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di Giovani Flora e Francesco Lai (Componenti della Giunta dell'Ucpi)

 

Il Garantista, 12 aprile 2015

 

La recente sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo costituisce un severo monito, se non un vero e proprio "schiaffo" al legislatore italiano per non avere ancora provveduto a introdurre nel sistema penale il reato apposito di tortura. Cosicché, rileva la Corte, lo Stato italiano non è attualmente in grado di risarcire la vittima per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

La vittima avrebbe potuto essere risarcita in modo soddisfacente solo mediante la adeguata punizione dei responsabili dei fatti a suo danno commessi e che configurano "tortura" ai sensi della Convenzione. Non potendo certo costituire confacente ristoro la mera corresponsione di una somma di denaro. Questa sentenza, cui inevitabilmente seguiranno altre dello stesso tenore, in considerazione dei plurimi ricorsi pendenti presso la Corte di Strasburgo per i vergognosi fatti accaduti nella scuola Diaz prima e presso il carcere di Bolzaneto poi, è significativa sotto molteplici aspetti e costituisce, se ve ne fosse bisogno, uno stimolo in più per approvare in tempi rapidissimi come da tempo auspica l'Unione Camere penali, e con una adeguata formulazione, 1 'espressa incriminazione della tortura.

Innanzi tutto questa sentenza, che ricostruisce minuziosamente i fatti, che senza mezzi termini qualifica come " tortura", rende evidente cosa debba intendersi per tortura ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea. E si tratta di aspetto tutt'altro che secondario. È ormai infatti noto che la norma interna deve allinearsi, anche per precetto costituzionale (articoli 10 e 117 della Costituzione), alle norme europee e internazionali. Pertanto il nostro legislatore non potrà che forgiare la nuova norma sulla tortura, per cosi dire, "ad immagine e somiglianza" di quella europea (articolo 3 Cedu) come interpretata dalla Corte, e di quella contenuta nella Convenzione internazionale Onu del 1984, ratificata dall'Italia nel lontano 1988.

Orbene, la sentenza della Corte europea di cui parliamo fa riferimento a gravi violenze, totalmente gratuite, subite alla testa, alle braccia e alle gambe mentre la vittima si trovava contro un muro a braccia alzate, non opponendo alcuna resistenza alle forze di polizia, "condite" dalla costrizione ad assumere posizioni umilianti e dalla impossibilità di contattare un avvocato o una persona di fiducia. E ancora la Corte sottolinea la intenzionalità delle sofferenze fisiche e psicologiche inflitte, desumibile dalla strumentalità del pretesto addotto di dover perquisire la scuola che celava la reale finalità di punire i manifestanti. Dunque: violenze fisiche e/o morali particolarmente intense, intenzionalmente inflitte, sorrette dallo specifico intento, in questo caso punitivo, da parte di agenti di polizia e quindi di soggetti aventi qualifica pubblicistica. Del resto si tratta di nozione perfettamente sovrapponibile a quella contenuta nell'articolo 1 della Convenzione Onu sulla tortura del 1984 che espressamente ne indica come possibili autori "un agente della forza pubblica o altro soggetto che agisca a titolo ufficiale", "o su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito".

Indicandone di anche finalità ulteriori a quelle della "punizione" (quali quella di estorcere informazioni o confessioni discriminatorie, e altre ugualmente riprovevoli). La sentenza, infine richiama in modo perentorio lo Stato italiano a munirsi di strumenti idonei a sanzionare in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura rilevanti ex articolo 3 della Cedu, tra i quali quelli resisi responsabili dei fatti oggetto dello specifico giudizio che, tra l'altro, secondo la Corte avrebbero dovuto essere sospesi dal servizio (circostanza che lo Stato italiano non è stato in grado di provare).

A ben vedere, però, il testo del disegno di legge che ha appena ottenuto il si della Camera non si presterebbe a colpire gli episodi che hanno originato il ricorso (anzi, una pluralità di ricorsi) alla Corte di Strasburgo. Infatti esso limita la tutela alle persone "affidate all'agente o comunque sottoposte alla sua autorità, vigilanza o custodia", mentre i fatti della Diaz si sono svolti in assenza di tale presupposto.

In conclusione, dunque, l'auspicata introduzione del reato di tortura richiede anche un ripensamento della sua struttura. Come da tempo l'Unione Camere penali va predicando, deve essere costruita la figura di un reato proprio (realizzabile cioè solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio), caratterizzata dal dolo specifico alternativo - da mutuare dalla Convenzione Onu - dall'inflizione intenzionale di rilevanti sofferenze fisiche e/o psichiche, e la cui condotta non necessariamente deve avere a presupposto la previa instaurazione di un rapporto tra soggetto attivo e vittima. Se proprio si vuole affiancarvi una autonoma fattispecie commissibile da qualsiasi soggetto, diverso dalle forze dell'ordine o da altro soggetto pubblico, lo si può anche fare.

Purché rimanga chiaro che il "vero" reato di tortura è quello di cui si rende responsabile il soggetto pubblico. Sia chiaro che nessuno, men che mai le Camere penali, vuole fare di tutta l'erba un fascio e criminalizzare "a prescindere" le forze dell'ordine, che anzi vanno tutelate, adeguatamente retribuite, rispettate.

Nell'adempimento dei loro doveri, spesso difficili, anche di ordine pubblico, non dovrebbero sentirsi meno libere per l'introduzione di una norma che vuole colpire solo le vergognose intollerabili violazioni della libertà, della incolumità e della dignità di tutte le persone, ancor più di quelle che manifestano democraticamente il proprio dissenso.

Una norma che contempli il dolo intenzionale di "far male" senza ragione, il dolo specifico come disegnato dalla Convenzione Onu, unitamente alla presenza dell'ordinamento delle scriminanti dell'adempimento di un dovere, della legittima difesa (che certo vale anche per le forze dell'ordine) e dell'uso legittimo delle armi, non dovrebbe essere ritenuta un ostacolo al compimento dei doveri propri dei pubblici agenti. Non solo non dovrebbe essere da essi e dai loro rappresentanti contrastata, ma dovrebbe essere auspicata anche a garanzia della trasparenza, della legalità della loro azione e, in fin dei conti, della loro stessa credibilità e affidabilità.