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di Chiara Cecchini


L'Essenziale, 20 novembre 2021

 

I detenuti che lavorano hanno diritto a una paga più alta di quella che percepiscono oggi. E nel momento in cui si interrompe il rapporto di lavoro, deve essere riconosciuto loro il sussidio di disoccupazione. Sono i princìpi di due sentenze pronunciate nei giorni scorsi dal tribunale di Roma e dal tribunale del lavoro di Milano, che contribuiranno a migliorare la condizione lavorativa dei carcerati.

La legge del 1975 In Italia i detenuti possono lavorare dal 1975, quando venne emanata la legge sull'ordinamento penitenziario, che attua l'articolo 27 della costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Tra le modalità con cui farlo, venne introdotto il lavoro in carcere. La legge stabilisce che l'impiego non deve avere carattere afflittivo, cioè non deve limitare la libertà personale, deve essere remunerato almeno due terzi di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e può avvenire alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di terzi (ma sempre all'interno delle carceri) o fuori dagli istituti.

Quest'ultima possibilità è accordata solo a chi non è stato condannato per i reati previsti all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario (per esempio il terrorismo), o a condizione che abbia scontato almeno un terzo della pena. Per gli ergastolani, la soglia si alza a dieci anni. Nella realtà dei fatti solo una minoranza dei detenuti lavora: i dati del ministero della giustizia aggiornati al 30 giugno 2021 evidenziano che sono 17.957, a fronte di una popolazione carceraria di circa 53mila detenuti. A lavorare è solo un detenuto su tre e la maggior parte di loro, 15.827 persone, ha un impiego alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

Dei 2.130 carcerati che sono impiegati da soggetti terzi, solo poche centinaia lavorano fuori dal carcere. Per un detenuto, lavorare è molto più difficile di quanto possa sembrare e spesso l'impiego si scontra con il fine del reinserimento sociale, perché riguarda attività interne poco "professionalizzanti" e difficilmente replicabili all'esterno una volta scontata la pena. A questo si aggiunge il tema dello sfruttamento.

Nel febbraio 2020 il procuratore della repubblica Nicola Gratteri, intervenendo alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai 3, ha auspicato che in assenza di risorse si garantisca comunque il lavoro ai detenuti in forma gratuita per preservare il suo fine rieducativo. Un sistema che finirebbe per somigliare al lavoro forzato, come sottolineato anche dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu), ma in vigore in molti istituti, dove i detenuti sono spesso impiegati in lavori di pubblica utilità in forma di volontariato, che di volontario hanno ben poco vista l'assenza di alternative.

Ai problemi retributivi si aggiungono le frequenti mancanze che riguardano altri diritti dei lavoratori, come le ferie e i giorni di malattia pagati, la tredicesima, il trattamento di fine rapporto e l'indennità di disoccupazione, che nella maggior parte dei casi restano un'utopia per i detenuti. In questa situazione complicata sono arrivate nei giorni scorsi le sentenze, a loro modo rivoluzionarie, di due tribunali, che sono intervenute sui punti più delicati del lavoro carcerario: la retribuzione e la disoccupazione.

Il tribunale di Roma ha condannato lo stato italiano per aver sottopagato un detenuto ergastolano. L'uomo si trova in carcere dal 2004 per un duplice omicidio e una volta raggiunti i requisiti ha cominciato a lavorare, prima a Teramo e poi a Volterra, dove ha svolto tante mansioni, dalle pulizie negli ambienti comuni alla cucina, dal lavoro di muratore e agricoltore alla produzione tessile e alla sartoria. Un esempio di occupazione carceraria come mezzo di rieducazione che funziona, non fosse per la paga esigua corrisposta all'uomo, che ha fatto ricorso presentando tutti i suoi cedolini e mettendoli a confronto con le retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali.

Le decisioni dei tribunali - Il giudice ha stabilito che lo stato dovrà pagargli la differenza tra quanto prevedono i contratti per le mansioni svolte e quanto effettivamente ha percepito, cioè 41.770 euro, maggiorati di interessi legali fino a quando la sentenza non sarà rispettata. Non è la prima volta che un tribunale si pronuncia in questo senso: nel 2019 ci fu una sentenza simile su un caso collettivo presentato da decine di detenuti di diverse carceri del paese.

Il problema stava nel fatto che i livelli retributivi dei detenuti, che secondo la legge del 1975 sono già inferiori ai contratti collettivi nazionali, non vengono aggiornati dal 1993. Un'altra sentenza importante è quella del tribunale di Milano che ha condannato l'Inps a versare l'indennità di disoccupazione a un carcerato che aveva lavorato per oltre due anni come cuoco e addetto alle consegne. L'Inps nel 2019 si era adeguato a una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che aveva chiarito che i detenuti dovessero essere esclusi dal sussidio.

Ora il giudice ha stabilito che "il lavoro penitenziario non può consentire l'introduzione di un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione". Il detenuto non può insomma essere svantaggiato in quanto detenuto, dice il giudice. "Il lavoro è lavoro per tutti", ha detto Francesco Maisto, garante dei detenuti di Milano, commentando la sentenza. Un precedente importante, che costringe l'Inps a cambiare approccio e che insieme alle pronunce sull'aumento delle retribuzioni aggiunge un altro tassello al percorso verso un trattamento più dignitoso dei lavoratori in carcere".