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di Francesco Occhetta

Corriere della Sera - Buone Notizie, 3 maggio 2023

Riforma Cartabia, la pena che parte dalla sofferenza della vittima. È più della rieducazione prevista della Costituzione: ecco perché.

Pubblichiamo qui di seguito alcuni passi del libro del teologo Francesco Occhetta “Le radici della giustizia” (Ed. San Paolo), tratti dal capitolo “La giustizia riparativa”. Gesuita, laureato in Giurisprudenza e specializzatosi in Diritti umani, l’autore è giornalista professionista e docente presso la facoltà di Scienze morali della Pontificia Università Gregoriana Misure di prevenzione, un trucco che cancella lo Stato di diritto.

Nella storia del diritto la punizione è sempre stata pensata attraverso i sacrifici alla divinità o la vendetta degli uomini mentre la pena rispondeva alla legge e alla comunità offesa; il danno e i bisogni materiali e spirituali della parte lesa non venivano tenuti in considerazione dai legislatori e dai codici. Il modello della giustizia riparativa invece capovolge la concezione classica di giustizia e pone al centro dell’ordinamento il dolore della vittima, la pena da espiare umanamente per l’autore del reato, l’incontro delle parti per ricostruire le ragioni dell’accaduto, la responsabilità della società di dare un futuro a chi improvvisamente se Io è visto negato.

Il padre della giustizia riparativa, Howard Zehr, la definisce “un modello che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”. Il modello nasce in Canada, nella provincia dell’Ontario, quando negli anni Settanta del secolo scorso due educatori, Mark Yantzi e Dean E. Peachey, propongono al giudice di non “punire” due giovani con la logica della vendetta ma con quella della riparazione.

(...) Con questo modello cambiano le domande di giustizia dal punto di vista antropologico, la pena viene stabilita rispondendo a tre domande: Chi è colui che soffre? Quali sono i bisogni di chi è stato colpito? Quali impegni sorgono e da parte di chi? Nel modello classico, quello della “giustizia retributiva”, gli interrogativi a cui rispondere sono invece molto diversi, gli operatori di giustizia si devono chiedere: Quale legge è stata infranta? Chi l’ha infranta? Quale punizione dare?

(...) La Costituzione italiana prevede anche un altro modello, quello della giustizia rieducativa in cui il centro dell’attenzione è focalizzato sul reo. (...) È per questo che i costituenti si sono espressi in chiave solidaristica scrivendo l’art. 27 della Costituzione in cui si afferma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il vantaggio di questa teoria è il recupero del condannato, la sua risocializzazione, la funzione special-preventiva della pena: il reo deve poter sentire l’espiazione come la condizione per riabilitarsi. Il limite invece rimane l’applicazione pratica, il fallimento dei percorsi di risocializzazione, che purtroppo non impediscono al condannato di ricadere nel delitto. La riparazione include qualcosa in più della rieducazione, scommette su una ricostruzione di relazione a partire da una restituzione causata dal reato, è come il lievito che fermenta la pasta del diritto. Si tratta di un modello adulto che non fa sconti sulla pena, ma umanizza la sua espiazione, chiede di riconoscere la verità, condanna il male, restituendo dignità a chi ha sbagliato e un senso al dolore delle vittime.

(...) La riforma sostenuta dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, approvata nel 2021, e la sua attuazione nel 2022, rappresentano un prima e un dopo per la giustizia riparativa in Italia. Introducono una visione nuova, in cui il sistema sanzionatorio carcerario lascia spazio al modello riparativo. Il modello definisce la “giustizia riparativi” con le parole ereditate dal diritto internazionale: “Ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.

La riforma Cartabia è destinata a cambiare anche il modello di difesa. Nonostante gli avvocati rimangano i più critici alla riforma saranno premiati gli studi professionali che scommetteranno sulla cultura della mediazione, investiranno sulle procedure extra-giudiziali e crederanno nella riparazione nel procedimento. In un tempo in cui l’interesse di molti avvocati è quello di alimentare ed esasperare i conflitti, prorogare i termini, fare ostruzionismo, trovare i vizi formali per bloccare i procedimenti, la cultura della riparazione e della mediazione sfidano gli avvocati a una difesa olistica, che va oltre la sentenza e la norma.

(...) Per un cliente è un segno di correttezza e di affidabilità sapere che il proprio avvocato lavora per conciliare e risparmiare i tempi e i costi del processo. Rimane vera la massima giuridica: “Una cattiva conciliazione è sempre migliore di un buon giudizio”.