di Franco Corleone
L’Espresso, 21 agosto 2026
Un paese devastato, senza senso morale, in cui l’istituto della grazia invece che come segno di umanità, di generosità e di riconciliazione, viene usato come una clava con lo scopo evidente di picconare le istituzioni e in particolare la presidenza della Repubblica. Il caso Minetti si era fortunatamente risolto senza sconquassi, ma ora la vicenda del gioielliere Roggero è esplosa in maniera sgangherata e incontenibile. La richiesta ultimativa di una grazia irrituale da parte non della famiglia (che sarebbe comprensibile) ma di Salvini, Vannacci e compagnia cantando non sorprende perché è iniziata la gara a chi la spara più grossa; colpisce la rivendicazione della presidente del Consiglio, ad avere spinto il ministro della Giustizia a un passo contro la prerogativa esclusiva di Mattarella.
Nordio è stato chiamato al Quirinale per ricevere un richiamo al rispetto della Costituzione. È evidente che la molla che spinge i trogloditi dei social non è certo la condizione legata all’età del gioielliere pistolero (o meglio pestatore di testa di un morente), altrimenti potrebbero mobilitarsi per i 1.348 detenuti sopra i settanta anni. Il confronto sul potere di grazia, prerogativa del presidente della Repubblica o responsabilità congiunta con il ministro della Giustizia si manifestò venticinque anni fa su iniziativa di Marco Pannella e mia in relazione alla vicenda processuale e detentiva di Adriano Sofri. Per superare lo stato di impasse scegliemmo la via legislativa dando attuazione chiara e non equivoca all’art. 87 della Costituzione.
Il testo fu elaborato dal professore Ernesto Bettinelli e presentato alla Camera dei deputati il 30 luglio 2003 come proposta di legge (n. 4237) con la prima firma di Marco Boato. Prevedeva una norma assai semplice, che eliminava alla radice il potere duale attribuendo la competenza, anche istruttoria, al presidente della Repubblica, con un compito servente del ministro della Giustizia e la controfirma del presidente del Consiglio, cancellando l’art. 681 del Codice di procedura penale.
L’impotenza della politica e la inanità del Parlamento spinsero il presidente Ciampi al conflitto di attribuzione con il ministro Castelli, sciolto dalla Corte costituzionale con la sentenza 200 del 2006 che ha affermato la titolarità sostanziale del potere di grazia al presidente della Repubblica: resta la competenza del ministro in merito allo svolgimento dell’attività istruttoria.
La Corte ha poi individuato i “presupposti costituzionali che giustificano l’esercizio del potere di grazia”: debbono sussistere “straordinarie esigenze di natura umanitaria, non tutelabili tramite gli ordinari strumenti penali, sostanziali e penitenziari”. Viene il dubbio che la decisione duale, uscita dalla porta, sia rientrata dalla finestra. Infatti, l’art. 681 prevede ancora che la domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, venga presentata al ministro della Giustizia.
Nordio probabilmente si appiglia a questa previsione trascurando il fatto che la sentenza della Corte al punto 7.2.1 fa riferimento all’iniziativa da parte del presidente della Repubblica e non viene citato il ministro. Senza dubbio per evitare equivoci e conflitti istituzionali sarebbe opportuna una riforma legislativa. Le carceri aspettano clemenza. La liberazione di almeno 1.300 persone con una pena inflitta sotto un anno di carcere e di 7.900 con una pena residua sotto un anno renderebbe accettabile una commutazione della pena per il gioielliere vendicatore.










