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di Giuseppe Salvaggiulo

La Stampa, 30 ottobre 2022

Il titolo della bozza del decreto giustizia è “Schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia e di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”.

Il decreto si compone di articolo ed è diviso in due parti. Il primo riguarda l’ordinamento penitenziario, e deve intervenire per ottemperare alla sentenza del 2019 della Corte Costituzionale. La seconda riguarda l’entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale, prevista per il 1° novembre e osteggiata dalla magistratura per l’inadeguatezza del sistema informatico che dovrebbe assisterla e per l’assenza di norme transitorie sui processi in corso.

L’ergastolo ostativo - La Consulta aveva dichiarato incostituzionale la norma dell’ordinamento penitenziario (cosiddetto 4 bis) emanata contro i mafiosi, che consentiva l’accesso ai benefici penitenziari solo in caso di collaborazione con la giustizia. La sentenza aveva acceso un dibattito tra giuristi, con il timore dei pm antimafia di veder disincentivato il fenomeno del “pentitismo”. Il nuovo decreto prevede che i benefici possano essere concessi anche in assenza di collaborazione, ma fissa oneri pesanti a carico dei detenuti:

“Purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.

Il decreto stabilisce anche una procedura molto rigorosa, per evitare scarcerazioni facili, coinvolgendo le Procure antimafia, sia a livello distrettuale che a livello nazionale:

“Il giudice, prima di decidere sull’istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefìci il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato”.

Le Camere penali hanno già annunciato una mobilitazione contro queste norme.