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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2026

La Cassazione, sentenza n. 8214 depositata ieri, afferma che il codice antimafia non prevede alcun automatismo; va fatta una valutazione concreta di incompatibilità tra mansioni e profilo del lavoratore. I precedenti penali non autorizzano l’impresa a derogare all’obbligo di assunzione previsto da una clausola sociale del Contratto collettivo, chiamando in causa i vincoli posti dal Codice antimafia. La Corte di cassazione, sentenza n. 8214 depositata oggi, ha così bocciato il ricorso di una Srl contro la conferma da parte della Corte di appello di Napoli della costituzione del rapporto di lavoro (ex art. 2932 c.c.) presso la società subentrata in un appalto di pulizie presso un ospedale, con attribuzione del IV livello del CCNL Pulizie Multiservizi e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate.

Secondo il giudice di secondo grado, la società, subentrata nell’appalto, era tenuta ad assumere il lavoratore in base alla clausola sociale: i precedenti penali e l’interdizione dai pubblici uffici non ostavano all’assunzione, perché la mansione (addetto alle pulizie) non comportava funzioni pubbliche né responsabilità sensibili. Inoltre, i reati erano risalenti nel tempo e il certificato del casellario serve solo a valutare la compatibilità con le mansioni; infine, il codice antimafia non prevede esclusioni automatiche per chi ha precedenti penali.

Nel ricorso, la società ha insistito nell’affermare che i precedenti penali ne impedivano l’assunzione e che anche dipendenti non apicali possono favorire infiltrazioni mafiose; ragion per cui per evitare il rischio di interdittiva antimafia (e perdita dell’appalto), la società non poteva far altro che negare la costituzione del rapporto.

La Sezione lavoro ricorda che la documentazione antimafia può rappresentare “valido strumento, per l’imprenditore, al fine di selezionare il personale rispetto alle mansioni da assegnare”, consentendo in taluni casi “l’esonero dall’obbligo di facere a carico del datore di lavoro scaturente dalla previsione di un contratto collettivo” (Cass. n. 22212/2022). “E’ indubbio, infatti - si legge nella decisione -, che l’attitudine professionale del dipendente può essere esclusa dalla commissione di un grave reato ove la posizione da attribuire all’interno dell’impresa (e il settore di attività) possa rappresentare un veicolo, per la mafia, per controllare o guidare dall’esterno l’impresa” (Cons. Stato n. 5410/2018).

Nel caso di specie, tuttavia, prosegue la decisione, la Corte territoriale ha valutato comparativamente il profilo penale del lavoratore e la collocazione da assumere all’interno dell’impresa (addetto alle pulizie) e ha “correttamente ritenuto, da un punto di vista giuridico, che nessun divieto di assunzione proveniva dalle norme del codice antimafia e, da un punto di vista fattuale (insindacabile in questa sede di legittimità), che i tempi di commissione dei reati (risalenti agli anni ottanta) e la mansione da affidare al lavoratore (che esclude rapporti con il pubblico e maneggio di denaro, trattandosi di un addetto alle pulizie) non rappresentavano circostanze oggettive idonee a fondare il sospetto di una contiguità del dipendente alla criminalità organizzata”. In definitiva, non esistono automatismi tra precedenti penali e mancata assunzione: la clausola sociale impone il riassorbimento del personale e l’eventuale esclusione richiede una valutazione concreta di incompatibilità, qui esclusa.