di Dario Ferrara
Italia Oggi, 10 maggio 2022
Giusto processo batte ragionevole durata. Altro che ricorso inammissibile: la Cassazione deve poter annullare con rinvio la pronuncia se la Corte d’appello dichiara il non luogo a procedere perché il reato è prescritto, ma lo fa in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio tra le parti.
Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza 111/22, che dichiara illegittimo l’articolo 568, comma quarto, Cpp in quanto interpretato con l’inammissibilità del ricorso di legittimità per carenza d’interesse ad impugnare. E ciò perché l’esigenza di concludere in tempi brevi il procedimento, specie in sede penale, è sempre il frutto di un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in gioco, mentre deve ritenersi che l’imputato prosciolto per l’estinzione del rato abbia sempre un rilevante interesse a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla Cassazione piuttosto che alla verifica di un giudice di merito.
Obiettivo naturale - A sollevare la questione di legittimità è la prima sezione penale della Suprema corte nell’ambito di un procedimento per associazione a delinquere finalizzata all’esportazione illegale di armi. La Corte d’appello accoglie la richiesta scritta del procuratore generale dichiarando estinto il reato perché la prescrizione risulta maturata nelle more. Ma la sentenza di non doversi procedere risulta emessa senza citazione delle parti.
A questo punto, secondo l’interpretazione della norma oggi bocciata dall’Alta corte, la Cassazione non potrebbe che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Attenzione, però: la violazione del principio di ragionevole durata del processo - di cui all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione - può essere ravvisata soltanto quando i tempi processuali si dilatano senza che ve ne sia alcuna esigenza logica per effetto di una specifica disciplina, che dunque si rivela priva di ratio sul punto. Il tutto mentre il processo deve raggiungere il suo scopo naturale: accertare il fatto ascrivendo le eventuali responsabilità nel pieno rispetto delle garanzie difensive, per quanto sia essenziale farlo in tempi umani.
Compressione illegittima - La sentenza predibattimentale in appello, in sostanza, finisce per sopprimere un grado di giudizio, il che non trova fondamento nel codice di rito: senza il contraddittorio fra le parti si limita l’emersione delle ragioni per il proscioglimento nel merito e si impedisce all’imputato di rinunciare eventualmente alla prescrizione; una compressione di facoltà non più recuperabile nel giudizio di legittimità che ha una cognizione più limitata rispetto al merito.









