di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 18 settembre 2019
Corte di cassazione - sezione III penale - Sentenza 17 settembre 2019 n. 38485. Non sono soggetti a misura cautelare gli strumenti rinvenuti in un centro medico che hanno la sola finalità di raccogliere i dati del paziente, la patologia da cui sono affetti e un preventivo della cura. Questo il contenuto della sentenza della Cassazione di ieri n. 38485/19. La Corte si è trovata alle prese con un centro in Roma presso il centro commerciale Cinecittà 2 non propriamente medico in cui erano presenti strumenti elettronici e un'infermiera.
Come si era espresso il Tribunale. Nel grado precedente era stata eccepita l'incompetenza di quest'ultima a gestire mezzi elettronici accostati al mondo medico. E, quindi, anche in funzione di ciò il tribunale si era espresso per il sequestro. Niente di più sbagliato, sottolinea la Corte, secondo cui la funzione dell'infermiera era assolutamente paragonabile a quella di una segretaria, perché doveva aiutare i pazienti a inserire nei computer dati e ricevere preventivi. Tutti gli interventi, non venivano effettuati presso questo centro ma in un centro medico vero e proprio ubicato in altra zona della Capitale. Si tratta di quella che la Cassazione ha definito telemedicina, assolutamente legittima e che in nessun caso prevede la misura cautelare sui mezzi che servono a raccogliere dati dei pazienti. Secondo la giurisprudenza di Cassazione, ai fini dell'integrazione del reato (nel caso non avere apposita autorizzazione regionale) è necessario che nella struttura avente una finalità imprenditoriale e non meramente libero professionale, siano erogate in assenza di autorizzazione, prestazioni tipicamente sanitarie quali - a titolo meramente esemplificativo -, quelle relative alla somministrazione di farmaci, all'assistenza medica e infermieristica o relative alla medicina estetica e dermatologica. In definitiva il requisito fondamentale è che all'interno della struttura siano compiuti atti aventi una rilevanza medica. Non rientrano, invece, in questa categoria gli atti il cui svolgimento sia scevro da una qualsivoglia attività organizzativa oppure gli atti nei quali è lo stesso paziente ad acquisire i dati anamnestici che egli successivamente trasferirà al personale sanitario tramite l'utilizzo di strumenti comunemente detti di autodiagnosi










