di Antonio Alizzi
Il Dubbio, 26 agosto 2026
Il rifiuto della persona offesa non basta a impedire all’imputato di accedere alla giustizia riparativa. Il percorso può essere intrapreso anche attraverso una “vittima surrogata”, cioè la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede. Chi chiede di accedere al programma deve però indicarne concretamente l’utilità e, nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio, l’istanza non sospende il giudizio. Sono i principi fissati dalla Seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza 28366 del 2026, depositata il 22 luglio.
La pronuncia, nata da un procedimento per usura ed estorsione, assume rilievo soprattutto nell’interpretazione della giustizia riparativa introdotta dalla riforma Cartabia. Sul peso della volontà della vittima, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui “il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo”. L’istituto consente infatti di ricorrere alla “vittima surrogata”: la responsabilizzazione dell’autore può essere perseguita attraverso un percorso dialogico, condotto da mediatori qualificati, anche con una persona diversa dalla vittima diretta.
I giudici precisano i parametri dell’articolo 129-bis del codice di procedura penale: è ostativa la presenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti; il presupposto positivo è invece l’utilità del programma rispetto alle questioni derivanti dal reato. Ciò non significa che basti una richiesta generica. Nel caso esaminato la persona offesa aveva manifestato totale indisponibilità al percorso. Preso atto del dissenso, spettava all’interessato prospettare concretamente un’alternativa, indicando, ad esempio, l’utilità di una mediazione con i familiari della persona offesa o con la vittima di un altro reato. Chi contesta il diniego deve dunque spiegare quale programma avrebbe potuto essere intrapreso e quale incidenza, almeno potenziale, avrebbe avuto sul procedimento o sulla pena. Indicazioni che, secondo la Corte, nel caso concreto mancavano.
L’altro principio riguarda i tempi del processo. Per la Seconda sezione, la richiesta avanzata durante l’appello da un imputato per reati procedibili d’ufficio, anche se finalizzata a ottenere l’attenuante prevista dall’articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale o un trattamento sanzionatorio più favorevole, non comporta la sospensione del processo. La Cassazione richiama l’articolo 129-bis, comma 4, del codice di procedura penale: la sospensione, fino a 180 giorni, è prevista in presenza di specifici presupposti, tra cui che si proceda per un reato perseguibile a querela soggetta a remissione.
Per i reati procedibili d’ufficio questa possibilità non è prevista. Chi vuole valorizzare ai fini della pena l’esito di un programma riparativo deve quindi attivarsi con sufficiente anticipo, affinché il risultato possa essere valutato prima del giudicato. L’ammissione al programma, ricorda inoltre la Cassazione richiamando le Sezioni Unite, non garantisce né l’effettivo avvio né la conclusione del percorso entro tempi compatibili con il processo.
La giustizia riparativa viene inoltre descritta, alla luce della giurisprudenza costituzionale, come attività che si sviluppa fuori dal processo penale, pur potendo produrre conseguenze giuridicamente rilevanti al suo interno. La Corte esclude così che la semplice richiesta possa determinare, per i reati procedibili d’ufficio, una sospensione non prevista dalla legge e potenzialmente dilatoria. Poiché l’istanza può essere formulata in ogni stato e grado, collegarvi automaticamente l’arresto del processo inciderebbe anche sui termini di prescrizione, procedibilità e custodia cautelare fuori dai casi stabiliti dal legislatore.
Il principio è stato affermato in un procedimento nel quale la Corte d’appello di Lecce aveva confermato una condanna per usura, estorsione (consumata) e tentata estorsione. La Cassazione ha annullato senza rinvio limitatamente alla tentata estorsione, dichiarata prescritta, rigettando il ricorso nel resto. Il rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello riguarda la rideterminazione della pena e delle statuizioni civili.









