di Ilaria Giupponi
Left, 18 aprile 2015
Montecitorio si accontenta di un compromesso. Ma i giuristi attaccano il provvedimento approvato dalla politica: "Un testo dannoso che era meglio non avere".
A oggi il nostro Paese consente che il corpo di polizia torturi le persone. Lo Stato, che deve proteggere l'individuo, al punto da punire chi compie un tentato suicidio (perché non legittimato ad attentare alla propria vita), non punisce l'inflizione volontaria di sofferenza fìsica o mentale al prossimo.
Chi tortura non deve temere processo, e chi viene torturato non è, al momento, tutelato. Questo dice la sentenza della Corte europea dei diritti umani che l'8 aprile, di nuovo, ha richiamato all'ordine l'Italia, questa volta per la mattanza alla scuola Diaz, avvenuta nel 2001 durante il G8 di Genova. E questo dice il nostro ordinamento giuridico che non ha ancora introdotto - a 27 anni dalla ratifica della Convenzione Onu di New York - il reato di tortura con annesse pene "adeguate che ne prendano in considerazione la gravità", come recita l'art. 4 della Convenzione da noi baldanzosamente firmata.
Stavolta, però, la condanna di Strasburgo ha riattivato l'iter per il disegno di legge fermo sulle scrivanie parlamentari da due anni. Il ddl sul reato di tortura, l'ultimo di una lunga serie, è stato approvato alla Camera il 9 aprile, giusto il giorno dopo la sentenza europea. E attende ora il via definitivo dal Senato. Il testo uscito dalla Commissione giustizia di Montecitorio, però, è un evidente compromesso. "Un pasticcio di maggioranza", per usare le parole del deputato di Sel Daniele Farina, i pareri di politici e i giuristi sono discordanti, ma l'insoddisfazione è comune. E mentre i primi mediano e si accontentano, i secondi si allarmano e denunciano.
La politica si accontenta
Tra i componenti della Commissione giustizia serpeggia l'insoddisfazione rispetto alla qualità del testo approvato. Per molti quello che sanziona la tortura non avrebbe dovuto essere trattato come un reato comune, ma tant'è. Sostanzialmente, tutti convergono sul principio del "meglio che niente". "È una legge necessaria che colma un vuoto", sostiene il deputato indipendente Claudio Fava, "il reato proprio sarebbe stato più efficace - continua - perché chi rappresenta la pubblica istituzione dovrebbe avere un dovere in più".
Sarà efficace? Consentirà di accertare le responsabilità a tutti i livelli? "L'impunità non dipende solo dal fatto che non ci fosse una legge", ragiona il parlamentare, che porta l'esempio della Diaz, "ma anche dal fatto che non siano venuti fuori i nomi dei responsabili, di chi ha coordinato dalla cabina di regia. C'erano dei ministri del governo, capi delle forze dell'ordine, individuare le responsabilità politiche è volontà politica", punta il dito Fava.
Più conciliante è il deputato Pd Davide Mattiello: "Il comportamento penalmente rilevante è descritto in una maniera sufficientemente ampia. E, con l'aggravante, non si pone il rischio di lasciare fuori certe condotte". Certo, ammette, "non nascondo che il testo sia frutto di un compromesso. Le resistenze al reato proprio sarebbero state difficilmente superabili: per le forze di destra significava mettere la museruola alla polizia, non fidarsi della polizia, mentre è esattamente al fine opposto che serve una legge del genere".
Per Mattiello, piuttosto, la carenza grave è un'altra: l'assenza del delitto di depistaggio e inquinamento processuale "fermo da qualche parte alla Camera, e cugino di primo grado del reato di tortura". Così, avverte il dem, l'arbitrio del potere è incontrollato: "La tortura si colloca sull'orizzonte dei diritti umani, non della violazione della libertà personale. Ha a che fare con il potere. Stiamo parlando di quella particolare forma di violenza esercitata dall'autorità pubblica. È questo il tema".
Mentre, a proposito della punizione dei mandanti, l'articolo sull'istigazione è sufficiente: "Da domani c'è qualche possibilità in più che l'ultimo poliziotto della fila dica: "Oh, a me l'hanno ordinato". La legge serve anche a incoraggiare comportamenti che prima sarebbero stati disperatamente eroici. È un messaggio culturale molto forte". Anche Sel, alla fine, ha votato la legge "perché è meglio una norma mediocre che nessuna norma", spiega Daniele Farina. Ma le critiche al testo restano "piuttosto profonde".
"Il provvedimento è un pasticcio di maggioranza, una riformulazione dei confini del reato, con delle modifiche che complicano il lavoro di chi dovrà attuarlo". Per Farina, insomma, in casi come quello della Diaz, "il reato rischia di non applicarsi". La pensa così anche il M5s che, a differenza di Sei però, si è astenuto durante la votazione. Per i 5 stelle si tratta di una legge che "aiuterà i torturatori" a causa delle "difficoltà probatorie inserite nell'attuale formulazione", ha commentato in Aula il deputato Vittorio Ferraresi. Un esempio? L'intenzionalità. Tra le modifiche apportate rispetto al testo originario, infatti, all'articolo 1 è stata aggiunto l'avverbio "intenzionalmente", che lascerebbe ampio margine rispetto alla possibilità di provare il reato, e che il M5s aveva chiesto di abolire presentando un emendamento.
