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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2024

In G.U. (del 15 gennaio n. 11) il Dm 15 dicembre 2023 che modifica il decreto 9 giugno 2023. Cade il divieto di essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari. Il Ministero della Giustizia prova a rimediare al flop di iscrizioni all’elenco dei “Mediatori esperti in giustizia riparativa”, introdotto dalla riforma Cartabia, allargandone le maglie per la registrazione. Si tratta di quei professionisti, adeguatamente formati, che conducono i programmi di mediazione o comunque di dialogo a cui volontariamente partecipano la vittima, chi è indicato come autore dell’offesa, i familiari e chi vi abbia interesse, a seguito di un reato per raggiungere un accordo per riparare l’offesa.

Le nuove indicazioni sono contenute nel Dm 15 dicembre 2023, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 11 del 15 gennaio scorso. Il decreto modifica i requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco nonché le cause di incompatibilità ed altresì il termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco regolato dal decreto 9 giugno 2023. Quest’ultimo, infatti, oltre ad aver previsto l’istituzione dell’elenco, ne disciplina i requisiti per l’iscrizione e la cancellazione, il contributo, le cause di incompatibilità, la qualificazione di formatore e le modalità di revisione e vigilanza.

Il testo dopo aver affermato la necessità di “implementare la funzionalità del sistema della giustizia riparativa” ha dunque previsto “l’ampliamento della platea” dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione “tenuto altresì conto dell’assoluta esiguità delle domande di iscrizione allo stato avanzate”.

Cambiano i requisiti soggettivi. Cade il divieto di essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari. Si riduce l’area delle incompatibilità, prevedendo che i mediatori non possano svolgere la loro attività all’interno del medesimo “circondario del tribunale” - e dunque non più del “distretto di corte d’appello” - in cui esercitano “in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado”.

Viene infine assegnato anche un “nuovo e differente termine per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco”. Viene infatti modificata la disciplina transitoria con la sostituzione dell’articolo 21 del Dm 9 giugno 2023 sulla presentazione delle domande che dovranno essere presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del “modello rettificato” di domanda.