di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 22 novembre 2024
Il reato scatta anche se il comportamento è isolato nel tempo. Reato di tortura per più condotte violente commesse nei confronti dei detenuti, ai quali vengono provocate acute sofferenze fisiche e un verificabile danno psichico. La Cassazione, (sentenza 42649 e altre), respinge i ricorsi - contro la sospensione cautelare dal servizio per un anno - proposti dal coordinatore del Corpo di Polizia penitenziaria di Foggia e da alcuni agenti, accusati di aver torturato due detenuti. La Suprema corte respinge la tesi della difesa degli indagati, secondo la quale, la contestazione del reato (articolo 613 bis del Codice penale) era infondata in assenza della reiterazione richiesta anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Di diverso avviso i giudici di legittimità che, con un verdetto in linea con la Cedu, chiariscono che l’accusa può essere mossa anche nell’ipotesi di plurime condotte di violenza e minaccia pur se messe in atto “in un unico contesto spazio temporale”.
In base a quanto scritto dal Gip, un detenuto era stato costretto da tre o quattro agenti a rientrare in cella dove, a turno, alcuni indagati lo avevano picchiato, dopo aver rotto i suoi occhiali. Alla base dell’aggressione il comportamento di uno dei detenuti, con problemi psicologici, che aveva scioccato un’ispettrice tagliandosi davanti a lei. Botte anche al compagno di cella che lo aveva difeso. Non passa neppure la contestazione sull’impossibilità di usare i filmati girati negli spazi comuni del carcere perché non sono luoghi di privata dimora. Quanto al coordinatore, oltre ad aver partecipato a una aggressione, per aver trattenuto nel centralino un detenuto, è accusato di tortura per non essersi attivato, come era suo dovere, per impedire le violenze.











