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di Vania Patanè*

Il Riformista, 8 giugno 2024

Per troppo tempo c’è stato un ostacolo a qualsiasi riduzione di formalismo nella composizione del conflitto. A fronte di precise indicazioni esistenti a livello internazionale in ordine all’esigenza di promuovere la più ampia diffusione di tecniche di gestione del conflitto derivante dal reato alternative alla formale perseguibilità del reo, la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio costituzionale della legalità nella persecuzione penale ha frapposto, per lungo tempo, un ostacolo a qualsiasi riduzione di formalismo nella composizione del conflitto.

Situazione, questa, che ha ulteriormente contribuito a fornire un supporto giustificativo alla difficoltà culturale del sistema giudiziario ad attribuire legittimazione a procedure alternative di composizione del conflitto fondate sul paradigma conciliativo-riparativo, che presuppongono una rinuncia, anche se, talora, solo temporanea e condizionata, all’esercizio della pretesa punitiva. Questo modello di giustizia, fondato sulla logica della negoziazione piuttosto che su un paradigma di tipo autoritativo-impositivo, non è volto alla restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Ma alla ricomposizione dei rapporti sociali, attraverso soluzioni provenienti dagli stessi protagonisti del conflitto, attraverso un percorso, guidato da un soggetto neutrale - il mediatore- che mira a ripristinare il canale di comunicazione interrotto dalla commissione del reato. Tale tecnica di intervento sul conflitto, pur avendo già trovato riconoscimento nella prassi, soprattutto nel sistema di giustizia minorile, attraverso protocolli operativi abbastanza consolidati, è rimasta priva di una cornice normativa fino all’approvazione del d.lgs. n. 150/2022, che ha introdotto, per la prima volta in forma organica e strutturalmente autonoma, una disciplina della giustizia riparativa in materia penale.

A differenza del processo, che mira a ricostruire la verità dei fatti attraverso il contraddittorio tra le parti, la priorità teleologica della restorative justice è individuare una soluzione condivisa, attraverso un modello ontologicamente anticognitivo: una verità che si fonda su una ricostruzione dei fatti così come accettata dai protagonisti del conflitto e non resa oggetto di un giudizio formulato da un terzo.

I programmi di giustizia riparativa e la mediazione penale in particolare, grazie a questa attitudine a gestire il conflitto derivante da reato secondo modalità che enfatizzano il ruolo delle parti nella ricerca di una soluzione, sono preziosi strumenti di intervento sul minorenne indagato o imputato, capaci, nel segno della minima offensività e della de-stigmatizzazione, di promuovere quel confronto reo-vittima, che rappresenta una componente cruciale del percorso di maturazione e responsabilizzazione.

Il consenso delle parti - informato, libero e consapevole - è previsto quale condizione imprescindibile per avviare un percorso riparativo e garantire l’assoluta mancanza di coercizione, prevenendo qualsiasi forma di ricatto o pressione, diretta o indiretta, tanto sull’autore del reato come pure sulla vittima. Profilo, questo, che acquista un rilievo particolare nell’ipotesi in cui una o entrambe le parti siano minorenni; proprio focalizzando l’attenzione sulle esigenze riconnesse alla vulnerabilità della condizione minorile, la normativa sancisce un principio di specializzazione nei percorsi formativi dei mediatori e l’assenso dell’esercente la responsabilità genitoriale accanto al consenso prestato dal minore in ordine all’accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Attesa la sussistenza di profonde diversità strutturali e teleologiche tra la giustizia “tradizionale” e il modello conciliativo-riparativo, le articolazioni del rapporto tra l’una e l’altro risentono inevitabilmente dell’estrema mobilità delle frontiere che ne delimitano i rispettivi ambiti di esplicazione. Per capire fino a che punto il paradigma della giustizia riparativa, nelle sue molteplici declinazioni, possa aspirare a una autonomia funzionale rispetto al processo, occorre considerare la fase specifica in cui gli istituti che ne rappresentano l’attuazione risultano incardinati: è questo elemento, infatti, che concorre inevitabilmente a definire le possibili interazioni con il sistema della giustizia penale.

*Prof. Ordinario di procedura penale