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di Adalberto Perulli

Corriere del Veneto, 5 giugno 2024

Ma quanto questi diritti umani sono rispettati? Pensiamo alla disoccupazione: la consideriamo un problema sociale ed economico, dipendente dall’andamento del mercato del lavoro, e ne valutiamo l’entità in termini percentuali. Ma in tal modo dimentichiamo che l’occupazione è un diritto umano che deve essere rispettato come richiede la Dichiarazione Universale secondo la quale “ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione”.

Oggi parliamo di salario minimo e discutiamo sull’opportunità di introdurre una garanzia di legge, ma non consideriamo che la sua mancata adozione viola la Dichiarazione universale, secondo la quale “ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale”. Quando ci indigniamo perché un lavoratore muore nei luoghi di lavoro non è stata violata solo una normativa antinfortunistica, ma un diritto che rispecchia ciò che di più “sacro” vi è nell’essere umano (Simone Weil).

Questi diritti che la nostra Costituzione definisce “inviolabili” (art 2) finiscono per essere disattesi perché, nel bilanciamento tra i valori, l’interesse economico prevale su quello sociale e ambientale. Eppure, il paradigma dello sviluppo sostenibile afferma la pari dignità delle sfere economica, sociale e ambientale, nella ricerca di un equilibrio necessario se si vuole riconoscere alla persona che lavora la propria specificità umana, il suo essere degno di riconoscimento. Quando si parla di diritti umani non si tratta solo di evocare una “responsabilità sociale” affidata alla benevolenza di imprenditori illuminati, ma di diritti positivi, garantiti dai sistemi giuridici e sanzionati in caso di inosservanza. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la tutela giurisdizionale di alcuni diritti sociali, ma anche all’impiego di strumenti nuovi, come la due diligence, oggetto di una direttiva europea che impone all’impresa un “dovere di vigilanza” verso fornitori e subfornitori, anche se operanti in stati diversi. I diritti collettivi come il diritto di associazione sindacale e di contrattazione collettiva sono anch’essi, ai sensi della Dichiarazione universale, diritti umani. Grazie alla contrattazione collettiva i lavoratori possono acquisire nuove garanzie e diritti, senza negare spazio all’individualizzazione dei rapporti di lavoro, che può contribuire a valorizzare le diversità e a favorire il benessere complessivo della persona del lavoratore.

In questa fase storica così delicata, con conflitti e tensioni internazionali che scompaginano il vecchio ordine globale, dobbiamo riscoprire lo storico legame tra pace e giustizia sociale sancito a Versailles nel 1919. Su quella base l’Unione europea dovrebbe impegnarsi in un’azione paragonabile a quella che ha ispirato il modello sociale europeo ai tempi di Jaques Delors. Chi vuole proteggere i diritti umani del lavoro (e i diritti umani in genere) non può che essere un convinto europeista, perché con tutti i suoi limiti e contraddizioni, l’Europa è l’unica forza politica sovranazionale in grado di sostenere i diritti umani sia al suo interno, con politiche sociali più avanzate rispetto al resto del mondo, sia nelle relazioni esterne, con azioni di condizionamento sociale nelle relazioni commerciali internazionali.