di Giovanna De Minico
Il Sole 24 Ore, 5 aprile 2015
In molti punti le nuove disposizioni entrano in conflitto con regole comunitarie e costituzionali.
E al Senato il disegno di legge di conversione del decreto legge sul terrorismo. Esso fa riflettere le persone comuni, non solo i giuristi, sulla misura di equilibrata coesistenza tra la prevenzione efficace dal terrorismo e la difesa effettiva delle libertà fondamentali. Tre i suoi terreni di intervento.
Il decreto introduce nuove figure delittuose, tra le quali, l'auto-addestramento del terrorista o i viaggi con finalità terroristiche, e aggrava quelle esistenti se commesse in rete. Nel disegnare il diritto penale di internet, il legislatore trascura i principi costituzionali della tassatività e materialità della condotta. Il decreto, infatti, non tipizza in maniera sufficientemente puntuale il comportamento vietato al futuro reo, né accerta la pericolosità concreta della condotta nel punire il tentativo del reato di pericolo. Con l'aberrazione giuridica del reato di pericolo al quadrato viola la Costituzione che vieta di punire l'intenzione criminosa priva di una sua concreta materialità.
Secondo terreno di intervento: il decreto ripropone parzialmente le black-list, già previste nella legge sulla pedopornografia. Questi elenchi di siti in odore di terrorismo, compilati dalla polizia, sono poi verificati dal giudice e infine trasmessi agli operatori di rete per rimuovere i contenuti illeciti o bloccare i siti sospetti. Il decreto qui aggredisce le libertà fondamentali con misure pesanti, quali la pulizia o l'inaccessibilità del sito, senza chiarire i poteri del giudice sulla lista. Si dovrà limitare a girarla agli internet service provider o la potrà modificare? Le misure si mostrano al tempo stesso deboli perché non distruggono il contenuto illecito ovunque disseminato nel web, ma solo quello del sito, né colpiscono i terroristi solitari, difficilmente presenti nelle liste.
Terzo terreno di intervento: il decreto deroga vistosamente al codice della privacy in modo da favorire la raccolta dei dati da parte delle forze dell'ordine al fine di accertare i reati. Qui si scavalcano disinvoltamente tutte le garanzie a tutela dei dati personali per consentire alla polizia di trattare con leggerezza la vita privata a prescindere dal tipo di reato, dal fondato sospetto e da ogni delimitazione temporale. Ancora rimanendo in tema di privacy il decreto obbliga le Telco e gli operatori di internet a detenere i dati estrinseci delle conversazioni e navigazioni per 24 mesi al fine di indagare su qualsivoglia reato, nei confronti di chiunque e indipendentemente dal sospetto di un crimine.
Vediamone le conseguenze sugli ordinamenti nazionale ed europeo. Quanto all'ordinamento italiano, il decreto viola, oltre ai già ricordati principi di tassatività e materialità del diritto penale, anche quello di precauzionalità. Quest'ultimo, che si impone a ogni law of fear, terminologia cara a Cari Sunstein, richiede una cosa molto precisa: quando il legislatore bilancia grandezze costituzionali ineguali - il danno sicuro e attuale alle libertà fondamentali con il vantaggio futuro e ipotetico al bene sicurezza - deve procurare un maggiore vantaggio al secondo. Ne consegue che il rischio alla sicurezza deve essere un pericolo comprovabile, non presunto, condizione quest'ultima, preferita invece dal decreto. Inoltre, il legislatore dovrebbe ricorrere alla regolazione a termine, che comprime i diritti entro uno spazio di tempo definito. Ma neanche questo accorgimento è stato seguito.
Quanto all'ordinamento comunitario, attento al principio della proporzionalità tra diritti compressi e diritti espansi, esso è stato disatteso, non solo nelle norme, ma anche nei giudicati della sua Corte. E come in un contrappasso dantesco il decreto infatti riscrive una norma del codice privacy (articolo 132) estendendo il tempo di detenzione dei dati da parte delle Telco, li dove i giudici europei per una detenzione entro tempi ben più limitati non avevano esitato ad annullare la direttiva "data detention" in vista di quella proporzionalità tra costi e benefici da rispettare. Auguriamoci che il Senato osservi il suo compito di camera di ripensamento e mediti sul da farsi in difesa di entrambi gli ordinamenti, la cui violazione sarebbe più che un rischio una concreta certezza.










