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altalex.com, 4 agosto 2026

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato in ordine ai reati di usura ed estorsione consumata e tentata ascrittigli, la Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 luglio 2026, n. 28366 nel disattendere la tesi difensiva che contestava il diniego di accesso al programma di giustizia riparativa - ha affermato il principio secondo cui la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa formulata nel corso del giudizio di appello da un imputato di reati procedibili d’ufficio non determina la sospensione del processo, né impedisce la definizione del giudizio, essendo la sospensione prevista dall’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. esclusivamente per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione e soltanto alle condizioni espressamente stabilite dal legislatore.

Ne discende, pertanto, che, pur non costituendo il dissenso della persona offesa, di per sé, causa ostativa all’accesso al programma riparativo - potendo quest’ultimo svolgersi anche mediante il ricorso alla cosiddetta vittima surrogata -, tuttavia l’interessato deve prospettare concretamente l’utilità del percorso richiesto rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.