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di Anna Larussa

altalex.com, 21 ottobre 2026

In caso di esito positivo del programma non è prospettabile alcuna mitigazione ulteriore del trattamento sanzionatorio (Cassazione, sentenza n. 22940/2026). Se la pena base è stata determinata dal giudice nel minimo edittale e ridotta nella massima estensione consentita dalle attenuanti, non sussiste alcun interesse al ricorso avverso il diniego di giustizia riparativa, in quanto non è prospettabile alcuna ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’eventuale buon esito del programma (Cassazione penale, sentenza n. 22940/2026).

Il fatto La pronuncia che si annota trae origine dal ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Bari che confermava la penale responsabilità dell’imputato per i reati di rapina pluriaggravata e lesioni personali, ribadendo la condanna alla pena di quattro anni e un mese di reclusione ed euro novecento di multa e revocando le statuizioni civili. Con l’impugnazione di legittimità il difensore dell’imputato, lamentava, inter alia, la mancata considerazione dell’accordo di patteggiamento intervenuto in primo grado tra le parti ancorché rigettato dal Giudice dell’udienza preliminare, l’errato diniego delle circostanze attenuanti ad effetto speciale del danno di speciale tenuità e del risarcimento del danno (avvenuto, quest’ultimo, dopo la pronuncia di primo grado), nonché, per quel che maggiormente interessa, l’omessa valutazione della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, presentata con l’atto di appello e reiterata con successive memorie.

Con la sentenza in esame, la Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, ribadendo e precisando importanti coordinate ermeneutiche in materia di dosimetria della pena, circostanze del reato e, soprattutto, impugnabilità del diniego, anche implicito, di accesso alla giustizia riparativa. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito che l’accordo ex articolo 444 c.p.p., non ratificato dal giudice, non spoglia l’organo giudicante della propria discrezionalità e non vincola la quantificazione della pena, la quale è compiutamente motivata quando sia compresa tra il minimo e il massimo edittale e dia conto, anche globalmente o con formule sintetiche, dell’adeguatezza del trattamento punitivo.

Hanno ancora precisato che, in tema di rapina, la concedibilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità deve considerare non solo il valore economico del bene sottratto, ma anche l’impatto lesivo sulla persona, data la natura plurioffensiva del reato. Mentre, per quanto riguarda l’attenuante del risarcimento del danno, i giudici di legittimità hanno ricordato che l’adempimento deve avvenire tassativamente prima del giudizio di primo grado, rendendo tardivo e irrilevante ogni versamento successivo. Il profilo di maggior rilievo teorico e pratico della pronuncia riguarda l’omesso esame della domanda di accesso alla giustizia riparativa e il chiarimento che ne consegue sul rapporto tra la giustizia riparativa e i limiti invalicabili della sanzione penale.

Sul punto, in linea con le Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. U, n. 5166/2026, Rv. 289325 - 01) la Sezione assegnataria del ricorso ha riaffermato che il principio secondo cui il provvedimento che nega l’accesso al percorso riparativo ha natura giurisdizionale ed è impugnabile anche quando il diniego sia implicito, come avvenuto, nel caso in esame, di mancata risposta dei giudici di secondo grado alla richiesta formulata in sede di appello, costituente vizio del provvedimento.

Tuttavia, affinché l’impugnazione sia ammissibile, l’interessato deve prospettare un interesse al ricorso che sia concreto e attuale: nel caso in cui tale interesse venga individuato nei possibili riflessi favorevoli sul trattamento sanzionatorio, la potenziale mitigazione della pena deve essere giuridicamente e fattualmente praticabile nel senso che il trattamento sanzionatorio non deve essere già stato determinato nel minimo legale, perché in tal caso non è prospettabile alcuna mitigazione ulteriore conseguente al buon esito del programma.

Ne consegue che laddove il giudice di merito abbia già determinato la pena edittale partendo dal minimo di legge e abbia applicato le circostanze attenuanti nella loro massima estensione consentita, non sussiste alcun interesse concreto a ricorrere avverso il diniego di accesso alla giustizia riparativa: ciò, in quanto, in un simile scenario, anche il positivo svolgimento del programma riparativo non potrebbe condurre ad alcuna ulteriore riduzione aritmetica della sanzione al di sotto del minimo edittale inderogabile.

Nel caso in esame, il ricorrente - ha osservato la Corte - aveva correttamente identificato l’interesse del ricorso nella parte in cui aveva contestato la mancata valutazione della richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa nelle conseguenze che l’accoglimento dell’istanza avrebbe potuto avere sulla pena; tuttavia, tale interesse non poteva avere, nel caso di specie, alcuna caratteristica di concretezza tenuto conto che la Corte di appello, confermando la sanzione inflitta dal Tribunale, aveva determinato la pena detentiva partendo dal minimo edittale previsto per la rapina aggravata (anni sei di reclusione), diminuendolo - previo riconoscimento del bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate - nel massimo consentito dalla legge (ovvero un terzo) per così giungere alla pena finale di anni quattro di reclusione, cui veniva applicato un aumento per la continuazione di un solo mese per il reato di lesioni.

Essendo la pena stabilità già nel minimo non emergeva alcun interesse concreto alla sua ipotetica riduzione in seguito all’accesso ai programmi di giustizia riparativa. La decisione offre un equilibrato bilanciamento tra le garanzie difensive legate ai nuovi strumenti della Riforma Cartabia e la certezza dei limiti edittali evitando che l’omessa pronuncia su un’istanza riparativa si trasformi in un vizio formale da far valere nel giudizio di legittimità quando nessun beneficio concreto potrebbe derivarne per il ricorrente.