di Lorenzo D’Avack
Il Dubbio, 2 ottobre 2025
È frequente, quando sentiamo parlare di “interpretazione giuridica”, sentir menzionati i “principi o i valori fondamentali” dello Stato che svolgono un’importante funzione in quanto spesso riconosciuti dalla Costituzione o da leggi codificate o da norme europee, con la finalità di garantire fra l’altro dignità, uguaglianza e libertà, nonché i diritti sociali come il diritto al lavoro e all’istruzione. Un giudice che operi nell’ambito di un sistema in una data epoca, deve sempre confrontarsi con un insieme di valori fondamentali; rari sono infatti i casi in cui si trovi in un terreno vergine. Ma quali sono i valori fondamentali? Il giudice non è certo libero di inventarli, per quanto gli sembrino adeguati; deve invece utilizzare e svelare quelli celati all’interno del sistema, oppure prendere in considerazione quelli che ancora non ne sono divenuti parte integrante, pur essendo rappresentativi dell’ideologia della società. Questi valori sono concepiti e si sviluppano quali prodotti del pensiero della società.
La loro formazione ed evoluzione sono il risultato delle discussioni e riflessioni effettuate in seno ad un’ampia gamma di organi sociali (partiti politici, varie associazioni, organizzazioni professionali, ecc.). Soltanto alla fine di questo processo di consolidamento iniziale, entra in gioco lo Stato con le leggi emanate dal legislatore, i decreti dell’esecutivo e le sentenze delle corti, per riformulare e trasporre questi ideali nel linguaggio del diritto, imprimendo su di essi il sigillo del diritto positivo o del diritto penale. La spiegazione di tale stato di cose sta nel fatto che funzione dello Stato - secondo quanto insegna la teoria democratica - è l’esecuzione della volontà popolare, dotando di efficacia quelle norme e criteri considerati dal popolo essenziali. Da ciò si evince che questi valori fondamentali nascono dalla convinzione, condivisa tra i membri illuminati della società, che tali norme e criteri siano giusti e veri.
Sebbene ora i principi fondamentali non siano sempre esplicitamente formulati in un testo di legge, debbono sempre essere richiamati quale soluzione interpretativa da parte dei giudici. Un giudice che operi nell’ambito di un sistema in una determinata società deve sempre confrontarsi con un insieme di principi fondamentali e raramente si trova a dover interpretare e giudicare in una situazione in cui non risultino coinvolti questi ultimi.
Tuttavia, a fronte di una società che tende ad evolversi rapidamente, in molti campi del diritto il giudice può imbattersi nella difficile questione di valori in contrasto che possono condurre a soluzioni contrapposte. Quindi sarà necessario da parte del giudice analizzarli e cercare di trovare un punto di equilibrio. Una possibile soluzione può essere data nel considerare in primo luogo come si sia proceduto in casi analoghi, al fine di salvaguardare l’unità dell’ordinamento. Altre volte, il giudice può sconfinare dall’ambito dell’ordinamento e decidere sulla necessità di aggiungere ai valori esistenti, un nuovo valore fondamentale, fatto ormai proprio dall’opinione pubblica. Una possibilità data dal fatto che l’insieme dei valori fondamentali non è delimitato a priori, ma può arricchirsi di altri non ancora riconosciuti dal potere giudiziario o da legislatore. È comunque facile inserirli se questi sono coerenti e compatibili con quelli già espressi dall’ordinamento giuridico. Nel caso in cui siano in contraddizione spetta al giudice decidere se siano sufficientemente rappresentativi da sostituire quelli vecchi.
Va intrapreso un confronto e, come quelli esistenti non vanno trascurati, perché datati, così non va impedita l’introduzione di valori nuovi, perché troppo recenti. Tuttavia, questi ultimi non andranno a sostituire quelli vecchi, qualora non siano indiscutibilmente presenti nella società, ed il giudice deve essere attento a non introdurre nel sistema ideali, tradotti in valori fondamentali, non ancora maturi o soggetti a forti controversie. La discrezionalità del giudice dovrà allora essere prevalentemente fondata su di un criterio di ragionevolezza che deve essere spiegato, considerata l’esigenza di adattare il nuovo principio alla struttura del sistema e alla coerenza nell’ordinamento.











