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di Antonio Ciccia

 

Italia Oggi, 5 aprile 2015

 

Giudici Ue e autorità per la protezione dei dati disegnano i confini di tutela delle persone

Web reputation tutelata anche sui motori di ricerca di internet. L'interessato ha il diritto di chiedere a Google, e in generale a tutti i gestori di motori di ricerca, la rimozione dei risultati, che vengono elencati, a volte innumerevoli, al solo digitare i dati identificativi, anche parziali, di un interessato. O almeno di eliminare lo snippet, quelle brevi righe a corredo del risultato della ricerca, a volte esplicative, a volte fuorvianti, molto spesso incomprensibili.

Può calare, dunque, il sipario sulla visibilità virtuale sulla rete. La diffusione di dati è, molto spesso, inconsapevole e non controllabile dall'interessato che si vede esposto alle ricerche altrui. Anzi il meccanismo delle ricerche, per cui, ad esempio le voci più cliccate emergono in bella evidenza, rischia di travolgere il diritto riconosciuto a ciascuno di avere il controllo delle informazioni sul proprio conto.

E se le informazioni sono negative o percepite come tali, il passaparola in rete ha velocità tanto incommensurabile, quanto incalcolabile può essere il pregiudizio derivante dalla colposa cattiva interpretazione o dalla manipolazione e mistificazione dolosa di chi rilancia l'informazione aggiungendo o togliendo qualcosa, elaborando nuove informazioni non conformi al dato di realtà iniziale (effettiva, non virtuale).

Il meccanismo, ad esempio, dell'istantaneo click su "mi piace" o del retweet, decontestualizzato da un sistema di responsabilità o anche solo di possibile individuazione del commentatore, è un amplificatore, senza fine e senza fini, della notizia lesiva della reputazione, o perché in sé offensiva o perché semplicemente non pertinente o coerente con l'identità dell'interessato. Questo in un quadro, quello della rete internet, potenzialmente senza confini e senza limiti di spazio: una ricerca può essere effettuata in qualunque luogo, in cui vi sia una connessione, e in qualunque tempo.

Tanto che si ha l'impressione che i dati siano conservati in eterno e in ogni luogo. E senza un ordine, ma affastellati come tanti fogli impilati uno sopra l'altro sugli scaffali elettronici. Questa espansione inarrestabile dell'informazione, capace di circolare in rete senza limiti di tempo o di spazio, deve misurarsi con le regole della netiquette e con le regole delle leggi e delle sentenze. I due sistemi, quello del bon ton, che punta all'etica del cybernauta, e quello dell'ordinamento giuridico, che ha nella vigilanza e nelle sanzioni le armi da puntare, tentano di integrarsi e di sostenersi a vicenda. È quello che sta capitando in Europa, sia sul fronte della giurisprudenza, sia sul fronte della legislazione.

Sul primo fronte, l'affondo è stato avanzato da una sentenza della Corte di giustizia europea: ha fatto da apripista a una grossa messe di pronunce delle autorità garanti, tra cui anche quella italiana, le quali stanno disegnando i contorni del diritto all'oblio, ormai diritto vivente e non solo chimera raccontata nei convegni specialistici. Sul secondo fronte si deve registrare il lavoro in corso del regolamento europeo sulla privacy, che codifica e irrobustisce il diritto all'oblio, accompagnandolo a quello alla portabilità dei dati personali. La sentenza Ue. L'interessato può chiedere a Google di cancellare i collegamenti risultanti dalle risposte del motore di ricerca, anche quando il documento collegato non viola la privacy. Il principio è stato stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia europea, del 13 maggio 2014, resa nella causa C 131/12, che ha dichiarato Google responsabile della cancellazione dei link, frutto della indicizzazione e memorizzazione delle pagine Internet.

Il trattamento di dati, effettuato dal gestore di un motore di ricerca, infatti, può incidere pesantemente sulla privacy: si consideri che qualsiasi utente di internet, può ricostruire la vita di un altro al solo collegare le notizie indicizzate, che senza il motore di ricerca non sarebbe stato possibile avere tutte insieme.

