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di Luca de Sio


Il Sole 24 Ore, 6 luglio 2020

 

Tra i tanti punti interrogativi suscitati dalla legge 41/2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale, vi è quello del rapporto tra alcune delle fattispecie previste e l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova disciplinato dall'articolo 168-bis del Codice penale.

Sul punto, volendo confrontarsi direttamente con la grave ipotesi omicidiaria prevista dall'articolo 589-bis del Codice penale, si dovrebbe a prima vista escludere la possibilità di accedere alla sospensione per messa alla prova in considerazione della pena edittale massima di 7 anni, ben superiore, quindi, al limite di 4 anni indicato dall'articolo 168-bis del Codice penale.

Il Gup di Trento - Ma il Gup di Trento in un caso (invero piuttosto particolare) di omicidio stradale ha optato per computare ai fini della concedibilità della messa alla prova la circostanza attenuante a effetto speciale prevista dal comma 7 dell'articolo 589-bis (concorso di colpa della vittima), con possibile riduzione della pena sino alla metà.

La Cassazione - Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni unite che, con la sentenza 36272/2016, ha precisato come, al fine di stabilire la pena edittale di riferimento per la messa alla prova, non debba tenersi conto delle circostanze aggravanti (nemmeno quelle a effetto speciale); nulla però ha disposto su quelle attenuanti. Il Gup di Trento, dunque, in assenza di specifiche disposizioni o divieti in tal senso e in armonia con l'intento deflattivo e special-preventivo dell'istituto, ha applicato la suddetta attenuante addivenendo a una pena di 3 anni e 6 mesi (inferiore, dunque, ai 4 anni previsti dall'articolo 168-bis) e ammettendo l'imputato alla messa alla prova. Un intervento che, ancorché "forzato", costituisce un precedente con cui si dovranno in qualche modo confrontare i successivi pronunciamenti giurisprudenziali.