di Astolfo Di Amato
Il Garantista, 19 aprile 2015
Due recenti decisioni della Corte di Strasburgo hanno avuto uno spazio molto ampio nelle cronache italiane recenti: quella sulle violenze nella caserma Diaz in occasione del G8 di Genova e quella sul caso Contrada e sulla indeterminatezza del reato di concorso esterno m associazione mafiosa Si tratta di due sentenze che hanno rafforzato l'idea, sempre più diffusa, che a fronte della mancanza di sensibilità dei giudici italiani al tema del rispetto dei diritti fondamentali, via sia comunque un Giudice a Berlino (anzi a Strasburgo) capace di dare giustizia a tutti.
Si è innestata, nel comune sentire, l'idea che vi sia un ulteriore ed ultimo grado di giudizio nel quale denunciare le ingiustizie estreme del nostro sistema, senza i pregiudizi derivanti, ad esempio, dalla attribuzione della qualifica di mafioso o presunto mafioso. La possibilità, perciò, di poter fare affidamento su di un Giudice vero, che non lotta contro nessuno, ma che si limita ad applicare il diritto. Una recentissima sentenza della Corte Costituzionale italiana costringe a rimettere i piedi per terra.
Una Corte internazionale la quale applica il diritto senza guardare in faccia nessuno e senza essere partecipe della lotta "contro" che spesso caratterizza la giustizia italiana? Non sia mai! Ecco, allora, che la Corte Costituzionale italiana si è esibita in una sorprendente attività di ridimensionamento della portata delle decisioni della Corte di Strasburgo.
La sentenza è la n. 49 del 2015, presidente Criscuolo e relatore Lattanzi, tutti e due provenienti dai ruoli della magistratura ordinaria. Il tema era quello della compatibilità con una decisione della Cedu della confisca degli immobili, di cui si assuma la costruzione abusiva, pur in presenza di una sentenza di proscioglimento per prescrizione.
Le tecnicalità precise della vicenda non richiedono, qui, particolare attenzione, essendo rilevante, invece, riferire attraverso quali argomenti la Corte Costituzionale indica ai giudici italiani la via per sottrarsi all'obbligo, sinora indiscusso, di attenersi alle decisioni dei Giudici di Strasburgo. Innanzi tutto, si afferma che il dovere del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in senso conforme alla Cedu è subordinato al dovere di una lettura conforme alla Costituzione. Il che è una via per mettere al primo posto il diritto interno e le decisioni della Corte Costituzionale.
Smentendo tutto quello che si era sinora detto e scritto sulla primazia delle convenzioni sui diritti fondamentali. In questa prospettiva, la stessa giurisprudenza della Cedu va letta ed interpretata dal giudice italiano in conformità con quanto affermato dalla Costituzione, evidentemente nella interpretazione che ne dà la Corte Costituzionale italiana. Ma vi è di più.
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo può essere considerata, nei limiti predetti, vincolante solo se sia espressione di un orientamento consolidato. Se si tratta, viceversa, di una decisione da ritenere ancora isolata non vi è alcun vincolo per il giudice nazionale. Così, se la decisione è emessa da una sezione semplice o è caratterizzata dalla presenza di una opinione dissenziente essa non è idonea a vincolare il giudice nazionale. Si tratta, come appare evidente, di un ridimensionamento del ruolo e della funzione della Corte di Strasburgo che ha i connotati di una vera e propria ribellione.
Resta da registrare la sorprendente involuzione che ha caratterizzato la Corte Costituzionale a partire da Mani Pulite. Prima di quella epoca, la Corte Costituzionale aveva svolto un'opera meritoria di adeguamento dell'ordinamento, ancora largamente riferibile al periodo fascista, ai nuovi valori di libertà e di democrazia. I suoi interventi nel processo penale hanno dato spazio concreto alle esigenze di rispetto del diritto di difesa, rivoluzionando il sistema.
Con Mani pulite, si è affermata l'opposta esigenza di salvare le inchieste e di legittimare l'azione inquirente ad ogni costo, sino a giungere all'imbarazzante affermazione che le ricorrenti lesioni del diritto di difesa erano legittime, siccome vi era una costituzionalizzazione del processo inquisitorio.
La Corte Costituzionale è, così, diventata un elemento di conservazione se non addirittura, in qualche caso, di partecipazione diretta alla lotta politica (si pensi al sorprendente cambio di enunciati e di orientamenti rispetto alla valutazione della disciplina della immunità del presidente del consiglio, alla quale era interessato Berlusconi). È in questa prospettiva che si colloca, a pieno titolo, la decisione di cui si è dato conto. È un passo indietro, la portata dei cui effetti è di dimensioni incalcolabili e che, perciò, va registrato e segnalato affinché vi sia coscienza dei problemi che esso apre.










