di Valentina Bonini*
Il Dubbio, 6 settembre 2022
La giustizia riparativa, nella sua dirompente innovatività, sollecita sovente dibattiti serrati. Non stupisce, quindi, il fiorire di prese di posizione che, di fronte alla possibile introduzione di una “disciplina organica” della giustizia riparativa, censurano le interazioni tra restorative justice e rito penale. Così, nel dibattito sono già emersi dubbi di violazione di garanzie fondamentali, paventando il rischio di un sostanzialismo etico e di una giustizia che incarna un paternalistico modello di postdiritto (Mazza).
Le critiche si concentrano sul futuro articolo 129- bis c. p. p. ove si prevede che “in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa”. È stato osservato che il potere officioso di introdurre la restorative justice darebbe legittimazione a un giudice che anticipa il suo convincimento senza divenire incompatibile al successivo giudizio, mettendo a repentaglio la presunzione di innocenza e il diritto di difesa dell’imputato che sia recalcitrante alle soluzioni riparative (Mazza).
La previsione - come altri incisi normativi che affidano all’autorità procedente il ruolo di ente propulsore di meccanismi volontari- è forse una nota stonata, che stride con la sinfonia (già seriamente compromessa) del processo penale, ma, letta alla luce delle peculiarità della restorative justice, non produce frizioni garantistiche.
In primo luogo, l’invio previsto dall’art. 129- bis c. p. p. non segna l’avvio del percorso riparativo, piuttosto rappresentando una precondizione, affinché gli operatori della giustizia riparativa ne valutino la fattibilità, anche alla luce del consenso dei partecipanti reso dopo l’illustrazione del significato del programma e dei possibili esiti. Lungi dal “costringere” l’imputato ad intraprendere un programma di giustizia riparativa (Mazza), si spoglia il giudice della questione, dicendo che non gli spetta raccogliere la volontà dell’accusato e degli altri eventuali partecipanti, che invece dovranno essere sondate dagli operatori (art. 54), chiamati a verificare che il consenso sia “personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta nonché sempre revocabile” (art. 48).
Si è osservato, però, con l’occhio disincantato di chi conosce la distanza tra law in the book e law in action, come simili previsioni siano costantemente esposte al rischio di distorsione, che può realizzarsi quando il giudice “punisca” l’imputato che non abbia prestato il proprio “consenso” alla soluzione più gradita all’autorità (Zilletti). Insomma, proprio l’art. 129- bis c. p. p. esporrebbe il pilastro della libera volontà ad una insidiosa erosione, inducendo l’imputato a tenere comportamenti in linea con la sollecitazione giudiziale. A nulla varrebbe la previsione per cui “la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa” (art. 58), ridotta ad un mero “wishful thinking”, che il giudice potrebbe ignorare di fronte all’oltraggio del rifiuto dell’imputato ad imboccare la via della riparazione.
L’argomento, forse, prova troppo, nel far assurgere a difetto del costrutto normativo quella che sarebbe una chiara elusione della legge; ma, soprattutto, il wishful thinking si trasforma in una safe bet, quando si tenga conto di un altro principio cardine della giustizia riparativa: la confidenzialità.
Tutto quanto accade nella “conca della mediazione” (Di Chiara) non può filtrare nel procedimento penale: la diversità di paradigma, di principi, di obiettivi e di oggetto si traduce in una separatezza che limita la comunicazione verso il procedimento penale ai dati essenziali. Il mancato avvio o l’interruzione del programma non produrrà effetti sfavorevoli, perché il mediatore si limita a comunicare la mancata effettuazione tout court, senza indicare se l’impedimento è riconducibile al dissenso dell’accusato, al diniego dell’offeso o ad una valutazione dei servizi che ritengono non praticabile la mediazione.
Insomma, tanto in caso di esito negativo quanto in caso di mancato avvio, si ha una “impermeabilizzazione” tra luogo giudiziario e spazio riparativo che inibisce in radice l’impiego in malam partem di quanto avvenuto di fronte al mediatore: l’art. 58 non è un artificio normativo, piuttosto inscrivendosi nella cornice dei principi base della giustizia riparativa, che in questa sua “separatezza” trova spazi di azione sconosciuti (e non conoscibili) al processo penale.
Allora, perché i dubbi non si trasformino in apodittiche resistenze, per “leggere” le norme in tema di giustizia riparativa è utile accogliere l’invito sempre valido e decisamente attuale che Howard Zehr fece nel 1990 col suo Changing Lenses.
*Associata di Diritto processuale penale Università di Pisa











