di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 30 luglio 2021
La travagliata gestazione della proposta governativa per la riforma del processo penale giunge ora alla approvazione a tamburo battente del Parlamento, con l'annuncio che non ci saranno modifiche possibili perché in caso contrario il governo porrà la questione di fiducia: annuncio inusuale perché formulato prima ancora che il testo fosse definito ed eventuali difficoltà di approvazione manifestate.
Con l'aggiunta anche della data immediata entro la quale il Parlamento approverà la proposta governativa. Il testo è il frutto di trattative con i partiti della maggioranza, gestite dal presidente del Consiglio e dalla ministra della giustizia. Qualche dichiarazione e qualche indiscrezione hanno raggiunto l'opinione pubblica. Il valore della pubblicità che connota il processo legislativo in Parlamento è vanificato. Dopo anni di decadimento dei principi costituzionali sul processo legislativo e sul rapporto tra governo e Parlamento assistiamo ad una forzatura, tanto più preoccupante perché riguarda un tema proprio del nucleo centrale della sovranità dello Stato: quello della potestà punitiva. Di questo infatti si tratta, quando si disciplinano le regole del processo penale e si definisce quando e come lo Stato rinuncia a punire la violazione della legge penale: la prescrizione dei reati e ora l'inedita improcedibilità che vi si sovrappone ne sono l'applicazione.
La riforma che sta per divenire legge è di ampio respiro. Essa contiene norme fortemente innovative per ridurre l'area del giudizio penale, almeno per quanto riguarda la forma piena e gravosa del dibattimento, e del carcere come sanzione principale. Essa introduce nuove vie per evitare il processo mediante le restituzioni e le riparazioni da parte dell'imputato, maggior cura per gli interessi delle parti offese, più larghe possibilità di patteggiamento della pena, nuove possibilità di giustizia riparativa ecc. Di queste novità si parla poco e non sono oggetto dell'attenzione dei partiti. Non sono di immediata applicazione poiché si tratta dell'oggetto di una delega al governo, che dovrà produrre articolati decreti legislativi, traduzione in norme di studi sviluppati da tempo dalla cultura giuridica italiana ed europea.
Le modalità con cui si è giunti alla definizione del testo di riforma sembrano però ignorare che non siamo nel deserto delle idee. Oltre e prima degli interessi di partito vi sono in Italia ambienti professionali che hanno maturato esperienze e sviluppato conoscenza e cultura, in un campo che vede convivere con le esigenze pratiche il rigore di principi e valori: le une e gli altri conosciuti dagli esperti pratici e dagli studiosi. Dopo il lavoro svolto dalla Commissione degli esperti nominata dalla ministra della giustizia, nessuna delle osservazioni, degli argomenti critici, degli allarmi lanciati da istituzioni e da singoli esperti (da ultimo, il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura e l'intervento di quattro autorevoli processualisti) ha trovato riscontro.
Non dico accoglimento, ma segno di attenzione e magari un principio di risposta, per dire che le critiche non sono fondate. Eppure non si sarebbero dovuti trattare argomenti seri, civilmente esposti, come fossero parte di una campagna urlata, offensiva, con la quale effettivamente il dialogo può esser difficile. Nemmeno l'indicazione che il sistema della decadenza del processo senza decisione nel merito dell'accusa entra in collisione con il diritto dell'Unione e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sembra aver impensierito un governo che pur si identifica nell'europeismo. Anche dalla nostra Costituzione, d'altra parte, si trae il diritto degli imputati a vedersi assolti o condannati, dopo che lo Stato ha iniziato nei loro confronti un processo penale.
La fretta di ottenere un testo di riforma approvato dal Parlamento ha anche impedito ciò che un governo dovrebbe invece gradire e sollecitare in simile importante materia: lo studio e l'approfondimento nelle sedi in cui si studia e si approfondisce. Per esempio, invece di scegliere di gettare alle ortiche le sentenze di primo grado, quando le Corti di appello o di Cassazione non osserveranno di termini di ragionevolezza stabiliti dalla legge, non si è nemmeno iniziato a pensare se non sia meglio studiare come far sì che le entrate nel circuito processuale siano tali e tante da consentire la loro conclusione: con tutta la depenalizzazione che si può fare, con l'approfondimento del tema dell'organizzazione degli uffici giudiziari nel suo rapporto con le scelte di priorità, che non riguarda le sole Procure della Repubblica, ma il sistema processuale nel suo complesso.
I nuovi sistemi di deflazione dei procedimenti sono infatti palesemente insufficienti. Ma, non ostante che nessuna delle nuove norme sia di prossima applicazione a causa della lunga transizione stabilita, nulla di ciò è stato fatto. Gli esperti sono stati degradati a tecnici, facendo credere che si tratti dei difensori di un vecchio, inaccettabile sistema di potere. Il risultato, sul punto delle prescrizioni, è senza pregio e pieno di rischi. E, per una riforma che si vuole ambiziosa, il metodo è stato pessimo. Peccato.











