di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 19 novembre 2021
Le motivazioni con le quali la Corte d'Appello di Milano spiega l'assoluzione dell'ex sindaco pd di Lodi vanno anche oltre il caso specifico. "Una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al principio di offensività" di reati come la turbativa d'asta "si deve confrontare con la necessità di non punire indiscriminatamente le mere irregolarità formali della procedura, non essendoci un interesse fine a se stesso a garantire la regolarità e la trasparenza della gara", le quali "non sono il bene tutelato dalla norma, ma un presidio per la libera concorrenza, strumentale al perseguimento dell'interesse della Pubblica Amministrazione". Le motivazioni con le quali la Corte d'Appello di Milano spiega ora l'assoluzione dell'ex sindaco pd di Lodi, Simone Uggetti, per insussistenza della turbativa del bando sulle piscine comunali costatogli nel 2016 dieci giorni di carcere e nel 2018 la condanna in Tribunale a 10 mesi, vanno oltre il caso specifico: caso che il leader M5Stelle e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lettera a Il Foglio in luglio aveva colto per personalmente scusarsi con Uggetti e politicamente fare ammenda del carburante dato all'"imbarbarimento del dibattito associato ai temi giudiziari". Per le giudici Rosa Polizzi, Angela Fasano e Roberta Nunnari, che scrivono di voler analizzare profili penali "scevri da ogni lettura indotta da impostazioni soggettive non immuni da una polemica politica o locale", la turbativa d'asta "non ricorre in presenza di qualsiasi disordine relativo alla tranquillità della gara", ma è invece "necessaria una lesione, anche potenziale, agli scopi economici della PA e all'interesse dei privati di poter partecipare alla gara".
Nel caso di Lodi, "da tutte le comunicazioni acquisite emerge una linea che il sindaco, in coerenza con il programma elettorale, persegue dalla preparazione alla pubblicazione del bando: e cioè una sua ricerca di consulenza e confronto con l'avvocato" coimputato, che stava nel consiglio sia della società poi aggiudicataria, sia della municipalizzata di controllo. Ma ciò in "acclarato perseguimento di obiettivi corrispondenti all'interesse pubblico", "senza un fuorviante interesse economico degli imputati", e dentro quel "margine di intervento entro il quale l'esercizio di una responsabilità politica è espressione non collusiva, ma legittima, di un bilanciamento fra pluralità di interessi pubblici". Esercizio che per le giudici "può comportare e dunque tollerare, purché non ne sia fuorviato, consulenza e ascolto dei soggetti della società civile interessati".









