di Vincenzo Comi* e Antonio Mazzone**
Il Dubbio, 19 ottobre 2019
È auspicabile che l'elaborazione di una disciplina equilibrata per decorso dei termini previsti avvenga in sede parlamentare, nel confronto di tutte le parti politiche. Un punto deve essere chiaro, per un consapevole approccio sia politico e sia giuridico, al tema della durata dei processi. L'alternativa non è tra "blocco del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado/ processo infinito" ed "estinzione del reato o del processo per decorso dei termini previsti senza che sia stata emessa una sentenza definitiva".
L'alternativa è tra intervento in sede legislativa per delineare un sistema che comporti l'estinzione del reato o del processo a causa del decorso dei tempi previsti dalla normativa in materia e intervento della Corte Costituzionale o della Corte Edu per dichiarare l'illegittimità costituzionale e convenzionale europea di un sistema penale e processuale penale che non preveda l'estinzione del reato o del processo (o di tutti e due) nell'ipotesi in cui non sia stata emessa in un tempo ragionevole una sentenza definitiva.
Ciò risponde ad una esigenza costituzionale e convenzionale europea, stanti le disposizioni del 2° co. dell'art. 111 Cost. e del 1° co. dell'art. 6 Cedu, che prevedono che la legge assicuri la ragionevole durata del processo e la sua trattazione in un termine ragionevole. È auspicabile che l'elaborazione di una disciplina equilibrata in materia di estinzione del reato e di estinzione del processo penale per decorso dei termini previsti avvenga in sede parlamentare, nel confronto di tutte le parti politiche.
La soluzione migliore sarebbe, forse, distinguere tra termini di prescrizione del reato, cui collegare la sua estinzione, e termini di fase per la definizione dei vari gradi di un processo, cui connettere un effetto estintivo dello stesso nel caso di loro superamento. Ma qualunque sia la soluzione da ritenersi migliore, ciò che è certo è che se deve essere assicurata, per esigenze costituzionali e convenzionali europee, la ragionevole durata del processo, l'unica sanzione adeguata ad impedire le conseguenze derivanti ad una persona dalla sua pendenza "infinita" è quella che preveda la sua estinzione nell'ipotesi di irragionevole durata. La conclusione si pone in termini di necessità giuridica. Stante il disposto degli artt. 111, 2° co., Cost. e 6, 1° co., Cedu, la mancanza di una norma che preveda un termine massimo di durata del processo penale integra un'ipotesi di illegittimità costituzionale e convenzionale del sistema processuale penale italiano.
È come se mancasse una norma che preveda il termine massimo di durata della custodia cautelare. Né appare necessario attendere, per sollevare la questione di legittimità costituzionale, che, in ipotesi, entri in vigore il blocco del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, perché già manca nel sistema processuale penale una norma che sanzioni mediante la previsione dell'estinzione del processo la sua irragionevole durata. Concetto di irragionevole durata che può già concretamente definirsi in base alla giurisprudenza italiana ed europea in materia di equa riparazione.
*Vicepresidente della Camera Penale di Roma
**Avvocato










