di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2026
Se l’avviso in forma scritta sul diritto all’assistenza di difensore di fiducia all’esame alcolimetrico sia stato dato alla persona dai sanitari insieme alla richiesta di consenso informato non dimostra che sia successivo al prelievo ematico. Con la sentenza n. 9235/2026 la Cassazione penale affronta in materia di reato di guida in stato di ebbrezza il tema della tempestività dell’avviso al conducente fermato di poter essere assistito da difensore di fiducia al momento della verifica del grado di assunzione alcolica e della rilevanza di altri elementi di fatto, rilevati dagli operatori di polizia, da cui dedurre lo stato di ebbrezza soprattutto quando l’accertamento alcolemico per quanto invalido superi gravemente la soglia di rilevanza penale.
Il proscioglimento annullato - Nel caso concreto il Gip aveva annullato il decreto di condanna perché a suo parere non era provato che gli accertamenti alcolimetrici, eseguiti ad esclusivi fini di indagine, fossero stati svolti dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente giunto in ospedale a seguito di incidente. Dalla vicenda giudiziaria emergeva che la richiesta di accertamenti sanitari urgenti era stata inviata alla struttura ospedaliera da parte della polizia giudiziaria alle ore 22 e 35 sul luogo dell’incidente mentre l’avviso della facoltà di fasi assistere da un difensore di fiducia era stato fornito da personale medico alle ore 22 e 45.
Il ricorso accolto - Al contrario il Procuratore generale ricorrente, faceva rilevare che il conducente aveva fatto ingresso in ospedale alle ore 22 e 40 e che massime di esperienza inducono a escludere che in meno di cinque minuti i medici operanti avessero potuto ricevere ed evadere la richiesta di prelievo ematico per un soggetto giunto in ambulanza con traumi al volto e frattura nasale. Inoltre, prosegue il ricorrente, il modulo sottoscritto alle 22 e 45 conteneva - oltre all’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - anche l’espressione del consenso informato che logicamente precede (e non segue) il trattamento sanitario.
Le valutazioni della Cassazione - La Corte di legittimità accoglie le valutazioni del ricorrente anche sul punto della massima di esperienza che escluderebbe l’anteriorità del prelievo ematico rispetto all’avviso dovuto al conducente sospettato del reato ex articolo 186 del Codice della strada. In effetti, la motivazione della sentenza era in contrasto con il verbale di accertamenti urgenti allegato alla notitia criminis da cui risultava che l’indagato era stato informato oralmente prima del trasporto in ospedale della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e che egli aveva dichiarato di non volersi fare assistere.
In sintesi, non era provato che gli accertamenti alcolimetrici fossero stati svolti dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in palese contrasto con le risultanze del verbale di accertamenti urgenti. Ma la Cassazione sottolinea comunque che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore non deve necessariamente essere dato in forma scritta, mentre, sul piano probatorio, il fatto che l’avviso fosse stato dato risultava dal verbale di accertamenti urgenti e quindi da una prova scritta, contenuta in atto di polizia giudiziaria avente “valore fidefacente”.
Altro vizio di travisamento della prova da parte del Gip viene individuato laddove la motivazione della sentenza - dopo aver ritenuto sussistente il vizio di mancato avviso - afferma che “non sono versati in atti elementi ulteriori tali da consentire di accertare o meno se il conducente, al momento del sinistro, avesse assunto bevande alcoliche”. Al contrario il ricorrente contro la sentenza di proscioglimento faceva rilevare come dal certificato del pronto soccorso risultasse la diagnosi di “abuso etilico acuto”.
Circostanza che secondo la Cassazione ha specifica attitudine dimostrativa dell’esistenza dello stato di ebbrezza ed è suscettibile di autonoma valutazione. Infatti, dice in conclusione la Cassazione, l’esame strumentale non costituisce una prova legale - a condizione che la decisione sia sorretta da congrua motivazione nel caso in cui risultano superate le soglie di maggiore gravità - l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada.