Appurato ciò, la Corte ha ritenuto che, in base al diritto europeo, i garanti della privacy possono ordinare al gestore del motore di ricerca di sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona.

La Corte ha, infatti, osservato al riguardo che anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva europea nel caso in cui tali dati risultino inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso. Questo anche se le informazioni vengono legittimamente mantenute sul sito web di riferimento.

Ovviamente gli interessati possono agire in parallelo per ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano, ma questa non è una condizione per ottenere la cancellazione dei link da parte di Google. L'unica eccezione al diritto all'oblio si basa sull'interesse pubblico a trovare l'informazione, per ragioni particolari, come, ad esempio, il ruolo ricoperto da una persona nella vita pubblica.

Il regolamento Ue. Nel futuro regolamento europeo sulla privacy, attualmente in discussione al parlamento dell'Ue, si dedica un articolo apposito al diritto all'oblio, e cioè al "right to erasure": diritto di cancellazione e di astensione da qualsiasi ulteriore trattamento e di ottenere la cancellazione di link o copie o duplicazione delle informazioni. Il diritto scatterà per i dati eccedenti le finalità del trattamento, alla scadenza del periodo predeterminato di conservazione, in caso di revoca del consenso e per i trattamenti illegittimi.

 

Richiesta di cancellazione da comparare all'interesse pubblico

 

Il diritto all'oblio in Italia ha mosso i primi passi in una pronuncia del Garante del 10 novembre 2004. In quella sede il Garante ha precisato che le notizie negative sul conto delle persone non devono essere indiscriminatamente e sempre essere disponibili su internet tramite i motori di ricerca. L'autorità si è pronunciata su un ricorso di un operatore pubblicitario, accogliendo parzialmente il ricorso di quest'ultimo finalizzato alla eliminazione di notizie relative a sanzioni amministrate ricevute nel 1996. L'interessato si è lamentato del fatto che formulando una ricerca sul suo conto apparisse l'evidenza di quella sanzione.

Da qui la richiesta di riconoscimento del diritto di uscire dallo spazio internet, considerato che i documenti ufficiali non hanno più attinenza con l'attualità. Ma è dopo la sentenza Ue che si registra l'impennata dei ricorsi. La newsletter del Garante n. 397 del 22 dicembre 2014 dà notizia di nove provvedimenti. Peraltro, l'autorità della privacy ha esaminato le richieste alla luce dei principi formulati dalla sentenza: i risultati di Google sono un autonomo trattamento di dati; c'è il diritto dell'interessato alla cancellazione; va, però, considerato il diritto di informazione, in base all'interesse pubblico alla conoscenza, in particolare, a seconda del ruolo che riveste l'interessato nella vita pubblica.

Quindi in alcuni casi è stata accolta la richiesta di cancellazione e in altri, invece, il link è stato salvato. Bisogna, infatti, valutare di volta in volta vari elementi quali, oltre l'interesse pubblico a conoscere la notizia, il tempo trascorso dall'avvenimento, l'accuratezza della notizia e la rilevanza della stessa nell'ambito professionale di appartenenza. Il Garante italiano ha affrontato nove casi e, in sette vicende, non ha accolto la richiesta degli interessati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni.

Si è trattato di vicende processuali troppo recenti e riferiti a processi in corso. In due casi, invece, la richiesta è stata accolta: perché le informazioni erano eccedenti e riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata; perché il contesto era lesivo della dignità. Il Garante ha quindi prescritto a Google di deindicizzare le url illegittime.

Una avanzata sul fronte della tutela dell'interessato è emersa con il provvedimento n. 618 del 18 dicembre 2014 (newsletter n. 400 del 31 marzo 2015), con il quale il garante ha stabilito che se un collegamento di Google non può essere rimosso, perché riguarda un fatto recente e di interesse pubblico, si può, però, intervenire sul riassunto automatico a corredo del risultato della ricerca (snippet) e chiederne l'eliminazione: se il sunto risulta fuorviante, in quanto non in linea con la narrazione dei fatti riportati nella fonte evidenziata, allora se ne può chiedere l'eliminazione.