di Gianni Macheda
Italia Oggi, 10 febbraio 2015
Testimoni di giustizia assunti dalle pubbliche amministrazioni, ma dopo aver superato un test di "meritevolezza" del beneficio, una prova di idoneità e sapendo comunque di dover rinunciare a tutto o parte dell'assegno statale di mantenimento dei familiari. Chi non si trova bene nel nuovo posto di lavoro potrà fare domanda di comando o distacco presso altri enti.
Lo prevede il regolamento del ministero dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204, che dà attuazione al dl 101/2013 e che è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 30. In vigore dal prossimo 21 febbraio, il decreto siglato di concerto con il ministro della funzione pubblica, si applica ai testimoni di giustizia sottoposti alle misure speciali di protezione previste dalla legge in quali, per accedere a un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa, dovranno presentare domanda alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, indicando una o più sedi territoriali dove gradirebbero essere collocati.
Compito della Commissione, anche valutando quanti e quali benefici economici i testimoni abbiano già percepito o se abbiano già fruito di interventi finalizzati al reinserimento sociale, è quello di deliberare il riconoscimento del diritto all'assunzione. Di tali soggetti verrà poi fatto un elenco, partendo da chi ha percepito al momento più benefici (che quindi avrà meno possibilità di essere assunto) a chi ne ha ottenuti di meno (che dunque avrà più chance).
Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno viene fatta la ricognizione dei posti disponibili, acquisendoli presso le amministrazioni locali e le camere di commercio e gli uffici statali. Una lista che viene poi incrociata con quella delle domande, tenendo conto del titolo di studio e della professionalità dei testimoni, delle esigenze di sicurezza personale e delle preferenze espresse.
Scattano dunque le pratiche dell'assunzione che prevedono anche lo svolgimento delle prove di idoneità, il quale non comporta valutazione comparativa ma è volto solo ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. Fatta l'assegnazione il testimone ha 15 giorni di tempo per accettare o no; se rifiuta, decade dal beneficio.
Una volta assunto, se subentrano motivi di sicurezza che impediscano di lavorare nel posto scelto, si aprono le porte all'assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni, ed è comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia in aspettativa retribuita. Nell'ipotesi di assunzione la Commissione centrale può poi rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento per le persone a carico e prive di capacità lavorativa, ma anche misure atte a favorirne il reinserimento sociale.











