di Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2023
Pubblicati i decreti sui professionisti: serve una formazione di 680 ore, il doppio di quanto indicato dalla riforma. Incompatibilità per gli avvocati del distretto. Stop ai mediatori civili e familiari. Si prepara l’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa, i professionisti chiamati a condurre i programmi che coinvolgono vittima e reo per risolverete questioni derivanti dal reato. Ma chi intende iscriversi all’elenco dovrà superare una formazione più lunga e fare i conti con più “paletti” rispetto a quelli che indicava la riforma penale, che ha introdotto nel nostro ordinamento la “disciplina organica della giustizia riparativa”.
È infatti previsto un percorso di formazione di 680 ore (160 di formazione teorica, 320 di formazione pratica e 200 di tirocinio), il doppio rispetto alle “almeno” 340 ore (240 tra teoria e pratica e 100 di tirocinio) indicate dal decreto legislativo. Inoltre, è fissata l’incompatibilità per chi esercitala professione forense o le funzioni di magistrato onorario nello stesso distretto. E, tra i requisiti, figura il non essere iscritto all’albo dei mediatori civili, commerciali e familiari.
A dare le indicazioni sono i due decreti 9 giugno 2023 del ministero della Giustizia - uno dedicato alla formazione dei mediatori esperti e l’altro all’istituzione dell’elenco - previsti proprio dalla riforma penale (decreto legislativo 150/2022) epubblicatinellaGazzettaUfficiale155 di mercoledì 5 luglio. La giustizia riparativa In base alla riforma, che generalizza l’applicazione di istituti già utilizzati da tempo in campo minorile, le disposizioni sulla giustizia riparativa si applicherebbero nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena dal 30 giugno scorso (dopo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 150, avvenuta il 30 dicembre 2022).
La riforma ha stabilito la possibilità, per la vittima del reato e la persona indicata come autore, oltre agli altri eventuali interessati, di accedere ai programmi di giustizia riparativa in modo volontario, in qualsiasi stato e grado del procedimento e senza preclusioni per la fattispecie di reato o la sua gravità. Si tratta di una possibilità comunque mediata dal giudice, che dispone con ordinanza l’invio al Centro per la giustizia riparativa, e che può portare benefici, se si conclude con un esito riparativo. Così, nel processo, può essere valutata come circostanza attenuante o anche generare la remissione tacita della querela e, nell’esecuzione della pena, essere valutata per l’assegnazione al lavoro all’esterno o per permessi premio o misure alternative al carcere. Nei fatti, però, per far decollare l’istituto mancano alcuni tasselli, come l’organizzazione dei Centri per la giustizia riparativa. E, sebbene siano stati pubblicati i decreti ministeriali sui professionisti, anche l’avvio dell’elenco non sarà immediato.
È intanto prevista una norma transitoria per il primo popolamento. Può chiedere l’iscrizione chi, al 30 dicembre 2022, aveva già acquisito formazione ed esperienza. Le domande di iscrizione andranno presentate entro sei mesi dalla pubblicazione dei modelli sul sito del ministero e il procedimento si dovrà concludere entro 45 giorni.
Per i potenziali nuovi mediatori, invece, i tempi saranno nettamente più lunghi. Le durate doppie rispetto al decreto legislativo possono mirare, ragiona Adolfo Ceretti, già coordinatore, nella scorsa legislatura, del gruppo di lavoro per la giustizia riparativa, “da un lato a escludere le persone non sufficientemente motivate e dall’altro ad assicurare la formazione più completa possibile”.
Ma il percorso richiederà qualche tempo per essere attivato (da Università e Centri) e poi svolto dagli aspiranti mediatori: “La rete esistente - osserva Ceretti - può reggere in alcune zone anche un numero maggiore di programmi di giustizia riparativa. Ma se ci sarà, come auspicato, un incremento di invii da parte della magistratura, servirà un adeguato potenziamento. Crea più di una preoccupazione il fatto di non poter contare su nuovi mediatori per almeno due anni”.
Le nuove norme, peraltro, rischiano di disincentivare l’iscrizione degli avvocati. “Lascia perplessi l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense nello stesso distretto - osserva Donato Di Campli, consigliere del Consiglio nazionale forense di fatto, sembra escludere dalla giustizia riparativa l’avvocatura, che invece ha interesse a essere coinvolta. Né convince lo stop ai mediatori civili e familiari: la mediazione è unica”.
Non solo. “Ci sono professionisti - nota Demetrio Calveri, vicepresidente dell’associazione dei mediatori penali Airac - che hanno seguito un corso facendo legittimo affidamento sulla durata della formazione prevista dal decreto legislativo. Ora saranno esclusi dal primo popolamento dell’elenco”.










