di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 17 aprile 2015
La posizione di Bruti Liberati, Pignatone e Lo Voi: "Divieto per gli atti allegati".
Pubblicabili, integralmente e non per riassunto, le ordinanze con cui si concludono le indagini, quelle di custodia cautelare o i decreti di sequestro, ma non anche gli atti allegati, depositati e messi a disposizione della difesa. In tal caso la pubblicazione va sanzionata con una pena pecuniaria - non con il carcere - per i giornalisti o, preferibilmente, per gli editori. I quali, pertanto, "se decidono di pubblicare un gossip, lo dovranno pagare".
Parlano con la stessa voce i Procuratori della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati, di Roma Giuseppe Pignatone e di Palermo Francesco Lo Voi, sentiti dalla commissione Giustizia della Camera (i primi due ieri, il terzo mercoledì) nell'ambito delle audizioni sul ddl di riforma del processo penale in cui è contenuta anche la delega per la riforma delle intercettazioni telefoniche. I tre si erano sentiti primi (Bruti e Pignatone anche visti) concordando una posizione comune. Inoltre, le intercettazioni, come strumento di indagine, sono "assolutamente indispensabili" e sbaglia chi diffonde "dati allarmistici".
"Delle intercettazioni si fa un uso molto accorto" ha detto Bruti, spiegando che a Milano, negli ultimi quattro anni, il numero dei bersagli è diminuito di un terzo, passando dai 14mila del 2009-2010 agli 8.491 del 2013-2014. "Numeri limitati considerato che si riferiscono a un bacino di 15 milioni di abitanti, che quasi ognuno di noi ha due telefoni e che qualsiasi mafiosetto di mezza tacca può arrivare a 20", ha osservato, aggiungendo che "moltissime conversazioni perfette per il gossip" non vengono evidenziate proprio per evitare che finiscano sui giornali.
Tuttavia, poiché il Pm "non può governare" tutto ciò che viene allegato alla richiesta - i cosiddetti "atti a sostegno" che vanno alle parti - bisogna prevedere sanzioni pecuniarie se quegli atti vengono pubblicati. Secondo Bruti e Pignatone, è "impossibile" garantire il segreto sugli atti delle indagini che non possono essere pubblicati, come le intercettazioni, che finiscono sui giornali sebbene non inserite nell'ordinanza. Ed è "illusorio" pensare di risalire alla fonte del giornalista visto che quelle carte, ha spiegato Pignatone, in un processo medio passano "legittimamente nelle mani di 150-200 persone".
Perciò l'unica strada per evitare il "massacro mediatico" è "limitare drasticamente" ciò che è pubblicabile integralmente, e non per riassunto come qualcuno propone senza rendersi conto che "il riassunto è il massimo della manipolazione" e dunque "peggiora la situazione" così come è "deprecabile, per i rischi di fraintendimenti, la rappresentazione scenica in tv".
Ma se è pacifica la pubblicazione dell'ordinanza del Gip (sulla richiesta del Pm "decida il Parlamento") - perché pacifico è il "controllo democratico" sull'amministrazione della giustizia esercitato dall'informazione - non si può dire altrettanto per il materiale sottostante l'ordinanza, "che deve continuare ad essere messo a disposizione delle parti ma non dovrebbe essere pubblicabile". Pignatone ha spiegato che agli atti delle indagini ci sono "immense quantità di informazioni raccolte che molto spesso non hanno dato vita a nessuna indagine".
E ha fatto l'esempio di quanto accaduto con l'inchiesta Mafia capitale: "L'ordinanza era di un migliaio di pagine, i documenti allegati oltre 7mila. Dentro, però, c'erano molte verifiche finite in un vicolo cieco, non utilizzate né dai Pm né dal giudice ma che i difensori avevano il diritto di conoscere". Informazioni da tenere riservate almeno fino all'udienza preliminare, che può coincidere con l'udienza filtro di cui tanto si parla, hanno osservato i Pm.
Anticipare quest'ultima "non andrebbe bene", perché bisognerebbe escludere le parti dalla selezione di ciò che è rilevante da ciò che non lo è, il che sarebbe "poco garantista". Ai deputati che sostenevano la "mala fede" di alcuni Pm e giudici nell'inserire nelle ordinanze anche atti irrilevanti, i magistrati hanno risposto che in simili casi - estremi - si potrebbero prevedere sanzioni disciplinari. Così come possono introdursi sanzioni disciplinari per i Pm nei "casi macroscopici di artificiosa non iscrizione immediata della notizia di reato", finalizzata ad allungare i termini dell'indagine. "Assoluta contrarietà", invece, alla proposta di introdurre un regime di inutilizzabilità degli atti nel caso di iscrizione intempestiva: al Pm va infatti lasciato un minimo di valutazione sul momento in cui effettuare l'iscrizione, che non è un atto neutro e, quindi, non può essere stabilito con certezza.










