi tale domanda abbia proposto" in quanto destinatario della domanda è sempre lo Stato. Di conseguenza: addio alla rimozione automatica di un giudice.










