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di Damiano Aliprandi


Il Dubbio, 29 settembre 2020

 

La Circolare del Dap non poteva determinare le misure adottate dai giudici di sorveglianza. "Con quella Circolare del 21 marzo del Dap, che ha consentito a boss mafiosi di uscire dal carcere, il segnale di resa dello Stato è nei fatti. Ed è un segnale devastante, perché evoca, appunto, resa e arrendevolezza da parte dello Stato". Sono le parole del magistrato Nino Di Matteo, intervistato domenica scorsa da Massimo Giletti per "Non è l'arena".

Una circolare è un atto amministrativo, non decide la "scarcerazione" dei reclusi. Sullo specifico si parla di una nota circolare maturata in un periodo di grave emergenza, quella del Covid 19 che si stava diffondendo nelle carceri. Quindi il pensiero è andato a tutti qui soggetti che per età e patologie potessero essere più esposti alla mortalità una volta contratto il virus. A spiegare davanti alla commissione Antimafia com'è andata è stato lo stesso Giulio Romano, l'allora direttore del Trattamento detenuti del Dap che scrisse quella nota.

"Durante la videoconferenza - spiegò Romano - le presidenti dei tribunali di sorveglianza Milano e Brescia confermano la drammaticità della situazione nelle carceri. Chiedo se può essere d'aiuto che si facciano giungere ai tribunali le segnalazioni sui detenuti più esposti.

La risposta è positiva ma non entusiasta". È in questo modo che viene partorita l'ormai famosa nota. Il 21 marzo mattina alle 8.31 Romano scrive una mail a Basentini "dicendo che mi pare che nella videocall del giorno precedente fosse emerso l'ok. Lui mi risponde: per me va benissimo".

La nota ha dato il via alle "scarcerazioni"? No. In realtà già prima della diramazione, alcuni giudici avevano iniziato a concedere i domiciliari anche ai detenuti in regime di Alta sicurezza. Di tutti quelli che hanno usufruito della detenzione domiciliare, una parte era relativa al pericolo Covid, ma la gran parte era dovuto dalle patologie gravi che li rendevano incompatibili con la carcerazione. Infatti, come il caso di Carmelo Terranova, c'è chi è rientrato nonostante le patologie ed è morto. Oppure, ancora prima, durante l'emergenza, c'è chi - come Vincenzo Sucato era in carcere nonostante gravemente malato e vecchio: istanze di scarcerazione rigettate ed è morto una volta contratto il Covid.

Chi parla di "resa dello Stato" aver concesso la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, probabilmente non ha colto il problema. Quando parliamo di diritti inderogabili, ci riferiamo a diritti che hanno un nucleo incomprimibile, mai sacrificabile, qualunque siano le circostanze del caso concreto. Tra questi c'è il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione e anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che qualificano come inderogabili il divieto di trattamenti inumani e degradanti (articolo 3) e la protezione della vita e dell'integrità fisica, che lo Stato deve perseguire anche attraverso l'adozione di misure "positive" nei confronti dei soggetti affidati alla sua custodia (art. 2). Lo Stato, e di conseguenza i giudici, deve essere tenuto a dare applicazione di tali principi, anche nei confronti dei reclusi che si sono macchiati per crimini mafiosi. Se viola tali principi, c'è la resa allo Stato di polizia.