sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Felice Besostri


Left, 13 dicembre 2019

 

Da quando è stata approvata la riforma nulla è stato fatto per accelerare i processi. La norma voluta dal M5S, che indebolisce la prescrizione nel processo penale, parte da un'esigenza legittima: garantire la certezza della pena. Peccato che il provvedimento è figlio di mere "scelte d'immagine". E calpesta diversi articoli della Costituzione.

Mi auguro che la mia proposta di un ricorso per l'accertamento del diritto ad un processo in tempi ragionevoli, che tenga conto della presunzione di non colpevolezza e del fine rieducativo della pena, trovi il sostegno dell'avvocatura e dei suoi organismi. Il ricorso è pronto e potrebbe essere presentato anche prima che le norme contestate, quelle che riformano la prescrizione, entrino in vigore il 1° gennaio 2020.

Non si tratta di opportunità politica, ma di rispetto della Costituzione. Ma pinna di esaminare i motivi che sorreggono la scelta di elaborare questo ricorso, facciamo un piccolo passo indietro. Mi hanno fissato una risonanza magnetica, importante per la mia salute, presso una clinica privata perché la disponibilità presso una struttura pubblica andava oltre la data già fissata per una visita collegiale di controllo. Con mio sconcerto ho appreso che la struttura in precedenza aveva un altro nome, quello di una clinica dove chirurghi, traditori del giuramento di Esculapio, eseguivano interventi non necessari per bramosia di guadagno ed anche pericolosi, tanto che quattro anziani pazienti avevano perso la vita.

Ebbene il processo arrivato per la seconda volta in Cassazione era a rischio di prescrizione per fatti del 2008 e che in appello erano stati sanzionati con l'ergastolo, annullato dalla Suprema corte. Non si può rimanere indifferenti, si può quindi capire che un elementare senso di giustizia provochi disgusto personale ed indignazione popolare. Nel gennaio di quest'anno con la legge n. 3, cosiddetta Spazza-corrotti, la prescrizione era stata di fatto abrogata perché sospesa dalla sentenza di primo grado fino al passaggio in giudicato della sentenza "che definisce il giudizio", già una prima anomalia perché questa norma ed altre connesse sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 2020, mentre la legge nel suo complesso è entrata in vigore 11 mesi fa.

Come al solito il mondo politico e dell'avvocatura si è agitato nell'imminenza della scadenza, in zona Cesarini, per mutuare l'espressione dall'altra grande passione italica, il gioco del calcio. La questione ha acquistato un significato politico strumentale, talmente strumentale che chi aveva approvato le norme nel governo giallo-verde ora critica il governo giallorosa, composto anche da chi, in precedenza, criticava quelle stesse misure.

Uno scenario analogo a quello di un'altra sceneggiata, la definitiva approvazione di una drastica riduzione dei parlamentari elettivi da 945 a 600, con il più: elevato rapporto tra abitanti e parlamentari d'Europa, dopo aver avuto quello più. basso. Da un'esagerazione all'altra di segno opposto, come per la prescrizione: dalla prescrizione troppo frequente, addirittura nella fase inquisitoria, alla prescrizione mai, neppure dopo un'assoluzione in primo grado o in appello, in caso di ricorso della procura generale.

In questi 11 mesi nessun progresso è stato fatto per accelerare i processi, che pure erano stati preannunciati e che sono imposti dall'art. 111 della Costituzione, che ha recepito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il quale i procedimenti devono avere una ragionevole durata nell'interesse della società e delle persone coinvolte a qualsiasi titolo, imputati e vittime di un reato, avvocati e pubblici ministeri o giudici. La società si deve difendere dai criminali e la certezza e la tempestività di una pena hanno un effetto deterrente molto maggiore di pene elevate in teoria, ma mai applicate in pratica, le famose grida manzoniane.

Noi abbiamo una Costituzione saggia, che recepisce tutti i principi di civiltà giuridica ed è interesse di tutti che siano rispettati, non possiamo sapere cosa la sorte riserbi a noi o ai nostri cari. Tra i principi assumono particolare rilievo quelli enunciati dall'art. 27 della Carta fondamentale: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" e "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Viola dunque sia l'art. 3 che l'art. 27 della Costituzione, che la sentenza di primo grado sospenda la prescrizione sia che si tratti di condanna, che di assoluzione, anche nell'ipotesi più ampia per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Tra l'altro la sentenza di condanna interrompe la prescrizione, quando si poteva disporre la sospensione a partire dalla conferma della condanna in appello: gli effetti sarebbero stati gli stessi ma senza violare la Costituzione. La funzione rieducativa della pena ha un senso se interviene a breve distanza dai fatti.

Se passa un decennio od anche più, o il colpevole ha fatto carriera da criminale e, quindi, non è rieducabile ovvero è diventato un cittadino esemplare: la prima condanna ha raggiunto lo scopo. L'altra vistosa incostituzionalità è che la sospensione, che per definizione è di natura temporanea, non ha un chiaro termine finale, diventa un'abrogazione che non è possibile, perché la prescrizione nel nostro ordinamento giuridico "rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione con formula di particolare ampiezza" (Corte costituzionale, sentenza 115/2018).

Per rispetto dell'art. 12 primo periodo delle disposizioni sulla legge in generale, "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Ora, l'intenzione del legislatore di impedire il decorso della prescrizione non consente di alterare il significato proprio della parola "sospensione" e derivati, che indica un arresto temporaneo, che presuppone un termine iniziale e uno finale con una durata temporale definita, per cui non bastano due fatti, se il termine finale non è certo.

Tale non è la "data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio", perché l'eventualità è rimessa alla proposizione di un ricorso, anche nel caso che sia inammissibile, per esempio nel caso di assoluzione per ragioni di merito, come non aver commesso il fatto. Lo stesso termine iniziale non tiene conto dell'ipotesi, che la sentenza di primo grado in appello sia stata riformata per nullità.

Un processo rapido - lo ricordiamo - è nell'interesse delle vittime del reato, che hanno diritto ad un giusto indennizzo, che dovrebbe comunque essere assicurato dallo Stato, anche quando esso non garantisce la sicurezza e la celerità dell'azione penale, nonché la ragionevole durata del processo, tanto che ha dovuto dotarsi della legge 89/2001, dal titolo "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile" (cosiddetta legge Pinto).

Una dichiarazione d'incostituzionalità rispetto alla norma che elimina la prescrizione avrebbe effetto di abrogazione ex tunc. Il 65% delle prescrizioni si verifica nella fase inquirente e istruttoria, e su questo fronte la nuova norma non pone alcun rimedio: molto più utile sarebbe che la prescrizione decorresse dalla notizia del reato e non dalla data di consumazione.

Si tratterebbe poi anche di far rispettare per questa via l'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 della Costituzione e non di lasciarla all'arbitrio dei Pm. Si è ancora in tempo a sottoporre con urgenza la questione alla Consulta, la sua sede naturale: non alle "scelte d'immagine" delle forze politiche.