I giuristi sono allarmati
Gli uomini di legge, che con il reato e la sua applicazione dovranno avere a che fare, hanno giudizi ben più netti: "È un testo dannoso", sentenzia l'avvocato Fabio Anselmi, legale della famiglia Cucchi e di altre vittime della violenza carceraria. "Consegna la patente di legittimità processuale a comportamenti che invece andrebbero sanzionati". Tradotto: così com'è, frastagliato di specifiche e precisazioni, la legge consentirebbe di avviare un processo ma non di poterlo concludere con una condanna: "I paletti della formulazione rischiano di consentire a chi si dovesse essere reso responsabile di questi episodi, di uscire a testa alta dicendo "mi hanno assolto, dunque non ho commesso tortura".
In casi come quello di Cucchi, per esempio, "il dolo specifico non lo avremo mai: come fai a provarlo?", conclude il legale. Sulla stessa linea è Roberto Settembre, giudice a latere della sentenza di Bolzaneto. Per il magistrato, la norma "è un'arma spuntata" che "era meglio non avere. Una legge fatta malissimo, che equipara la tortura a chi fa del male, ma la tortura è qualitativamente un'altra cosa".
È allarmato, Settembre, che da anni chiede l'introduzione del reato in questione: "Questa legge così com'è, serve per avere una copertura rispetto agli organismi internazionali che continuano a metterci in mora. Ma tradisce il principio della Convenzione di New York alla quale vorrebbe ispirarsi, per un motivo molto semplice. Definendo la tortura un reato comune, si perde il concetto alla base della tortura stessa: il reato che commette lo Stato quando abusa del proprio potere". Non un delitto contro la persona commesso fra pari, dunque, ma la vera e propria sopraffazione del potere sul cittadino: "Sta tutta in questo sbilanciamento di forze, l'atrocità di questo delitto", sottolinea il giudice.
"Il sanzionamento dev'essere un deterrente per lo Stato. E così non è", spiega: "Prenda la pena minima del reato base, 4 anni? Bene. Presupponendo che queste persone siano incensurate, e che le attenuanti generiche non si negano a nessuno, la pena sarebbe ridotta di un terzo. Con il patteggiamento, via un altro terzo... Vede? È un'arma spuntata, non un deterrente. Stessa cosa per l'aggravante, che seguendo lo stesso iter, sparisce e si ritrasforma in un reato comune, punito come tale".
Per non parlare della prescrizione: "Così, il gioco processuale rischia di annichilirla definitivamente". Nella giurisprudenza, dove tutto è un equilibrio fra pesi e contrappesi, termini e specifiche, non si può lasciare al beneficio dell'interpretazione, l'intenzione di una legge. "Prenda il plurale, per esempio: perché "violenze" (nel testo originario era al singolare)? Una sola sigaretta spenta nell'occhio è lesione e non tortura?".
In cosa consiste la legge
La tortura sarà introdotta come reato comune (e non come reato proprio del pubblico ufficiale): significa che per la configurazione del reato non è determinante il soggetto che compie l'azione. Chiunque commetta tortura - dunque anche un infermiere o una persona entro le mura domestiche - verrà punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
A rendere il reato più grave, se commesso da un esponente dello Stato (pubblico ufficiale o ufficiale incaricato di pubblico servizio), sarà l'aggravante: se commessa da un membro delle forze dell'ordine, la pena aumenta fino alla reclusione da 5 a 15 anni, aumentata di un terzo se ha provocato lesioni. L'ergastolo è previsto in caso di provocata morte del torturato, 30 anni invece se l'uccisione è involontaria (aumentata quindi rispetto al semplice omicidio preterintenzionale). Per tutti dev'esserci poi il dolo specifico, ovvero l'intenzionalità finalizzata a ottenere qualcosa ("intenzionalmente cagionata, al fine di"). Una specifica, quest'ultima, oggetto di non poche critiche e opposizioni. n secondo articolo introduce una novità importante: il reato di istigazione alla tortura. Si applica a prescindere dall'effettiva commissione della tortura, e punisce con la reclusione da uno fino a sei anni di carcere.
Sebbene sia importante, perché mira ai più alti gradi della gerarchia, è di difficile applicazione, vista l'omertà del corpo già dimostrata nei fatti di Genova (e non solo), anche questa alla base della condanna: i giudici europei hanno infatti evidenziato come l'impossibilità d'identificare gli autori dei pestaggi sia derivata dalla "mancanza di cooperazione della polizia". Ancor più, chi denuncerebbe un proprio superiore? È tuttavia fondamentale stabilire che, dall'entrata in vigore della legge in poi, lo Stato non tollererà più l'istigazione alla brutalità e all'umiliazione. Cose alle quali ha finora acconsentito.
I seguenti articoli sanciscono che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale, che non è possibile rimpatriare qualcuno nel cui Paese vige una violazione dei diritti umani, e l'invalidità dell'immunità diplomatica per colui che all'estero sia indagato o condannato per reato di tortura. Ultima postilla: sebbene i termini della "scadenza" siano raddoppiati, il delitto di tortura può cadere in prescrizione.










