di Anna Larussa
altalex.com, 17 marzo 2025
È sufficiente l’autocertificazione a provare il rapporto di convivenza, salva la responsabilità penale nel caso di mendacio. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 7825/2025. Un detenuto in stato di custodia cautelare in carcere vedeva negato dal Giudice per le indagini preliminari il proprio diritto a svolgere i colloqui in carcere con la compagna, come tale risultante da apposita autocertificazione di data antecedente l’arresto, da un certificato anagrafico attestante la medesima residenza e l’inserimento nello stesso nucleo familiare, dall’occupazione della stessa abitazione all’atto dell’arresto; circostanza, quest’ultima, che, tuttavia, non veniva considerata dal giudicante univocamente indicativa della sussistenza di un rapporto more uxorio.
La difesa dell’interessato interponeva ricorso per cassazione, per violazione dell’art. 18 Ord. pen. e dell’art. 111, settimo comma, Cost., per avere il provvedimento impugnato ritenuto non provata la qualifica di convivente, nonostante le allegazioni prodotte, richiedendo erroneamente una prova ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa penitenziaria, e così discriminando la relazione di convivenza rispetto a quella fondata sul matrimonio. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Quadro normativo - L’art. 18, legge 26 luglio 1975, n. 354, con lo scopo di dare pratica attuazione al diritto della persona detenuta al mantenimento di relazioni familiari e sociali, prevede che “I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici” attribuendo la competenza a concedere i permessi di colloquio al giudice che procede e, prima dell’esercizio dell’azione penale, al giudice per le indagini preliminari. Le concrete modalità di svolgimento del colloquio sono previste dall’art. 37, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 il quale prevede che “I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi”.
Orbene mentre l’art. 18 Ord. pen. utilizza il termine “congiunti” e si esprime con particolare favore per la realizzazione dei colloqui con i “familiari”, l’art. 37 prevede, al comma 1, che, insieme ai congiunti, anche i “conviventi” siano ammessi in via ordinaria alla fruizione dei colloqui (laddove le “persone diverse” da essi sono, invece, autorizzate solo in presenza di “ragionevoli motivi”). Ed invero, in forza della legge 20 maggio 2016, n. 76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), “i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario”.
In ambito penitenziario la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 8 luglio 1998, n. 3478, relativa al “riordino e chiarimento del regime dei colloqui e corrispondenza telefonica”, ha accolto una nozione ampia di “convivente”, ricomprendendovi “tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all’identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo (more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc.)” e al fine di dimostrare la condizione di “convivente”, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha chiarito che, in assenza di documentazione utile, è consentito il ricorso all’autocertificazione ai sensi dell’art. 2, legge n. 15 del 1968 (circolare n. 544994 del 23 febbraio 1998).
La sentenza - Ritenuto ammissibile il ricorso, sul presupposto e con la precisazione che i provvedimenti che riguardano l’accesso ai colloqui vanno ricompresi nella categoria di quelli sulla libertà personale, avverso cui è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, i giudici di legittimità ne hanno altresì riconosciuto la fondatezza: ciò in quanto l’autocertificazione e lo stato di famiglia si rivelano, in astratto e salva prova del contrario, elementi di prova pienamente idonei a dimostrare la condizione soggettiva del richiedente alla luce del quadro normativo come sopra sinteticamente ricostruito.
Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari procedente aveva ritenuto l’autocertificazione prodotta non idonea a provare la condizione abilitante senza specificare sulla base di quali concreti elementi fosse pervenuto a tale determinazione ma riferendosi genericamente a non meglio specificati accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria. In ragione della riscontrata carenza di motivazione e della fondatezza delle censure difensive, la Sezione assegnataria del ricorso ha disposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per una nuova decisione sul punto da parte dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari procedente, in diversa persona fisica.











