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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 1 agosto 2024

Sbaglia il giudice se ritiene inammissibile la domanda di ammissione perché manca la dichiarazione sottoscritta del terzo in merito ai propri redditi. E il giudice non ha alcun potere di richiederla. In merito all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, l’obbligo di comunicare i propri redditi e quelli di eventuali terzi/familiari conviventi è pienamente assolto con la sola dichiarazione sostitutiva proveniente dall’istante. Non può cioè il giudice ritenere insufficiente l’autocertificazione fatta dal solo imputato relativamente al cumulo reddituale e non può richiedere espressa dichiarazione da parte dei familiari in merito ai loro redditi, attraverso ulteriore autocertificazione da parte degli stessi.

La Corte di cassazione penale ha perciò accolto - con la sentenza n. 31197/2024 - il ricorso dell’imputato che si era vsto rigettare l’istanza, per accedere al patrocinio alle spese dello Stato, in quanto risultava mancante la comunicazione di sua madre in ordine a quanto da ella percepito nell’ultimo anno. Il giudice non poteva pretendere a fini dell’ammissibilità dell’istanza che, unitamente a essa, gli fossero sottoposte autocertificazioni provenienti dalla madre dell’imputato e da ella sottoscritte, relativamente ai redditi da quest’ultima prodotti nel 2022.

Infatti, come prescrivono le norme del Dpr 115/2002 che regolano il patrocinio a spese dello Stato i redditi dei familiari conviventi hanno sì rilevanza a fini del calcolo della soglia reddituale che dà diritto al beneficio, ma tali redditi di terze persone sono comunque portati a conoscenza del tribunale in base all’autocertificazione del richiedente. E, infine, il giudice - nell’attuare la verifica della veridicità di quanto dichiarato dall’istante - non ha però il potere di sollecitare o imporre l’autocertificazione del terzo convivente.

La decisione non fa che fornire la corretta interpretazione degli articoli 76 e 79 del Dpr. L’uno prescrive la comunicazione di tutti i redditi rilevanti e l’altro prescrive che essi vengono portati a conoscenza del giudice attraverso l’autocertificazione proveniente dall’istante.