di Riccardo Tripepi
Il Dubbio, 21 agosto 2026
Google potrà essere chiamata a custodire una prova destinata a un processo penale quasi come farebbe un appuntato dei carabinieri. L’immagine è volutamente semplificata, ma descrive bene la novità entrata in vigore nell’Unione europea. Dal 18 agosto è applicabile il regolamento Ue 2023/1543 sull’e-Evidence, la prova elettronica. In pratica, un magistrato o un giudice di uno Stato membro, grazie alle nuove norme, potrà rivolgersi direttamente alla società che conserva e-mail, messaggi o altri dati digitali, anche se questa si trova in un altro Paese dell’Unione.
Google resta un’impresa privata, priva di poteri investigativi propri e della qualifica di organo di polizia giudiziaria. Può però ricevere un ordine europeo che le impone di “congelare” determinati dati, evitando che siano cancellati o modificati, oppure di consegnarli all’autorità procedente. Lo stesso vale per le altre piattaforme, per i servizi di posta e messaggistica, per le società che offrono spazi cloud e per chi gestisce servizi internet o registra nomi di dominio.
Finora, quando i dati utili a un’indagine erano conservati all’estero, si doveva necessariamente attivare la cooperazione giudiziaria e coinvolgere le autorità dello Stato del fornitore. Con tutta evidenza una procedura troppo lenta per ottenere una prova che può essere cancellata in pochi secondi. Ora, invece, un’autorità italiana potrà inviare l’ordine direttamente alla sede o al rappresentante designato dal servizio digitale in un altro Paese europeo. Gli strumenti utilizzabili sono due. Tramite l’ordine di conservazione la società è obbligata a mantenere disponibili i dati per sessanta giorni, prorogabili di altri trenta. Attraverso l’ordine di produzione si può imporre alle stesse società di trasmetterli entro dieci giorni o, nelle emergenze, entro otto ore. La disciplina comprende i dati identificativi dell’utente, il traffico, gli indirizzi Ip e, nei casi previsti, il contenuto delle comunicazioni.
Gli ordini possono essere emessi soltanto in procedimenti penali, in presenza dei requisiti di necessità e proporzionalità, e restano circoscritti ai casi previsti dalla norma, senza tradursi in un accesso generalizzato agli account. Per i dati più invasivi, come il traffico e il contenuto delle comunicazioni, valgono condizioni più rigorose: l’ordine deve essere emesso o convalidato dal giudice per le indagini preliminari, mentre per i dati identificativi e per gli ordini di conservazione è sufficiente il pubblico ministero. A garanzia ulteriore, il regolamento prevede che lo Stato in cui si trova il fornitore possa opporre motivi di rifiuto o riesame a tutela di immunità, privilegi, libertà di stampa e diritti fondamentali. Si prova a tenere insieme velocità e garanzie. E-mail, conversazioni e documenti online possono ricostruire in modo penetrante la vita di una persona. La consegna diretta rende decisivo il controllo sulla legittimità dell’ordine, sulla pertinenza dei dati e sul diritto della difesa a contestarne acquisizione.
Sul fronte dell’attuazione, il quadro italiano si colloca tra i più avanzati in Europa. L’Italia rientra nel gruppo di Stati che hanno adottato per tempo i decreti legislativi di recepimento della direttiva 2023/1544, individuando le procure competenti a ricevere le notifiche e i canali per l’esecuzione degli ordini. La Cassazione, con la relazione n. 25/2026 dell’Ufficio del Massimario, ha già offerto una prima lettura del quadro attuativo nazionale. Il quadro europeo resta invece disomogeneo. Durante lo scorso mese di marzo la Commissione ha aperto procedure di infrazione contro ventidue Stati membri per il mancato completamento della trasposizione.
L’applicazione concreta della nuova normativa, tuttavia, non sarà subito uniforme. Autorità nazionali e imprese devono completare designazioni, procedure interne e collegamenti tecnici; il sistema informatico decentrato europeo avrà un ruolo crescente, ma nella fase iniziale sono previste soluzioni transitorie. Il cambiamento giuridico è però già definito: per ottenere una prova elettronica conservata in un altro Paese dell’Unione, l’autorità giudiziaria potrà rivolgersi direttamente al fornitore senza dover necessariamente attivare le tradizionali procedure di cooperazione tra Stati.










