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di Vladimiro Zagrebelsky

La Stampa, 4 maggio 2024

Pressato dalle incombenti elezioni generali, con i sondaggi negativi per il partito del primo ministro Sunak, il governo britannico ha lasciato circolare i video dei furgoni della polizia, con i migranti irregolari presi dalle loro abitazioni per essere trasferiti in Rwanda. Appena ottenuto il Royal Assent del re Carlo, dopo la faticosa gestazione di apposita legge, il governo ha così voluto far vedere che faceva sul serio. Il messaggio all’opinione pubblica è stato lanciato sperando che porti frutti. Il seguito concreto potrà forse essere misero per la gestione dei flussi di persone che attraversano la Manica sui gommoni in cerca di asilo, ma potrebbe essere deflagrante per la posizione del Regno Unito nei confronti dell’Europa e del diritto internazionale. Il diritto europeo e quello internazionale in materia di stranieri migranti obbligano gli Stati a dare asilo o comunque protezione alle persone che nei Paesi da cui provengono patirebbero persecuzioni sia individuali, che per i gruppi etnici, religiosi, ecc. a cui appartengono. Ciò riguarda prima di tutto, ma non solo, i casi in cui nel Paese di rinvio vi sia rischio per la vita o di torture e trattamenti inumani o degradanti. In Europa (quella del Consiglio d’Europa, 46 Stati membri, da non confondere con Unione europea con i suoi 27 membri, da cui il Regno Unito è uscito con la Brexit), la protezione dei migranti, in quanto persone titolari di diritti, è assicurata soprattutto dalla Convenzione europea dei diritti umani. Essa ha un organo giudiziario, la Corte, che giudica l’osservanza degli obblighi assunti dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione. I modi in cui gli Stati assicurano che il loro diritto interno non contrasti con la Convenzione e con la giurisprudenza della relativa Corte, sono vari. In Italia è la stessa Costituzione a garantirlo. Nel Regno Unito è - o era - lo Human Rights Act del 1998 e i suoi meccanismi, con i quali i giudici britannici si adeguano alle norme della Convenzione. La Corte europea interviene a seguito dei ricorsi presentati da persone o dagli Stati membri. Prima di decidere sul fondamento dei ricorsi, la Corte europea può indicare allo Stato di sospendere i suoi provvedimenti nei confronti del ricorrente, per non pregiudicare l’efficacia del successivo giudizio. È ciò che è già avvenuto una volta, prima della approvazione della nuova legge, per le espulsioni dal Regno Unito al Rwanda. Ed è ciò che probabilmente accadrebbe se, come consentito dalla nuova legge britannica, quel governo desse effettivamente corso ai trasferimenti dei migranti.

La nuova legge è mossa dall’espressa intenzione di sottrarre i migranti irregolari alla applicazione della Convenzione europea e alla relativa responsabilità britannica. Infatti, contro quanto già giudicato dalla Suprema Corte, la legge stabilisce che il Rwanda è uno Stato sicuro ai fini delle espulsioni e dichiara inapplicabili alcuni aspetti dello Human Rights Act, per impedire ai giudici britannici di ritenere diversamente, salvo che, sul piano dei rischi, vi siano specifici motivi relativi a specifiche persone. La nuova legge poi rimette al solo governo la decisione se adeguarsi o meno ad eventuali disposizioni di sospensione delle espulsioni che vengano dalla Corte europea dei diritti umani. In sostanza, nella applicazione del trattato con il Rwanda, nel Regno Unito sarà il governo e non più i giudici a valutare la sicurezza dei Paesi di rinvio, come finora hanno fatto, trattandosi di giudicare in materia di diritti fondamentali.

Una volta effettuata la espulsione, la valutazione del diritto di asilo sarà effettuata dalle autorità del Rwanda, le quali sono fuori dell’ambito di applicazione del diritto europeo dei diritti umani. Va segnalato che, per questi aspetti, l’accordo tra Italia e Albania, almeno sulla carta, è diverso. Simile, se si vuole, è il messaggio politico, ma lo strumento non soffre dei gravi vizi della soluzione britannica con il Rwanda. Già Theresa May, quando era ministro degli Interni, prima di divenire Primo Ministro, aveva preconizzato l’uscita del Regno Unito dalla Convenzione europea dei diritti umani e dalla giurisdizione della Corte europea. La sua polemica era prima di tutto nei confronti dei giudici interni che si adeguavano alla giurisprudenza della Corte europea, tramite l’applicazione dello Human Rights Act. Il Regno Unito, uscito dall’Unione Europea, è rimasto membro del sistema della Convenzione europea dei diritti umani. Ma ora se, come è possibile, la Corte europea dei diritti umani dovesse ordinare la sospensione di espulsioni in Rwanda, il governo potrebbe abbandonare la Convenzione europea. In clima elettorale la tentazione potrebbe essere forte.

Dopo l’espulsione della Russia e la frequente insofferenza manifestata da diversi Stati membri, il progetto europeo riceverebbe un colpo molto grave e si avvierebbe al tramonto: il progetto degli anni 50 dopo la guerra, quello di creare un’ampia zona del mondo in cui vengono tutelati i diritti e la sicurezza delle persone - tutte le persone, cittadini e non -, dove ai giudici e non ai governi spetta decidere le controversie sui diritti, dove dei diritti e delle libertà fondamentali è responsabile la Comunità internazionale, cioè, qui da noi, l’Europa, con i giudici nazionali e la Corte europea dei diritti umani.