di Francesco Petrelli (Segretario Unione Camere Penali)
Il Garantista, 10 marzo 2015
Sulla questione della riforma della prescrizione l'Ucpi non ha mai avuto posizioni di contrasto di natura "ideologica". Si è piuttosto rappresentato come se ne volesse fare - così come è avvenuto anche in occasione di altre riforme del sistema penale - un uso simbolico, o di bandiera, che rispondesse più alla necessità di dare risposte ad una presunta aspettativa sociale maturata a seguito di alcuni casi giudiziari (che in verità con l'istituto della prescrizione in sé non avevano nulla a che a fare: vedi caso Eternit), piuttosto che ad una effettiva esigenza di razionalizzazione del sistema.
Sospinta, in ambito mediatico, da una serie di indagini sulla corruzione, la riforma della prescrizione è stata in un primo momento rappresentata (sebbene la corruzione sia un reato con un bassissimo indice prescrizioni pari a circa il 3,5%) come necessario pendant della riforma dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione, e dunque parte di un complessivo disegno di moralizzazione e di ripristino della legalità.
Poi la stessa riforma si è trasformata, sull'onda di esplicite e pressanti richieste provenienti dalla stessa magistratura associata, in una esigenza che riguardava tutti i reati, esigenza divenuta (nonostante indicazioni statistiche di segno contrario) oramai insopprimibile e non più procrastinabile, come se dunque la riforma della prescrizione fosse la palingenesi di tutti i mali della giustizia.
Al di là, dunque, di ogni obiezione ideologica, è parso necessario porre in evidenza che intendere la prescrizione come una malattia del sistema è invece assolutamente errato e conduce ad esiti paradossali. In realtà noi riteniamo che l'eccessivo peso della prescrizione non sia la malattia ma il sintomo di una patologia di natura strutturale che ovviamente alligna in una serie di carenze del sistema processuale, di mancanza di risorse, di organici, ed in una serie di ritardi relativi a ben altre riforme del sistema penale, sostanziale e processuale.
Modificare la prescrizione, allungandone i termini, è come spostare verso l'alto i gradi del termometro e fingere di aver risolto così il problema della febbre. Non solo il vero problema non si risolve, ma la patologia si aggrava ulteriormente.
La distanza temporale tra il fatto e il giudicato si allarga sempre più, gli autori di gravi reati potranno vedere una sentenza definitiva di condanna anche dopo venti anni dal fatto, la collettività potrà conoscere la verità su una vicenda di corruzione e ottenere una decisione definitiva solo dopo che gli autori del fatto saranno persone totalmente diverse, ed estranee al contesto sociale all'interno del quale hanno agito.
Gli imputati dovranno attendere tempi lunghissimi prima di vedere risolta la propria posizione processuale, con danni umani, psicologici e di immagine rilevantissimi. Il controllo dell'opinione pubblica sugli sviluppi dei processi sarà del tutto vanificata, e saranno noti solo gli arresti clamorosi, le indagini mediatiche, di fatto private di ogni rapido ed effettivo vaglio processuale. L'obiettivo dell'avvicinamento della decisione al fatto e della ragionevole durata del processo viene così clamorosamente fallito. In un Paese che spende centinaia di milioni di euro per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari l'allungamento dei tempi processuali diviene un ulteriore motivo di disagio, un altro accumulatore di ingiustizia, se è vero che il rimedio dell'ingiustizia patita giungerà solo dopo decine di anni di drammatica attesa nella pendenza di interminabili giudizi.
Alla fine di febbraio, tuttavia, il primo testo della proposta di legge, già portatore di una serie evidente di criticità, sulle quali avevamo avuto modo di interloquire, diveniva inopinatamente oggetto di una serie di emendamenti, fra loro del tutto eterogenei, caratterizzati da elementi di assoluta novità che ne hanno ulteriormente incrementato le già rilevate criticità, con l'ulteriore consistente allungamento complessivo dei tempi di prescrizione e con la reintroduzione del meccanismo del computo delle circostanze ai fini della determinazione delle pene, con il conseguente deprecabile reinserimento della più ampia discrezionalità del giudice nel determinare l'applicazione o meno dell'istituto sostanziale.
Questi emendamenti spostano dunque interamente la materia della riforma così come originariamente prospettata, i modi con i quali si ritiene di poter intervenire sul delicato istituto sostanziale, la filosofia stessa dell'intervento, assai differente da quella che era stata posta alla base delle prime ipotesi di riforma, sulle quali vi era stato un confronto in sede di commissione. Si pone anche un problema di metodo che rischia di rendere assai difficile la necessaria prosecuzione della interlocuzione in corso, se queste resteranno le prospettive e le modalità dell'iter legislativo.










