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di Anna Marino

Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2026

La Corte, con sentenza 10535 del 2026, chiarisce che il giudice non può negare l’invio al programma sulla base di gravità del fatto o assenza di ravvedimento e il controllo è circoscritto a utilità concreta e assenza di pericoli per persone o accertamento. L’accesso alla giustizia riparativa inoltre non è limitato ai reati a querela. Il rigetto dell’accesso alla giustizia riparativa non può fondarsi su valutazioni astratte. Reiterazione, gravità dei fatti e assenza di ravvedimento non sono elementi automaticamente ostativi. Il giudice deve formulare una prognosi concreta sull’utilità del percorso per la composizione del conflitto. È necessario verificare specificamente l’idoneità del programma rispetto al caso concreto. In difetto di tale motivazione, il diniego risulta viziato e va riesaminato.