di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 23 novembre 2019
Le motivazioni della Consulta sul caso Cappato-dj Fabo. "Urgente una legge". La sentenza della Corte costituzionale sul "fine vita" non è un via libera al suicidio assistito, come qualcuno paventava, e le 19 pagine di motivazione che accompagnano la decisione presa il 25 settembre scorso sul "caso Cappato- dj Fabo" lo sottolineano in maniera esplicita.
"Questa Corte ha escluso che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, possa ritenersi di per sé in contrasto con la Costituzione", scrivono i giudici della Consulta. E ne spiegano il motivo: la necessità di tutelare le persone, soprattutto le "più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile" come quella di togliersi la vita; anche per scongiurare "interferenze di ogni genere" in momenti di "difficoltà e sofferenze".
L'articolo del codice penale che punisce chi istiga o aiuta al suicidio resta dunque in vigore, ma la Corte ha sancito la non punibilità di fronte a situazioni limitate e particolari che corrispondevano al caso specifico del dj Fabiano Antoniani il quale, rimasto cieco e tetraplegico, nel 2017 chiese aiuto all'esponente radicale Marco Cappato per andare a morire in Svizzera. In quella vicenda ricorrevano le condizioni che la Consulta ha posto come necessarie perché l'assistenza al suicidio non sia considerata reato: la persona che chiede coscientemente di essere aiutata a morire dev'essere "affetta da patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche e psicologiche" per lui "assolutamente intollerabili", "tenuta in vita da mezzi di sostentamento vitale" e tuttavia "capace di prendere decisioni libere e consapevoli".
Dentro questi confini la Consulta ritiene che "il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente, nonché irragionevolmente, la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita". La via tracciata dai giudici costituzionali è la stessa imboccata dal Parlamento con la legge che lascia liberi i malati di chiedere l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sedizione profonda continuata, tuttavia nella sentenza la Corte non manca di "ribadire con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore".
Del resto nel 2018 l'udienza al palazzo della Consulta venne sospesa per dare tempo alle Camere almeno di cominciare a discutere una normativa che regolasse il suicidio assistito, tenendo conto di alcuni principi già indicati in un'ordinanza della Corte, ma non accadde nulla. Trascorso un anno, i giudici sono dovuti intervenire "per rimuovere il vulnus costituzionale" che si annidava nella punibilità assoluta e senza deroghe.
Ulteriori cautele sono la prescrizione di rivolgersi, per le "modalità di esecuzione", al Servizio sanitario nazionale e il parere necessario del Comitato etico locale. E l'obiezione di coscienza viene garantita dalla precisazione che dalla non punibilità dell'aiuto al suicidio (nei casi delimitati) non derivano obblighi: "Resta affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no a esaudire la richiesta del malato".










