sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Francesco Palazzo*

Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2022

Non c’è solo prescrizione, non c’è solo efficienza processuale e deflazione nella riforma della giustizia penale definitivamente varata la settimana scorsa. La prescrizione monopolizzò il dibattito politico e pubblico durante la gestazione della legge, finendo per distrarre l’attenzione dal molto altro che si andava costruendo nel cantiere della riforma.

E il tema è probabilmente destinato a rimanere senza pace, fino a che non si riuscirà a ritrovare l’equilibrio perduto tra volume del contenzioso penale e capacità di smaltimento del sistema. L’efficienza e la deflazione processuali sono state le stelle polari europee della riforma, che - bisogna riconoscerlo - ha operato non solo sul consueto terreno delle modifiche dell’ordinamento processuale, ma anche su quello più impervio, anche economicamente, del rafforzamento dell’organizzazione giudiziaria e dell’ampliamento degli organici.

Sebbene sollecitata fortemente dall’esigenza di efficientamento della malridotta giustizia penale, la riforma non è un neutrale intervento di meccanica processuale e giudiziaria: qualificanti di una scelta assiologicamente connotata sono i capitoli, anche quantitativamente consistenti, dedicati alla revisione profonda del sistema sanzionatorio: e cioè, il potenziamento delle pene sostitutive del carcere di durata medio-breve e l’introduzione di una disciplina organica della cosiddetta giustizia riparativa.

Sia l’uno che l’altra sono riconducibili a una comune ispirazione politico criminale che restituisce alle parti del processo - autore, vittima e pubblico ministero - un ruolo protagonistico; è, in fondo, un’idea di giustizia penale meno rigida; meno statalistica, meno (teoricamente) inflessibile, ma non meno efficace: ai vecchi meccanismi repressivi che gridano molto e concludono poco se ne sostituiscono altri più duttili ma forse più utili a ridurre l’alto tasso di recidiva mediante un più intenso coinvolgimento dell’autore nella sua vicenda giudiziaria.

Per esprimere con una parola questo orientamento di fondo che traspare dalla riforma del sistema sanzionatorio, si potrebbe forse parlare addirittura di personalismo, richiamando così un valore costituzionale che non può non illuminare anche l’oscuro orizzonte penale. Questo personalismo si manifesta nella riforma del sistema sanzionatorio con due valenze diverse. Da un lato, secondo una logica essenzialmente consensualistico-negoziale, vengono largamente potenziati istituti in cui la diversificazione sanzionatoria costituisce il corrispettivo della semplificazione processuale o addirittura della rinuncia all’accertamento processuale.

Vengono qui in gioco non solo i noti meccanismi del patteggiamento e del giudizio abbreviato, che pure sono stati potenziati dalla riforma. Altrettanto, se non più significativi, sono gli interventi riformatori in tema di reati perseguibili a querela e di estinzione delle contravvenzioni a seguito di adempimento delle prescrizioni imposte dall’autorità (ad esempio in materia alimentare): qui quella sorta di volontaria “composizione sanzionatoria” che si realizza rispettivamente, con la remissione della querela a seguito di soddisfacente risarcimento e con la regolarizzazione della situazione antigiuridica a seguito dell’osservanza delle prescrizioni dell’autorità, consente di chiudere la partita penale con uno “scambio” in grado di soddisfare entrambe le parti in causa. Dall’altro lato, il personalismo della riforma si manifesta secondo una valenza indubbiamente più impegnativa sia per le parti che per l’ordinamento.

Ci si muove qui in una logica di chiara marca umanistico-risocializzativa. In primo luogo, il legislatore è tornato a valorizzare le pene sostitutive che il giudice di cognizione può oggi irrogare al posto del carcere fino a quattro anni in concreto; e anche il catalogo delle pene sostitutive è stato arricchito fino a ben quattro specie: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria. È stato un passo davvero coraggioso che, pur imponendo al giudice di salvaguardare le esigenze securitarie di difesa sociale, implica un imponente e impegnativo coinvolgimento personalistico dell’autore, chiamato a una sorta di patto con lo Stato orientato alla sua risocializzazione.

Questa è la funzione prevalente soggiacente alle nuove pene sostitutive, con l’eccezione evidentemente della sola pena pecuniaria che non ha valenza spiccatamente rieducativa, ancorché sia dotata - forse proprio per ciò - di grandi potenzialità applicative. È augurabile d’altra parte che le altre specie di pene sostitutive, proprio perché contenutisticamente modulate in chiave fortemente rieducativa, in particolare la semilibertà e la detenzione domiciliare, non ingenerino un atteggiamento di diffidenza in un giudice, qual è quello della cognizione, poco abituato al dialogo con l’autore del reato e attento più al fatto che alla complessa flessibilità delle sanzioni rieducative.

Rimane infine il grande tema della giustizia riparativa: grande non solo per la disciplina ampiamente articolata contenuta nel decreto delegato, ma anche per la sfida che essa comporta alla tradizione della giustizia punitiva. Precisato che la riparazione va qui intesa non già in senso economico o patrimoniale bensì come ritessitura di legami e rapporti interpersonali anche nei loro contenuti emotivi, non c’è dubbio che qui è altissimo il tasso di personalismo da entrambe le parti, autore e vittima.

Così come è indubbio che i cosiddetti percorsi di giustizia riparativa, lungi dall’essere strumenti di pura deflazione o di fuga dalla tradizionale giurisdizione punitiva, aprono nel processo delle parantesi di durata non predeterminabile e soprattutto ne comportano una vera e propria deformalizzazione. Rendendo così comprensibili le critiche dei più convinti difensori della tradizione liberale. Ma le preoccupazioni paiono obiettivamente eccessive in ragione della cautela con cui la riforma ha previsto gli effetti dell’esito riparativo positivo sulla vicenda punitiva: l’effetto più rilevante si riduce in verità a quello di propiziare la remissione della querela.

Non c’è dubbio che la riforma appena varata segna una tappa significativa nel continuo cammino della pena e delle sue trasformazioni e che essa lancia una sfida a tutti coloro che sulla scena della giustizia penale recitano la loro parte. Raccoglierla è ormai un dovere, anche se il cammino della pena è una riforma storicamente continua.

*Professore emerito di Diritto penale nell’Università di Firenze